Cassazione Penale, Sentenza n. 37907/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L'accusa contesta che Triumbari, da esterno, abbia messo a disposizione del clan "Martorano-Stefanutti" il locale da lui gestito ("Bar Diva") come punto di riferimento per incontri e pianificazione criminosa, ottenendo in cambio protezione e attività criminose in suo favore (anche atti intimidatori contro Cruoglio Alfredo). In aggiunta, è contestata la detenzione a fini di spaccio in concorso con Postiglione Saverio. Il ricorrente ha censurato la motivazione, l'uso delle intercettazioni come unico elemento, la qualificazione dell'aggravante mafiosa e la carenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Potenza. Ha ritenuto che le censure del ricorrente configurassero un sindacato sul merito non consentito in sede di legittimità e che, al contrario, il Tribunale avesse motivato adeguatamente l'esistenza di gravi indizi per tutti i reati contestati, valorizzando osservazioni, intercettazioni e dichiarazioni investigative. Ha altresì ritenuto fondata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis per il capo relativo all'estorsione e ha giudicato adeguata la valutazione del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi circa l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis (uso della forza, condizionamento e vantaggio reciproco), giustificando l'applicazione dell'aggravante mafiosa nel capo relativo all'estorsione
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nella prospettazione di vizio di motivazione e travisamento probatorio; la Corte ha però escluso violazioni tali da inficiare il provvedimento, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale
art. 56 e art. 629 cod. pen.
Richiamati in relazione al delitto di tentata estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti a delineare il ruolo di mandante ascritto al ricorrente
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
In relazione alla detenzione ai fini di spaccio, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni investigative costituissero gravi indizi idonei a sostenere il provvedimento cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto invece adeguata e circostanziata la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione
art. 606 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le censure in cassazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, sindacato di merito non ammesso in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non è ammessa la revisione del merito o della valutazione dello spessore degli indizi, salvo violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione
- Quando il quadro indiziario poggia in larga parte su intercettazioni, è rilevante la qualità dell'analisi: una valutazione rigorosa e articolata delle conversazioni può costituire grave indizio valido per misure cautelari
- Per l'aggravante di stampo mafioso ex art. 416-bis, la sussistenza può essere desunta anche da comportamenti che evidenzino avvalimento delle 'condizioni' proprie dell'organizzazione (uso della forza, condizionamento, vantaggi reciproci), non solo da espliciti accordi formali
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, personalità e pregiudizievolezza dell'indagato, precedenti, collegamenti con esponenti di spicco della criminalità) devono essere motivate in modo specifico; se ciò è fatto, la valutazione difficilmente è rimproverabile in sede di legittimità
- Per impugnare con successo occorre dimostrare errori di diritto, travisamento di prove o illogicità manifeste nella motivazione; mere critiche sul merito delle valutazioni probatorie sono inammissibili
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