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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37907/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L'accusa contesta che Triumbari, da esterno, abbia messo a disposizione del clan "Martorano-Stefanutti" il locale da lui gestito ("Bar Diva") come punto di riferimento per incontri e pianificazione criminosa, ottenendo in cambio protezione e attività criminose in suo favore (anche atti intimidatori contro Cruoglio Alfredo). In aggiunta, è contestata la detenzione a fini di spaccio in concorso con Postiglione Saverio. Il ricorrente ha censurato la motivazione, l'uso delle intercettazioni come unico elemento, la qualificazione dell'aggravante mafiosa e la carenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Potenza. Ha ritenuto che le censure del ricorrente configurassero un sindacato sul merito non consentito in sede di legittimità e che, al contrario, il Tribunale avesse motivato adeguatamente l'esistenza di gravi indizi per tutti i reati contestati, valorizzando osservazioni, intercettazioni e dichiarazioni investigative. Ha altresì ritenuto fondata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis per il capo relativo all'estorsione e ha giudicato adeguata la valutazione del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi circa l'avvalimento delle condizioni di cui all'art. 416-bis (uso della forza, condizionamento e vantaggio reciproco), giustificando l'applicazione dell'aggravante mafiosa nel capo relativo all'estorsione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione di vizio di motivazione e travisamento probatorio; la Corte ha però escluso violazioni tali da inficiare il provvedimento, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Richiamati in relazione al delitto di tentata estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero sufficienti a delineare il ruolo di mandante ascritto al ricorrente

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    In relazione alla detenzione ai fini di spaccio, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni investigative costituissero gravi indizi idonei a sostenere il provvedimento cautelare

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto invece adeguata e circostanziata la motivazione del Tribunale sul pericolo di reiterazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per le censure in cassazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, sindacato di merito non ammesso in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: non è ammessa la revisione del merito o della valutazione dello spessore degli indizi, salvo violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione
  • Quando il quadro indiziario poggia in larga parte su intercettazioni, è rilevante la qualità dell'analisi: una valutazione rigorosa e articolata delle conversazioni può costituire grave indizio valido per misure cautelari
  • Per l'aggravante di stampo mafioso ex art. 416-bis, la sussistenza può essere desunta anche da comportamenti che evidenzino avvalimento delle 'condizioni' proprie dell'organizzazione (uso della forza, condizionamento, vantaggi reciproci), non solo da espliciti accordi formali
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, personalità e pregiudizievolezza dell'indagato, precedenti, collegamenti con esponenti di spicco della criminalità) devono essere motivate in modo specifico; se ciò è fatto, la valutazione difficilmente è rimproverabile in sede di legittimità
  • Per impugnare con successo occorre dimostrare errori di diritto, travisamento di prove o illogicità manifeste nella motivazione; mere critiche sul merito delle valutazioni probatorie sono inammissibili

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