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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi incidentali degli altri obbligazionisti. Sul ricorso principale ha rigettato il primo motivo relativo alla mancata notifica individuale del decreto di fissazione dell’udienza di omologa e ha dichiarato inammissibili gli altri cinque motivi. Ha disposto la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale presentato da una società in concordato. Dopo l’approvazione a maggioranza dei creditori, l’udienza di omologa si svolse a seguito di opposizione proposta solo da due creditrici dissenzienti, poi rinunciata, e il tribunale dichiarò estinto il giudizio di opposizione, omologando il concordato. Una creditrice obbligazionaria dissenziente ricorse per cassazione con sei motivi: dedusse la nullità del decreto per mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza di omologa al singolo creditore dissenziente; lamentò vizi relativi alla mancata revoca dell’ammissione al concordato per asserito conflitto di interessi dell’attestatore; contestò la validità del voto di alcune banche in conflitto di interessi; sostenne la violazione della par condicio e delle regole di classificazione dei creditori per la mancata creazione di classi distinte e per il diverso trattamento dei creditori postergati; censurò la possibilità per gli azionisti di conservare, sia pure ridotta, la partecipazione; denunciò infine violazioni della disciplina TUF in relazione a un’offerta pubblica di scambio di obbligazioni in azioni. I ricorrenti incidentali, altri obbligazionisti dissenzienti, articolavano dieci motivi analoghi, concentrati su termini della procedura, attestazione dell’esperto, trattamento dei crediti postergati, uso di un patrimonio destinato, classi di chirografari, creditori privilegiati contestati, indipendenza dell’attestatore, corretta collocazione di alcuni chirografari e adeguatezza dell’attestazione sul migliore soddisfacimento dei creditori. La Corte ha però ritenuto inammissibili i ricorsi incidentali perché proposti da soggetti che non avevano partecipato al giudizio di omologa e che non avevano dedotto specifiche violazioni del contraddittorio o vizi processuali del provvedimento tali da giustificare un ricorso straordinario. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto ammissibile solo il primo motivo, ma lo ha rigettato nel merito: la notifica del decreto di fissazione dell’udienza spettava al rappresentante comune degli obbligazionisti, che aveva rappresentanza processuale del gruppo, e non al singolo obbligazionista; quest’ultimo poteva eventualmente proporre opposizione autonoma, ma non pretendeva una notifica individuale. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 180 l.fall.

    comma primo; comma terzo; comma quarto

    Nel concordato preventivo senza opposizioni, il decreto di omologa non è soggetto a gravame; la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza e la partecipazione al giudizio rilevano in relazione alla legittimazione all’impugnazione e al contraddittorio.

  • art. 183 l.fall.

    Il decreto che definisce il giudizio di omologazione in presenza di opposizioni è reclamabile, e quindi non è direttamente ricorribile per cassazione come provvedimento non definitivo.

  • art. 184 l.fall.

    Il concordato omologato vincola tutti i creditori, anche se non opponenti; ciò incide sulla disciplina della legittimazione e sui rimedi esperibili dai terzi.

  • art. 173 l.fall.

    Richiamato nel motivo del ricorrente principale per sostenere l’obbligo di revoca dell’ammissione al concordato in presenza di asseriti profili di conflitto di interessi dell’attestatore.

  • art. 177 l.fall.

    Richiamato in relazione alla disciplina del voto dei creditori e al dedotto conflitto di interessi di alcune banche votanti.

  • art. 160 l.fall.

    Richiamato per contestare la formazione delle classi e la conformità del trattamento dei creditori alla disciplina del concordato.

  • art. 161 l.fall.

    Richiamato più volte in relazione al deposito della proposta, del piano e dell’attestazione e alla loro idoneità ai fini dell’ammissibilità della domanda.

  • art. 162 l.fall.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali quanto alla scansione procedimentale del concordato con riserva.

  • art. 163 l.fall.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di ammissione alla procedura concordataria.

  • art. 168 l.fall.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali sulla tutela dei creditori dopo il deposito della domanda.

  • art. 169 l.fall.

    Richiamato in relazione agli effetti della domanda di concordato e alla disciplina applicabile nella fase procedimentale.

  • art. 184 c.c.

    Non citato; nessuna interpretazione ricavabile.

  • art. 2417, comma secondo, c.c.

    Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dal presidente del tribunale e rappresenta processualmente gli obbligazionisti nel concordato preventivo.

  • art. 2418, comma secondo, c.c.

    Attribuisce al rappresentante comune degli obbligazionisti la rappresentanza processuale, sicché la notificazione del decreto va fatta a tale soggetto.

  • art. 2419 c.c.

    Resta salva la legittimazione del singolo obbligazionista ad agire autonomamente in presenza dei presupposti previsti dalla norma.

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per sostenere che la proposta concordataria non poteva incidere sulla garanzia patrimoniale o consentire la conservazione della partecipazione sociale degli azionisti.

  • art. 2741 c.c.

    Richiamato per contestare la parità di trattamento tra creditori e la formazione delle classi nel concordato.

  • art. 2467 c.c.

    Richiamato in tema di postergazione dei finanziamenti soci e di trattamento dei crediti postergati nel concordato.

  • art. 2497-quinquies c.c.

    Richiamato in tema di postergazione e graduazione dei crediti nell’ambito del concordato.

  • artt. 2447-bis, 2447-ter, 2447-quinquies c.c.

    Richiamati per contestare la creazione di un patrimonio destinato a uno specifico soddisfacimento dei creditori nel piano concordatario.

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato per la disciplina degli obblighi informativi connessi all’offerta di scambio tra titoli obbligazionari e azioni prevista nel piano.

  • art. 67 l.fall.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in relazione all’attestazione e ai presupposti di validità degli atti e del piano.

  • art. 182-quinquies l.fall.

    Richiamato in relazione alle misure protettive e autorizzative connesse al piano di concordato.

  • art. 186-bis l.fall.

    Richiamato in tema di concordato con continuità aziendale e di attestazione sul miglior soddisfacimento dei creditori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate in vista della camera di consiglio.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo nei confronti di provvedimenti decisori e definitivi; nel procedimento di omologa del concordato senza opposizioni opera però in modo limitato alla partecipazione al giudizio e ai vizi processuali che impediscano tale partecipazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte ha rilevato i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo nei confronti dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo senza opposizioni, il ricorso straordinario per cassazione è proponibile soltanto da chi abbia partecipato alla fase di omologa davanti al tribunale; il terzo che non vi abbia preso parte può ricorrere solo se deduce un vizio processuale che gli abbia impedito di partecipare o un vizio del provvedimento distinto dalla proposta concordataria.
  • La notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di omologa, quando vi sia un ceto obbligazionario organizzato con rappresentante comune dotato di rappresentanza processuale, deve essere eseguita nei confronti di tale rappresentante e non del singolo obbligazionista.
  • Il singolo obbligazionista conserva, nei limiti di legge, la facoltà di iniziativa autonoma, ma ciò non equivale a un diritto alla notificazione individuale del decreto di fissazione dell’udienza di omologa da parte della società proponente.
  • Non possono essere fatti valere in cassazione, da soggetti rimasti estranei al giudizio di omologa e privi di specifica denuncia di lesione del contraddittorio, censure attinenti alla legittimità intrinseca della proposta o all’ammissibilità del piano.
  • Nel concordato preventivo con continuità aziendale, le censure sulla classificazione dei creditori, sulla postergazione, sul patrimonio destinato e sulla conservazione della partecipazione degli azionisti devono essere dedotte da soggetti legittimati e nel perimetro dei motivi ammissibili, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniAmministratoriObbligazioni solidali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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