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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 2207/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il ricorso contro l’esclusione da una procedura selettiva interna per progressione verticale; in primo grado, provvedimento comunale di esclusione dalla selezione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata aveva presentato entro il termine la domanda di partecipazione alla procedura per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo, consegnandola direttamente all’Ufficio protocollo generale del Comune. La domanda era stata acquisita al protocollo senza riserve. L’avviso prevedeva invece la trasmissione tramite protocollo interno o PEC e stabiliva l’esclusione per le domande presentate con modalità diverse. L’interessata ha contestato l’esclusione deducendo, in appello, violazione del d.P.R. 487/1994, dei principi del giusto procedimento, dell’art. 97 Cost. e del favor partecipationis; violazione dell’art. 6 l. 241/1990, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e par condicio, nonché illegittimità del mancato ricorso al soccorso istruttorio; illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre contestato la qualificazione della clausola del bando come immediatamente lesiva, sostenendo che l’interesse a impugnarla fosse sorto soltanto con l’adozione del provvedimento di esclusione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., e ha sostenuto che le modalità di presentazione previste dal bando fossero tassative e che la violazione fosse sostanziale e non sanabile.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che l’appellante aveva formulato specifiche critiche alla motivazione della sentenza di primo grado e non si era limitata a riproporre i motivi originari. Nel merito, ha ritenuto illegittima l’esclusione. La domanda era stata ricevuta dall’ufficio protocollo generale, ossia dallo stesso ufficio al quale il bando indirizzava le PEC; il protocollo generale costituisce il canale ufficiale di ingresso della corrispondenza comunale e consente la registrazione e la tracciabilità anche dei documenti cartacei. La circostanza che quattro dei cinque partecipanti avessero utilizzato la consegna a mani evidenziava inoltre l’esistenza di obiettive difficoltà applicative nell’uso del protocollo interno. L’amministrazione non aveva formulato tempestive riserve sulla ritualità della modalità di presentazione e avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo la reiterazione delle domande senza modifiche sostanziali. Alla luce del ridotto numero dei partecipanti, della modesta dimensione dell’ente, dell’identità dell’ufficio protocollo e dell’assenza di una concreta esigenza ostativa, l’esclusione è stata giudicata palesemente sproporzionata. Le modalità formali prescritte a pena di esclusione sono legittime solo se ragionevoli e funzionali a effettive esigenze amministrative; non possono essere applicate in modo formalistico o essere fini a se stesse. Il CGARS ha inoltre escluso che la clausola del bando fosse immediatamente lesiva: la controversia riguardava la sua interpretazione e applicazione, sicché l’onere di immediata impugnazione non sussisteva. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il provvedimento di esclusione è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione impugnata

    L’appello è ammissibile quando contiene specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata e non una mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

    Le formalità imposte dall’amministrazione devono essere funzionali a esigenze effettive e non possono essere applicate come fine a se stesse o in modo sproporzionato.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di considerare le peculiarità della fattispecie e al mancato ricorso al soccorso istruttorio.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato a fondamento dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa e della massima partecipazione alla selezione.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16 novembre 2022

    Disciplina la procedura di progressione verticale speciale o in deroga cui si riferiva la selezione interna.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, la previsione di modalità formali di presentazione della domanda a pena di esclusione è legittima solo quando sia chiara, ragionevole e funzionale a un’effettiva esigenza dell’amministrazione; la formalità non può essere applicata come fine a se stessa.
  • La domanda cartacea consegnata direttamente all’ufficio protocollo generale può essere equiparata a quella trasmessa con modalità telematiche previste dal bando quando il protocollo generale costituisca il canale ufficiale di ingresso della corrispondenza, assicuri la registrazione e la tracciabilità del documento e non sussista una concreta esigenza amministrativa incompatibile con tale modalità.
  • La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata dal bando non giustifica automaticamente l’esclusione quando la domanda sia stata tempestivamente ricevuta dall’amministrazione, la sua provenienza e il suo contenuto siano certi e l’irregolarità non incida sulla par condicio né sulla sostanza della partecipazione.
  • Il soccorso istruttorio può essere attivato anche dopo la scadenza del termine di presentazione quando consenta soltanto di regolarizzare la modalità di trasmissione o di reiterare una domanda già tempestivamente presentata, senza modifiche o integrazioni sostanziali.
  • Le clausole del bando relative alle modalità di presentazione della domanda non sono soggette a immediata impugnazione quando non impediscano in modo diretto la partecipazione, ma richiedano interpretazione e producano la lesione soltanto con il successivo provvedimento di esclusione.
  • Ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appello non è inammissibile per mera riproposizione dei motivi di primo grado se l’appellante li utilizza per contestare specificamente il percorso argomentativo e le conclusioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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