Cassazione Penale, Sentenza n. 34529/2022 del 19/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP di Verbania del 04/02/2022, con la quale si disponeva la prosecuzione delle indagini per il reato di diffamazione a carico delle due indagate, denunciando che il provvedimento era stato adottato dopo che il giudice era stato collocato a riposo il 03/01/2022 e quindi in violazione delle norme processuali sulla capacità del giudice (ricorso proposto nei limiti dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che per la validità dell'atto rileva la capacità del giudice al momento della deliberazione, identificata con il giorno della sottoscrizione e del deposito (04/02/2022), e che in quella data il giudicante era già fuori dall'ordine giudiziario; perciò l'ordinanza è stata annullata. P.Q.M.: annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
La Corte ricorda che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da questa norma; la norma è richiamata per delimitare i poteri di impugnazione e verificare la legittimità formale dell'atto impugnato.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, Adami)
Sez. 3, n. 4692 del 12/09/2019, dep. 2020, Adami, Rv. 278408
Principio che la capacità del giudice va valutata al momento della deliberazione e non al momento della redazione della motivazione; la deliberazione coincide con la sottoscrizione e il deposito dell'atto.
Massime di principio
- La validità di sentenze e ordinanze va valutata rispetto alla capacità del giudice al momento della deliberazione (sottoscrizione/deposito) e non rispetto al momento in cui è stata redatta la motivazione.
- Un provvedimento sottoscritto o depositato dopo il collocamento a riposo del giudice è viziato e suscettibile di annullamento.
- Gli atti compiuti prima del collocamento a riposo del giudice restano validi; il vizio riguarda solo gli atti deliberati dopo la mancata appartenenza all'ordine giudiziario.
- In caso di annullamento per incompetenza o incapacità del giudice la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al tribunale competente per il prosieguo.
- In casi simili verificare sempre le date rilevanti (collocamento a riposo, data di deliberazione/sottoscrizione, deposito) per valutare la legittimità formale dell'atto.
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