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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-590/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 aprile 2026. — CG e YN contro Pelham GmbH e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera k) – Nozione di “pastiche” – Utilizzo “a scopo di” pastiche – Riproduzione di parti di un fonogramma (sampling) – Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione – Articolo 13 – Libertà delle arti – Articolo 17 – Diritto di proprietà. — Causa C-590/23

Giurisprudenza europea62023CJ0590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito il significato autonomo e uniforme di "pastiche" nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, in una controversia sul sampling di una sequenza ritmica in un brano musicale. Ha escluso sia una lettura puramente residuale della nozione, sia l’esigenza necessaria di umorismo, parodia, imitazione di stile o omaggio in ogni caso. Ha inoltre affermato che il carattere di pastiche si valuta oggettivamente, sulla base della riconoscibilità per un conoscitore dell’opera di riferimento.

Interpretazione della nozione di "pastiche" ex articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 e condizioni per l’applicazione dell’eccezione al sampling musicale.

La questione giuridica

Se l’eccezione per utilizzo a scopo di "pastiche" di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29: 1) abbia carattere residuale e comprenda in ogni caso un atto di incontro/confronto artistico con un’opera preesistente, anche mediante sampling, oppure richieda criteri restrittivi come umorismo, imitazione di stile o omaggio; 2) presupponga l’intenzione soggettiva dell’utilizzatore di creare un pastiche oppure sia sufficiente la riconoscibilità oggettiva del pastiche per un conoscitore dell’opera di riferimento.

Principio di diritto

L’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 non è una clausola residuale: il "pastiche" comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur differenziandosene in modo percepibile, e che impiegano elementi caratteristici protetti, anche tramite sampling, per instaurare un dialogo artistico o creativo riconoscibile; tale dialogo può consistere in imitazione stilistica aperta, omaggio o confronto umoristico o critico. Perché l’utilizzo sia "a scopo di" pastiche non occorre provare una specifica intenzione soggettiva dell’autore del prelievo: è sufficiente che il carattere di pastiche sia oggettivamente riconoscibile da una persona che conosca l’opera di riferimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Interpretazione della nozione di "pastiche" e sampling musicale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra i membri del gruppo Kraftwerk e Pelham GmbH relativa alla ripresa, nel brano "Nur mir", di una sequenza ritmica di circa due secondi tratta dal fonogramma "Metall auf Metall". La Corte è chiamata a chiarire la portata dell’eccezione di "pastiche" di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, anche alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

Fatti e procedimento principale

CG e YN, quale avente causa di RL, sostenevano che Pelham, SD e UP avessero copiato e integrato nel brano "Nur mir" un campione sonoro del fonogramma dei Kraftwerk, con violazione dei diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori, nonché del diritto d’autore di CG sulla sequenza ritmica. Dopo un lungo contenzioso interno, l’Oberlandesgericht Hamburg aveva ritenuto illecito il sampling per il periodo compreso tra la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2001/29 e l’entrata in vigore dell’articolo 51a UrhG, mentre aveva escluso la violazione per il periodo successivo, qualificando l’uso come pastiche.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2 della direttiva 2001/29, sul diritto di riproduzione;
  • l’articolo 3 della direttiva 2001/29, sul diritto di comunicazione al pubblico;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, che consente eccezioni o limitazioni per caricatura, parodia e pastiche;
  • l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, che impone il rispetto del triplice test;
  • gli articoli 11, 13 e 17 della Carta, relativi rispettivamente alla libertà di espressione, alla libertà delle arti e al diritto di proprietà.

Primo quesito: nozione di "pastiche"

La Corte osserva anzitutto che la nozione di "pastiche" non è definita dal diritto dell’Unione e costituisce pertanto una nozione autonoma, da interpretare uniformemente in base al significato abituale del termine, al contesto normativo e agli obiettivi della disposizione. Il termine, nel linguaggio corrente, presenta accezioni molteplici e non univoche: può riferirsi a un’imitazione di stile, a un omaggio, a una creazione critica o umoristica, ma non si esaurisce in tali ipotesi.

Nel contesto dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), la Corte evidenzia che l’eccezione per pastiche è affiancata a quelle per caricatura e parodia, ma non coincide con esse. Il legislatore dell’Unione ha voluto distinguere tre eccezioni autonome, che possono sovrapporsi in parte ma non devono diventare giuridicamente ridondanti.

Sotto il profilo teleologico, la disposizione mira a garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la protezione della libertà di espressione e della libertà artistica degli utilizzatori, soprattutto nell’ambiente digitale. Di conseguenza, la nozione non va letta in modo eccessivamente restrittivo, ma neppure così ampio da assorbire qualunque utilizzo creativo di materiale protetto.

La Corte definisce quindi il pastiche come una creazione che:

  • evoca una o più opere esistenti;
  • presenta differenze percepibili rispetto ad esse;
  • utilizza elementi caratteristici protetti dal diritto d’autore, anche mediante sampling;
  • instaura con l’opera di riferimento un dialogo artistico o creativo riconoscibile. Tale dialogo può assumere forme diverse, tra cui imitazione stilistica aperta, omaggio o confronto umoristico o critico.

Con riferimento specifico al sampling, la Corte afferma che la ripresa di una sequenza ritmica può rientrare nel pastiche, purché il campione sia impiegato per creare un’opera che soddisfi i requisiti appena indicati.

Secondo quesito: requisito dell’intenzione dell’utilizzatore

Quanto al carattere "a scopo di" pastiche, la Corte esclude che occorra dimostrare una particolare intenzione soggettiva dell’utilizzatore di avvalersi dell’eccezione. Per ragioni di certezza del diritto, la valutazione deve essere oggettiva: ciò che conta è che il carattere di pastiche sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera di riferimento da cui sono tratti gli elementi utilizzati.

In altri termini, non è decisivo il foro interno dell’autore del prelievo, ma la percepibilità esterna del dialogo artistico o creativo con l’opera preesistente.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alle due questioni affermando che:

  • l’eccezione per pastiche non ha carattere residuale, ma comprende creazioni che evocano opere esistenti, anche tramite sampling, quando instaurano un dialogo artistico o creativo riconoscibile;
  • per applicare l’eccezione è sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile da una persona che conosce l’opera di riferimento.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per la disciplina del sampling musicale e, più in generale, per tutte le riutilizzazioni creative di materiali protetti. Per i professionisti, il criterio decisivo diventa la combinazione tra uso di elementi caratteristici protetti, differenziazione percepibile rispetto all’opera originaria e riconoscibilità di un dialogo artistico, con una valutazione oggettiva e non meramente soggettiva dell’autore del prelievo.

Come è indicizzato

Materiediritto d’autorediritti connessisampling musicalelibertà di espressionelibertà delle arti

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