Tribunale, Sentenza T-476/25
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 15 April 2026. — Ionfarma, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Serosan – Prior national word mark CLENOSAN – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-476/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Ionfarma contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto "Serosan" e il marchio anteriore "CLENOSAN". Pur assumendo, per ipotesi favorevole al ricorrente, l’identità dei prodotti, il Tribunale rileva che i segni presentano differenze visive e fonetiche decisive e che il carattere distintivo del marchio anteriore è solo medio. Viene quindi confermata l’assenza di rischio di confusione e di rischio di associazione.
Marchio UE "Serosan" contro marchio nazionale anteriore "CLENOSAN": assenza di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se l’EUIPO abbia errato nel ritenere insussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto "Serosan" e il marchio anteriore spagnolo "CLENOSAN", in particolare quanto alla comparazione visiva e fonetica dei segni, al ruolo dell’eventuale identità dei prodotti e all’applicazione del principio di interdipendenza e della nozione di rischio di associazione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra i segni "Serosan" e "CLENOSAN" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche assumendo identici i prodotti, quando le differenze visive e fonetiche complessive dei segni, soprattutto nelle parti iniziali, non sono compensate dalla comune desinenza finale e il marchio anteriore ha soltanto carattere distintivo medio. L’identità dei prodotti non basta, da sola, a imporre l’opposizione, poiché la valutazione del rischio di confusione è globale e richiede cumulativamente la somiglianza dei segni e dei prodotti; inoltre, la mera presenza di un elemento finale comune non dimostra di per sé un rischio di associazione o di appartenenza alla stessa linea commerciale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE "Serosan" e marchio anteriore "CLENOSAN": assenza di rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno verbale richiesto "Serosan" debba essere rifiutato per il conflitto con il marchio nazionale spagnolo anteriore "CLENOSAN" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Vision Healthcare BV aveva chiesto la registrazione del marchio UE verbale "Serosan" per prodotti della classe 5, in particolare integratori e altri prodotti alimentari o medicinali. Ionfarma, SL aveva presentato opposizione fondandola sul marchio spagnolo anteriore "CLENOSAN", registrato per prodotti della classe 3, descritti come saponi e cosmetici.
Nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO era stata richiesta e fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e, successivamente, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo insussistente il rischio di confusione.
Questione sottoposta al Tribunale
Il ricorrente contestava in sostanza:
- la valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
- la valutazione globale del rischio di confusione;
- il mancato riconoscimento della rilevanza del principio di interdipendenza;
- l’asserita possibilità che il pubblico percepisse i prodotti del segno richiesto come variante o sub-linea dei prodotti del marchio anteriore.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Tale rischio comprende anche il rischio di associazione.
La valutazione deve essere globale e tenere conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.
Territorio rilevante, pubblico e livello di attenzione
La Commissione di ricorso aveva individuato la Spagna come territorio rilevante. Il pubblico di riferimento era composto dai consumatori che potevano utilizzare sia i prodotti della classe 3 coperti dal marchio anteriore sia quelli della classe 5 coperti dal marchio richiesto.
Quanto al livello di attenzione, la Commissione di ricorso aveva distinto:
- un livello medio per i prodotti della classe 3;
- un livello elevato per i prodotti della classe 5, in quanto prodotti nell’ambito della salute.
Il Tribunale non mette in discussione tale impostazione, osservando che il ricorrente non aveva fornito argomenti o prove sufficienti per confutarla.
Comparazione dei prodotti
La Commissione di ricorso non aveva svolto una nuova valutazione autonoma della somiglianza dei prodotti, ma aveva assunto, per ipotesi più favorevole al ricorrente, che i prodotti fossero identici. Il Tribunale ricorda che non può esaminare per la prima volta questioni non affrontate dalla Commissione di ricorso e quindi prende anch’esso le mosse da tale ipotesi.
Comparazione dei segni
I segni in conflitto sono entrambi parole inventate prive di significato percepibile rispetto ai prodotti interessati. Di conseguenza, il loro carattere distintivo intrinseco è ritenuto medio.
Sul piano visivo, la Commissione di ricorso aveva rilevato una somiglianza inferiore alla media. Il Tribunale conferma tale valutazione, osservando che:
- il numero di lettere identico non è di per sé decisivo;
- la presenza di lettere uguali in posizione simile non basta a fondare una forte somiglianza;
- la differenza iniziale tra "cl" e "s" è particolarmente evidente;
- la diversa presenza delle lettere "n" e "r" al centro dei segni accentua la distanza visiva.
Sul piano fonetico, il Tribunale conferma anche qui una somiglianza inferiore alla media. Precisa che i segni coincidono solo nella sillaba finale "san" e non in due sillabe su tre, come sosteneva il ricorrente. La comune desinenza "osan" non è sufficiente a compensare la marcata diversità delle parti iniziali "clen" e "ser". Inoltre, l’identità del solo schema vocalico non neutralizza le differenze determinate dall’attacco consonantico del marchio anteriore e dalla diversa pronuncia delle lettere centrali.
Sul piano concettuale, il confronto è neutro o impossibile, poiché entrambi i segni sono privi di significato per il pubblico rilevante.
Valutazione globale e principio di interdipendenza
Il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso ha correttamente applicato il principio di interdipendenza, esaminando il rischio di confusione in modo complessivo. La tesi secondo cui l’identità dei prodotti sarebbe di per sé sufficiente a determinare la confusione è respinta come giuridicamente errata.
Il Tribunale ribadisce che la somiglianza dei prodotti è solo uno dei fattori della valutazione globale e che i presupposti del rischio di confusione sono cumulativi: occorre sia la somiglianza dei segni sia quella dei prodotti o servizi. Perciò, anche assumendo l’identità dei prodotti, le marcate differenze tra i segni possono escludere il rischio di confusione.
Rischio di associazione e presunta sub-linea commerciale
Il ricorrente sosteneva che il pubblico avrebbe potuto percepire i prodotti come una variazione, evoluzione o sub-linea commerciale dei prodotti del marchio anteriore, valorizzando il suffisso comune "osan".
Il Tribunale respinge anche questo argomento: la semplice presenza di un elemento finale comune non basta a dimostrare che il pubblico attribuisca i prodotti alla medesima origine imprenditoriale o a imprese economicamente collegate. Manca una spiegazione concreta del perché, nel caso specifico, il suffisso condiviso sarebbe percepito come indice di una linea di prodotti appartenente alla stessa famiglia commerciale.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso integralmente. Conseguentemente, Ionfarma, SL è condannata a sopportare le proprie spese e quelle di Vision Healthcare BV. EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La decisione conferma che, in materia di opposizione al marchio UE, la comune desinenza finale e l’identità dei prodotti non bastano a fondare il rischio di confusione quando i segni presentano differenze complessive nette, soprattutto all’inizio, e il marchio anteriore ha carattere distintivo solo medio. La valutazione deve restare globale e non può trasformarsi in una presunzione automatica di confusione per il solo fatto dell’identità dei prodotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-594/23
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-62/24
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-479/24
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-589/24
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-190/25
- Sentenza · 15 apr 2026Tribunale, Sentenza T-410/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →