Corte di giustizia, Ordinanza C-867/25
Order of the Court of 14 April 2026. — Homestar sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-867/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di ammissione dell’impugnazione proposta da Homestar contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il livello di precisione richiesto, che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e Homestar è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per impugnazione, proposto avverso una sentenza del Tribunale resa in materia di decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, in presenza dell’allegazione di errori nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sulla valutazione del rischio di confusione, della complementarità tra prodotti e servizi, della distintività degli elementi del segno e del livello di attenzione del pubblico rilevante.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è autorizzata a procedere se la domanda non espone in modo chiaro e dettagliato i motivi di ricorso, le questioni di diritto sollevate da ciascun motivo, i passaggi della sentenza contestata messi in discussione, il nesso tra gli errori dedotti e l’esito della decisione, nonché, quando si invoca la violazione della giurisprudenza, la concreta contraddizione con le pronunce richiamate e le ragioni per cui tale contraddizione sarebbe significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera allegazione di errori nella valutazione del rischio di confusione non basta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa a procedere
La pronuncia riguarda un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella formazione competente a decidere se un’impugnazione possa procedere, in materia di marchio dell’Unione europea e di valutazione del rischio di confusione. La Corte esamina esclusivamente la domanda di autorizzazione a procedere proposta da Homestar sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
Fatti e procedimento principale
Homestar impugnava la sentenza del Tribunale del 29 ottobre 2025, Homestar v EUIPO – General Sanitary (THERMATEC), T-611/24, con cui era stata respinta l’azione di annullamento e di riforma proposta contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 settembre 2024, nella controversia di opposizione tra General Sanitary, SLU e Homestar.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama il meccanismo filtrante previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea: le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo previa decisione di ammissione. In base al terzo comma di tale articolo, l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte, che impongono al ricorrente di allegare una domanda di ammissione motivata e consentono alla Corte di statuire con ordinanza motivata. Sul merito dell’argomentazione della ricorrente compare anche l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Argomentazioni della ricorrente
Homestar sosteneva che l’impugnazione ponesse questioni rilevanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i criteri relativi al rischio di confusione. In particolare, deduceva:
- una presunta disapplicazione della giurisprudenza Canon sulla complementarità tra prodotti e servizi, poiché il Tribunale avrebbe fondato la somiglianza su un mero legame funzionale o tecnologico;
- un’erronea valutazione della somiglianza dei segni, tale da svuotare gli effetti giuridici riconosciuti dalla giurisprudenza alla scarsa distintività di alcuni elementi;
- la necessità di chiarire tali criteri alla luce della convergenza tecnologica, del principio di interdipendenza, della distintività ridotta degli elementi comuni e dell’elevato livello di attenzione del pubblico rilevante.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di pronunciarsi e deve indicare, per ciascun motivo, la norma o giurisprudenza asseritamente violata, la natura dell’errore di diritto dedotto, il suo effetto sull’esito della sentenza e, se si invoca una contraddizione giurisprudenziale, i passaggi pertinenti della decisione impugnata e delle pronunce richiamate.
Nel caso di specie, pur avendo indicato le questioni che, a suo avviso, meriterebbero l’intervento della Corte, Homestar non ha:
- esposto in modo chiaro e dettagliato i motivi di ricorso;
- identificato con sufficiente precisione la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- indicato i paragrafi della sentenza del Tribunale contestati;
- spiegato in quale misura gli errori dedotti avrebbero inciso sull’esito della decisione.
Quanto al richiamo alla sentenza Canon e alla giurisprudenza consolidata, la Corte osserva che la ricorrente non ha precisato i passaggi della sentenza impugnata che sarebbero in contrasto con tali precedenti, né la concreta natura della contraddizione denunciata. Di conseguenza, la domanda non soddisfa gli standard richiesti dall’articolo 170a del regolamento di procedura e dall’articolo 58 bis dello Statuto.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di ammissione non dimostra che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. L’impugnazione non è quindi autorizzata a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica all’altra parte, Homestar è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La mera allegazione di errori nell’applicazione dei criteri di valutazione del rischio di confusione, anche se accompagnata dal richiamo a giurisprudenza consolidata, non basta per ottenere l’ammissione di un’impugnazione in materia di marchio UE: il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e dettagliato l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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