Corte di giustizia, Ordinanza C-753/25
Order of the Court of 14 April 2026. — Industria de Diseño Textil, SA v Ffauf Italia SpA. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request that an appeal be allowed to proceed failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-753/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha negato che il ricorso di INDITEX potesse proseguire, perché la richiesta di ammissione non soddisfaceva gli oneri di specificità richiesti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Le censure sul metodo di comparazione dei segni, sul nesso tra marchi e sul "giusto motivo" sono state ritenute formulate in termini troppo generali. La Corte ha quindi chiuso il procedimento e posto le spese a carico della ricorrente.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ricevibile nella fase di ammissione, per mancata dimostrazione che i motivi sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in presenza di tre motivi relativi: 1) alla metodologia di valutazione della similarità tra segni e al ruolo distintivo autonomo dell’elemento comune "ZARA"; 2) alla nozione di nesso tra marchi ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94; 3) al requisito del "giusto motivo" e alla portata territoriale della prova del preuso e della buona fede.
Principio di diritto
Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a procedere se la domanda di ammissione non dimostra, in modo concreto, chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non bastano argomenti generali, l’affermazione di contrasti giurisprudenziali in astratto o la sola novità della questione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che INDITEX non avesse specificato in modo sufficiente né la portata delle presunte violazioni giurisprudenziali né le ragioni concrete della loro rilevanza sistemica, e ha quindi respinto l’ammissione del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94
Ricorso in cassazione relativo al marchio UE "pastaZARA Sublime"
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nella fase di filtro prevista per taluni ricorsi in materia di marchio dell’Unione europea. La Corte esamina se il ricorso proposto da Industria de Diseño Textil, SA contro una sentenza del Tribunale fosse idoneo a essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento principale
Il ricorso di INDITEX mirava a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale del 10 settembre 2025, Ffauf Italia v EUIPO – Industria de Diseño Textil (pastaZARA Sublime), T‑425/24, con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 giugno 2024, resa nell’ambito di un’opposizione relativa alla domanda di registrazione del segno figurativo contenente le parole "pastaZARA Sublime" come marchio dell’Unione europea.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo di selezione dei ricorsi previsto dall’articolo 58a, primo e terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Richiama inoltre gli articoli 170a, paragrafo 1, e 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare un’istanza di ammissione contenente l’indicazione precisa della questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e tutte le informazioni necessarie per decidere sulla domanda.
Motivi addotti dalla ricorrente per l’ammissione del ricorso
INDITEX sosteneva che i tre motivi di ricorso sollevassero questioni ancora non chiarite dalla Corte e di rilievo sistemico.
- Con il primo motivo, lamentava che il Tribunale avesse omesso di verificare se l’elemento verbale "ZARA", comune al marchio anteriore e al segno richiesto, conservasse un ruolo distintivo autonomo all’interno del segno composto, in applicazione del principio ricavato dalle sentenze Medion e Bimbo.
- Con il secondo motivo, contestava che il Tribunale avesse attribuito alla maggiore o minore vicinanza tra i prodotti e servizi un ruolo decisivo nella valutazione dell’esistenza di un "nesso" nel pubblico tra i segni, in possibile contrasto con Intel.
- Con il terzo motivo, censurava la qualificazione del "giusto motivo" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, perché il Tribunale avrebbe valorizzato elementi di preuso e buona fede relativi a una traiettoria commerciale limitata ad alcuni Stati membri, invece di esigere un uso effettivo e genuino in tutto il territorio dell’Unione.
Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il meccanismo dell’articolo 58a ha infatti la funzione di limitare il controllo della Corte alle sole questioni che presentano tale rilievo sistemico.
La Corte precisa che la domanda di ammissione deve contenere, con chiarezza e dettaglio, i motivi del ricorso, la questione di diritto posta da ciascun motivo, il criterio di rilievo invocato e le ragioni specifiche per cui tale rilievo esiste. Se il ricorso denuncia una violazione della giurisprudenza, occorre anche identificare i passaggi della decisione impugnata e quelli delle pronunce asseritamente violate, spiegando in modo preciso la contraddizione dedotta e il suo significato sistemico.
Nel caso di specie, la Corte rileva che INDITEX si è limitata ad argomentazioni di ordine generale. Non ha indicato con sufficiente precisione i paragrafi della sentenza impugnata né quelli delle decisioni giurisprudenziali che sarebbero stati violati, né ha spiegato in modo concreto perché le presunte contraddizioni avrebbero un rilievo per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Anche il richiamo a divergenze tra Tribunale ed EUIPO non è stato ritenuto decisivo, poiché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta alla luce del regolamento e dell’interpretazione data dai giudici dell’Unione, non sulla base della prassi amministrativa dell’EUIPO.
Quanto all’argomento della novità delle questioni, la Corte ribadisce che il fatto che un problema non sia ancora stato esaminato non basta di per sé a renderlo rilevante ai fini dell’ammissione: occorre dimostrare anche la sua particolare importanza sistemica. Tale prova, nel caso concreto, non è stata fornita.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda di ammissione non soddisfa i requisiti richiesti dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, il ricorso non è ammesso a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte dispone che INDITEX sopporti le proprie spese.
Principio applicato
Ai fini dell’ammissione di un ricorso per cassazione in materia di marchio UE, il ricorrente deve fornire elementi concreti, specifici e dettagliati che dimostrino come ciascun motivo sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera evocazione di una possibile incoerenza giurisprudenziale, di una questione non ancora affrontata o dell’importanza pratica della controversia non è sufficiente.
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