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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-824/25

Order of the Court of 14 April 2026. — Frutaria Innovation SL v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-824/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a proseguire il ricorso proposto da Frutaria Innovation SL contro una sentenza del Tribunale in materia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con precisione e in modo concreto, che le censure dedotte sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso e Frutaria è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire per mancata dimostrazione della rilevanza della questione ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sulla interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, sul principio di certezza del diritto e sul difetto di motivazione soddisfacessero tali requisiti.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale in materia di decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO può essere ammesso a proseguire solo se il ricorrente dimostra, con indicazioni concrete e specifiche, che il ricorso solleva una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Meri richiami a un’interpretazione asseritamente estensiva di una norma, a principi generali dell’ordinamento o a presunti contrasti con la giurisprudenza non bastano se non sono chiaramente individuati la contraddizione, la sua pertinenza al caso e la ragione per cui essa supera il solo interesse del singolo litigio; in difetto, l’impugnazione non è autorizzata a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94
  • Articolo 2 TUE

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire

La pronuncia riguarda un’istanza di autorizzazione a proseguire il ricorso proposta nell’ambito di un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di marchio UE. La Corte ha applicato il meccanismo dell’articolo 58a dello Statuto, volto a filtrare i ricorsi che non sollevano questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Fatti e iter processuale

Frutaria Innovation SL aveva impugnato davanti al Tribunale la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 maggio 2024, come corretta il 17 luglio 2024, resa in una controversia con Markus Schneider. Il Tribunale, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha respinto il ricorso di annullamento; Frutaria ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte, chiedendo che esso fosse ammesso a proseguire.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
  • l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’ammissibilità dei ricorsi in determinate materie alla previa decisione della Corte;
  • gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di ammissione e la decisione con ordinanza motivata;
  • l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in tema di spese;
  • l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94;
  • l’articolo 2 TUE, invocato dalla ricorrente in relazione ai principi dello Stato di diritto.

Censure formulate dalla ricorrente

Secondo Frutaria, il ricorso sollevava questioni importanti perché il Tribunale avrebbe dato un’interpretazione troppo ampia dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, ritenendo descrittivo il segno nel suo insieme quando l’elemento verbale è descrittivo e gli elementi grafici non distolgono il pubblico dal messaggio descrittivo. La ricorrente ha inoltre invocato i principi di legalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, sostenendo anche che il Tribunale si sarebbe fondato su una giurisprudenza successiva alla data rilevante per la valutazione della descrittività. Ha infine dedotto un difetto di motivazione e un mancato confronto con linee giurisprudenziali asseritamente divergenti.

Ragionamento della Corte sul meccanismo di filtro

La Corte ricorda che incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che il ricorso solleva questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di ammissione deve esporre in modo chiaro e dettagliato i motivi del ricorso, la questione giuridica da essi posta e le ragioni specifiche per cui tale questione supera l’interesse del caso concreto.

La Corte precisa che non bastano affermazioni generali circa la rilevanza sistemica delle censure, né il semplice richiamo a principi generali dell’ordinamento o a possibili riflessi su altre controversie in materia di marchi. Occorre dimostrare, con elementi concreti e specifici, l’esistenza di una questione effettivamente rilevante per il diritto dell’Unione nel suo complesso.

Valutazione delle censure nel caso concreto

Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 2 TUE, la Corte osserva che la ricorrente si è limitata ad affermare in termini generali che il Tribunale avrebbe violato il principio secondo cui il giudice dell’Unione è vincolato al diritto dell’Unione e che la questione potrebbe incidere su controversie relative a marchi UE e nazionali. Tali affermazioni non dimostrano, però, una questione autonoma e significativa ai fini dell’articolo 58a.

In relazione ai principi di legalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, la Corte rileva che la ricorrente non ha spiegato in modo sufficiente perché l’eventuale errore del Tribunale solleverebbe una questione di rilievo generale per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione. Inoltre, nella parte in cui tali argomenti miravano a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatti compiuto dal Tribunale, essi non possono fondare l’ammissione del ricorso.

Quanto al preteso contrasto con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la Corte sottolinea che la ricorrente non ha indicato, con la precisione richiesta, in che cosa consisterebbe la similitudine tra le situazioni poste a confronto né perché l’asserita divergenza avrebbe portata sistemica. Anche la censura relativa all’obbligo di motivazione non è stata supportata da elementi idonei a mostrare un impatto sull’unità o coerenza del diritto dell’Unione.

Decisione e spese

La Corte conclude che la richiesta non consente di dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato ammesso a proseguire. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, Frutaria Innovation SL è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nei ricorsi soggetti al filtro di cui all’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve fornire una dimostrazione concreta e specifica dell’interesse sistemico delle questioni dedotte; in mancanza di tale dimostrazione, l’impugnazione non è autorizzata a proseguire anche se le censure attengono a interpretazione di norme, principi generali o pretesi contrasti giurisprudenziali.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità del marchioprocedimento di cassazioneammissibilità del ricorsocertezza del diritto

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