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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-681/25

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 13 aprile 2026. — Francesco Antonio Pinto contro Governo Italiano e Ministero della Giustizia. — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per inadempimento proposto da una persona fisica contro le autorità di uno Stato membro – Ricorso di annullamento proposto avverso una decisione di un giudice di uno Stato membro – Ricorso proposto da una persona fisica per far dichiarare la carenza di un’autorità di uno Stato membro – Ricorsi per il risarcimento dei danni causati dalle autorità di uno Stato membro – Manifesta incompetenza della Corte – Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un singolo – Irricevibilità manifesta. — Causa C-681/25

Giurisprudenza europea62025CO0681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha respinto il ricorso di Francesco Antonio Pinto per manifesta incompetenza, perché tutte le domande proposte riguardavano controversie tra un privato e autorità italiane o decisioni di un giudice nazionale, materie che i Trattati non attribuiscono alla sua cognizione su iniziativa di un singolo. Ha inoltre dichiarato manifestamente irricevibile la pretesa domanda pregiudiziale, poiché non proveniva da una "giurisdizione" ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Inammissibilità e manifesta incompetenza della Corte rispetto a un ricorso di un privato contro lo Stato italiano e a una domanda pregiudiziale proposta da un singolo non in qualità di giudice.

La questione giuridica

Se la Corte di giustizia sia competente a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica per ottenere: la declaratoria di inadempimento di uno Stato membro, l’annullamento di una decisione di un giudice nazionale, l’accertamento della carenza di un’autorità nazionale e il risarcimento dei danni causati da autorità italiane; e, inoltre, se una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un singolo, e non da un giudice nazionale, sia ricevibile ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Principio di diritto

La Corte non è competente a conoscere di ricorsi proposti da una persona fisica contro uno Stato membro o sue autorità per far dichiarare un inadempimento, annullare una decisione di un giudice nazionale, far accertare una carenza o ottenere il risarcimento di danni causati da autorità nazionali; tali rimedi, nei Trattati, sono riservati ai casi e ai soggetti espressamente previsti. Parimenti, una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere proposta solo da una "giurisdizione" di uno Stato membro: se il richiedente agisce come singolo e non come giudice nazionale, la domanda è manifestamente irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 259 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 340, terzo comma, TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 137 del regolamento di procedura

Manifesta incompetenza della Corte e irricevibilità di una domanda pregiudiziale proposta da un singolo

L’ordinanza riguarda un ricorso proposto dinanzi alla Corte da Francesco Antonio Pinto contro il Governo italiano e il Ministero della giustizia, nonché una presunta domanda di pronuncia pregiudiziale formulata nello stesso atto. La Corte decide con ordinanza motivata ex articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ritenendo di essere manifestamente incompetente sul ricorso e che la domanda pregiudiziale sia manifestamente irricevibile.

Fatti essenziali e contenuto delle domande

Il ricorrente, già magistrato onorario e avvocato, afferma di aver svolto varie funzioni giudiziarie tra il 1989 e il 2017 e lamenta, in sostanza, il mancato versamento di contributi previdenziali, una retribuzione inferiore rispetto ai magistrati professionali e il mancato riconoscimento di diritti economici connessi al rapporto di lavoro. Sostiene che il diritto dell’Unione garantirebbe ai magistrati onorari in situazione comparabile un trattamento economico e normativo equivalente a quello dei magistrati professionali.

Nel ricorso chiede:

  • la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, di un inadempimento imputato al Governo italiano e al Ministero della giustizia;
  • l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di una decisione del Tribunale di Roma dell’8 maggio 2025;
  • l’accertamento di una carenza del Ministero della giustizia;
  • la condanna al risarcimento dei danni asseritamente causati da autorità italiane, oltre a specifiche voci economiche come contributi previdenziali, differenze retributive, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.

Quadro normativo richiamato

La Corte ricorda anzitutto l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, secondo cui ciascuna istituzione opera nei limiti delle attribuzioni conferite dai Trattati. Richiama poi le disposizioni pertinenti del TFUE:

  • articoli 258 e 259 TFUE, relativi al ricorso per inadempimento;
  • articolo 263 TFUE, relativo al ricorso di annullamento;
  • articoli 268 e 340, secondo e terzo comma, TFUE, sulla responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
  • articolo 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale. Sono inoltre menzionati l’articolo 53, paragrafo 2, e l’articolo 137 del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte sulla competenza

La Corte esamina separatamente le diverse domande del ricorrente.

1. Ricorso per inadempimento contro uno Stato membro

La Corte rileva che nessuna disposizione dei Trattati le attribuisce la competenza a conoscere di un ricorso proposto da una persona fisica contro uno Stato membro o contro un’autorità nazionale volto a far dichiarare un inadempimento. La facoltà di adire la Corte in tal senso spetta esclusivamente alla Commissione europea e agli Stati membri, come emerge dal tenore degli articoli 258 e 259 TFUE.

2. Ricorso di annullamento contro una decisione di un giudice nazionale

Quanto alla richiesta di annullare la decisione del Tribunale di Roma, la Corte osserva che l’articolo 263 TFUE riguarda solo gli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Non esiste quindi alcuna base nei Trattati per un ricorso diretto alla Corte finalizzato ad annullare o a far dichiarare non conforme al diritto dell’Unione una decisione giurisdizionale nazionale.

3. Accertamento della carenza di un’autorità nazionale

La Corte precisa che i giudici dell’Unione non sono competenti a statuire su un ricorso di un privato volto a far dichiarare la carenza di uno Stato membro o di una sua autorità. In sostanza, la controversia tra una persona fisica e uno Stato membro resta al di fuori della competenza giurisdizionale dell’Unione in questo tipo di azione.

4. Risarcimento dei danni causati da autorità italiane

La domanda risarcitoria viene respinta perché gli articoli 268 e 340 TFUE attribuiscono alla Corte competenza solo per i danni causati dalle istituzioni dell’Unione o dai loro agenti nell’esercizio delle funzioni. Non vi è competenza per danni asseritamente causati da istituzioni o autorità nazionali.

Ragionamento sulla domanda di pronuncia pregiudiziale

La Corte ricorda che solo i giudici degli Stati membri possono adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE e che spetta alla Corte verificare se l’organo rimettente sia effettivamente una "giurisdizione". Dagli atti emerge che il sig. Pinto, al momento del deposito, era un giudice di pace in pensione e un avvocato, e che presentava la domanda come singolo interessato per ottenere il versamento di contributi previdenziali relativi all’attività svolta in passato. Di conseguenza, non agiva come giudice nazionale: la domanda non proveniva da una "giurisdizione" e risulta pertanto manifestamente irricevibile.

Dispositivo e spese

La Corte dispone:

  • il rigetto del ricorso per manifesta incompetenza;
  • la dichiarazione di manifesta irricevibilità della domanda pregiudiziale;
  • la condanna del ricorrente a farsi carico delle proprie spese, non essendo il ricorso stato neppure notificato ai convenuti.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che il sistema delle competenze della Corte è di stretta attribuzione: un privato non può utilizzare direttamente i rimedi del ricorso per inadempimento, del ricorso di annullamento contro atti nazionali, della constatazione di carenza di un’autorità nazionale o dell’azione risarcitoria per danni causati da autorità di uno Stato membro. Inoltre, il rinvio pregiudiziale è riservato ai giudici nazionali che operano in tale qualità e non può essere sostituito da una domanda proposta da un singolo interessato.

Come è indicizzato

Materiecompetenza della corte di giustiziaricorso per inadempimentoricorso di annullamentoresponsabilità extracontrattuale dell'unione europearinvio pregiudiziale

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