Sentenza n. 612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 19300 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci
Esito
Favorevole al resistente (presidenza del Consiglio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento dell'11 giugno 2018 di diniego dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci, relativa a un titolo conseguito in Austria. Nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale di maestro di sci conseguito all'estero, e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aderito alla richiesta, insistendo per la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse determinata dal riconoscimento, nelle more del giudizio, del titolo professionale conseguito in Austria. Ha quindi dichiarato improcedibile l'appello, senza esaminare i motivi di merito relativi al diniego dell'autorizzazione temporanea. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate, in considerazione dell'adesione della parte resistente e della richiesta concorde delle parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende improcedibile l'impugnazione, anche quando l'interesse sia venuto meno per effetto del riconoscimento amministrativo del titolo o della posizione controversa.
- Quando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata in appello, il giudice non procede all'esame dei motivi di merito dedotti contro la sentenza di primo grado.
- La cessazione dell'interesse alla decisione non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: in presenza della sopravvenuta carenza di interesse, il giudice dichiara l'improcedibilità dell'impugnazione; la diversa formula della cessazione della materia del contendere richiede che sia integralmente venuta meno la controversia sostanziale.
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