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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 23/2025 pubblicata il 2.01.2025.

Giustizia amministrativa202501434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 23/2025 relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 23/2025, passata in giudicato, previa notifica al Ministero ai fini dell'esecuzione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha effettuato il pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque posto le spese a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, considerando che l'adempimento era intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire il contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale intervenuta nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente e puntualmente il giudicato, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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