Cassazione Penale, Sentenza n. 17644/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugna l'ordinanza del 28/10/2022 con cui il GIP ha confermato la confisca di un fucile, disposta contestualmente al decreto di archiviazione del procedimento. Il ricorrente sostiene l'illegittimità della confisca perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la confisca non può avere luogo quando l'arma appartiene a persona estranea al reato o in caso di assoluzione nel merito; quindi chiede la restituzione dell'arma invece della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui la confisca patrimoniale dell'arma è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi anche quando il reato si estingue o il procedimento si archivia, salvo il caso di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto o quando l'arma appartenga a persona estranea al fatto. Poiché nel caso di specie è stato pronunciato un decreto di archiviazione (non una assoluzione nel merito per insussistenza del fatto) e non è emersa l'appartenenza dell'arma a persona estranea, la confisca era legittima. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Il comma 2 dispone che è sempre disposta la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; la Corte interpreta tale disposizione come base normativa per l'obbligatorietà della confisca per i reati concernenti le armi, salvo l'assoluzione per insussistenza del fatto.
art. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152
Estende l'applicazione dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti atti ad offendere; la Corte la utilizza per confermare il carattere generale e obbligatorio della confisca nelle ipotesi di reati sulle armi.
art. 590 cod. pen.
Norma del codice penale richiamata nella ricostruzione dei fatti (lesioni colpose) per spiegare la causa di archiviazione per mancata querela; non incide sul principio relativo alla confisca delle armi se non sussiste l'assoluta insussistenza del fatto.
art. 703 cod. pen.
Richiamato nei rilievi istruttori per la carenza di riscontri sulla integrazione del reato specifico connesso alle armi; tuttavia la mancata prova del reato non equivale a piena assoluzione per insussistenza del fatto, quindi non impedisce la confisca.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento normativo usato a titolo esemplificativo dalla Corte: la confisca è obbligatoria anche in ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, salvo assoluzione per insussistenza del fatto.
Massime di principio
- La confisca dell'arma è normalmente obbligatoria quando il procedimento riguarda reati concernenti le armi, anche se il procedimento si estingue o viene archiviato; occorre distinguere tra archiviazione/decreto non definitivo e assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
- La sola archiviazione del procedimento non impedisce la confisca: per evitarla occorre una pronuncia che escluda l'esistenza del fatto (assoluzione per insussistenza) o dimostrare che l'arma appartiene effettivamente a una persona estranea al reato.
- Se si contesta la confisca in casi di archiviazione, il profilo cruciale è la prova dell'estraneità del detentore al fatto o una decisione giudiziale definitiva che accerti l'insussistenza del fatto; senza ciò, la confisca è di regola legittima.
- In fase preventiva o difensiva conviene concentrarsi su elementi di prova relativi alla proprietà/possessione dell'arma e sull'ottenimento di una statuizione che qualifichi l'insussistenza del fatto, perché le alternative procedurali (oblazione, proscioglimento per tenuità) non impediscono automaticamente la confisca.
- Per ottenere la restituzione materiale dell'arma occorre agire tempestivamente e offrire prova chiara dell'appartenenza o ottenere un provvedimento giudiziario che escluda la rilevanza penale dell'uso dell'arma.
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