Sentenza n. 253/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La pretesa è stata contestata dall'INPS. Il giudizio riguarda, in particolare, la spettanza del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 e la rilevanza del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia funzione organizzativa, consentendo il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare; il termine per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
La norma riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 legge n. 231/1990
La disposizione, già sostitutiva dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, è stata abrogata; tale abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell'ordinamento militare
L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disposizione da esso sostituita nella formulazione originaria.
art. 74 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in ragione della giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
L'INPS è tenuto a rimborsare al ricorrente il contributo unificato nella misura versata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spettano agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; pertanto, tale limitazione non è vigente.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto al diritto ai sei scatti stipendiali, ma assolve alla funzione di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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