Sentenza del 27/04/2022 n. 1908 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente/attore - Proposizione ricorso introduttivo - Procura parte pubblica/convenuta - Supposta inesistenza - Non rileva - Costituzione giudizio - Derivata inammissibilità - Esclusione - Legittimità rapporto processuale - Permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto la supposta inesistenza della procura della parte pubblica e la conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di quest'ultima, lamentando inoltre che la procura sia stata allegata tardivamente e chiedendo l'annullamento/contestazione della costituzione e della sentenza di primo grado per tale motivo.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la mancata o supposta inesistenza della procura della parte pubblica non incide sulla regolarità del contraddittorio e non determina la nullità della costituzione in giudizio. Diversamente dalla procura dell'attore, il difetto della procura del convenuto non invalida la costituzione del rapporto processuale: al massimo determina la contumacia del convenuto. Pertanto l'eccezione del contribuente è stata respinta e la legittimità del rapporto processuale è stata confermata. Citati d.lgs. 546/92, art. 58 e Cass. 24038/2011 a supporto.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92
La norma (art. 58) è interpretata nel senso che la mancanza di procura del convenuto non compromette la validità del contraddittorio e della costituzione del rapporto processuale; l'effetto rilevante è la contumacia del convenuto, non l'inammissibilità dell'atto di costituzione.
Cassazione
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio: l'assenza della procura della parte resistente non inficia la regolarità del contraddittorio e non determina l'automatica inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La mancata o tardiva allegazione della procura della parte pubblica, di per sé, non vizia il processo tributario: l'effetto è la contumacia del convenuto e non l'annullamento del giudizio.
- Esiste una differenza sostanziale tra la procura dell'attore e quella del convenuto: l'assenza della procura dell'attore può incidere sulla validità dell'azione, mentre l'assenza della procura del convenuto non compromette la costituzione del rapporto processuale.
- Le eccezioni relative alla procura della parte resistente vanno sollevate tempestivamente; se avanzate tardivamente possono essere considerate inammissibili o irrilevanti ai fini dell'esito del processo.
- Se si sospetta un vizio reale nella rappresentanza della parte pubblica, è opportuno richiedere tempestivamente chiarimenti o documentazione integrativa e adottare le relative eccezioni preliminari, poiché l'inerzia può pregiudicare l'efficacia dell'eccezione.
- Per pratiche difensive, controllare sempre la documentazione di rappresentanza sin dall'atto introduttivo e distinguere nettamente le conseguenze processuali dell'assenza di procura secondo che riguardi l'attore o il convenuto.
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