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Sentenza

Sentenza n. 4150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09064/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202505758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la nuova graduatoria del concorso, riconoscendo la necessità di valutare il Master IPSOA in diritto tributario e confermando la necessità di valutare un corso di perfezionamento in diritto penale dell'impresa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva partecipato al concorso a 175 posti per dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate. Dopo l'annullamento di precedenti criteri e graduatorie, una nuova commissione aveva rielaborato i criteri di valutazione dei titoli e approvato una nuova graduatoria, nella quale il candidato, collocato alla posizione n. 229, non aveva ottenuto punteggio per un corso di perfezionamento in diritto penale dell'impresa, prodotto non in originale, né per il diploma IPSOA Master Tributario. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo valutabile il Master IPSOA e ritenendo che la mancata produzione in originale del corso di perfezionamento non ne impedisse la valutazione. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza limitatamente al Master IPSOA, deducendo che i criteri della commissione consentivano la valutazione dei corsi di alta formazione o perfezionamento soltanto se di durata almeno semestrale e conclusi con un esame finale. Secondo l'Amministrazione, il candidato non aveva dimostrato né la durata richiesta né il superamento dell'esame finale. Il candidato ha sostenuto che il titolo dovesse essere valutato come corso di perfezionamento e che l'esame finale risultasse dalla brochure del corso; ha inoltre invocato la valutazione dello stesso corso attribuita a un'altra candidata nella medesima procedura, deducendo una disparità o contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il Master IPSOA non potesse essere escluso per il solo fatto di essere stato conseguito presso un istituto privato non universitario, poiché i criteri della nuova commissione includevano anche titoli conseguiti presso istituti non universitari mediante corsi di alta formazione o perfezionamento. Tuttavia, la valutazione era subordinata alla dimostrazione della durata almeno semestrale e del superamento di un esame finale. La certificazione prodotta attestava soltanto il conseguimento del diploma, mentre la brochure indicava una fase di studio di nove mesi e tre mesi di stage, senza precisare il numero di ore e senza menzionare un esame finale. Non è stata ritenuta dimostrata neppure la contraddittorietà derivante dalla valutazione dello stesso corso in favore di un'altra candidata: il relativo certificato riguardava un'edizione risalente al 1990/1991, strutturata diversamente e indicativa di 200 giornate d'aula a tempo pieno, sicché non consentiva di presumere l'illegittimità della diversa valutazione del corso frequentato dall'appellato. La necessità dell'esame finale costituiva inoltre un criterio non impugnato, sicché non poteva essere contestata nel giudizio avente a oggetto la concreta valutazione del titolo. L'appello è stato quindi accolto limitatamente alla parte relativa al Master IPSOA, mentre è stata confermata la decisione di primo grado sulla necessità di rivalutare il corso di perfezionamento in diritto penale dell'impresa. L'Amministrazione deve procedere a tale rivalutazione in attuazione dell'effetto conformativo del giudicato. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare le persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando i criteri di valutazione dei titoli di un concorso includono corsi di alta formazione o perfezionamento, anche non universitari, la valutazione è subordinata al possesso di tutte le condizioni espressamente previste dalla lex specialis o dai criteri della commissione, inclusa la durata minima e il superamento dell'esame finale.
  • Il candidato che chiede la valutazione di un titolo concorsuale deve dimostrare documentalmente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'attribuzione del punteggio; una certificazione attestante soltanto il conseguimento del diploma non prova, di per sé, la durata minima del corso e il superamento dell'esame finale.
  • La mera circostanza che un titolo apparentemente analogo sia stato valutato in favore di un altro candidato non dimostra l'eccesso di potere per contraddittorietà quando i titoli si riferiscono a edizioni differenti del corso e il quadro probatorio non consente di escludere una diversa struttura o requisiti dell'edizione valutata.
  • La mancata impugnazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione impedisce di contestare, nel giudizio riguardante la concreta attribuzione del punteggio, la legittimità o la necessità di un requisito previsto da quei criteri.
  • L'effetto conformativo del giudicato impone all'amministrazione di rivalutare la posizione concorsuale secondo quanto stabilito dalla decisione, anche quando l'appello venga accolto soltanto su una distinta voce di valutazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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