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Sentenza

Sentenza n. 3697/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202511585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 4 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento abbia comportato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e abbia integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze e comunque attivatasi in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    La norma è stata utilizzata quale base processuale per il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.

    La sopravvenuta attivazione del procedimento e il conseguente soddisfacimento della pretesa fanno venire meno la materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfi integralmente la pretesa azionata.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento, ai fini della verifica della persistenza dell’interesse al ricorso contro il silenzio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, le spese possono essere compensate tenendo conto del tempo intercorso tra l’istanza e il ricorso e del comportamento concretamente tenuto dall’amministrazione.
  • La compensazione delle spese non esclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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