Cassazione Civile, Sentenza n. 9771/2020 del 26/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società concessionaria del trasporto pubblico locale in Calabria aveva chiesto alla Regione il riconoscimento e il pagamento dei contributi relativi a percorrenze chilometriche ulteriori, effettuate tra il 2002 e il 2008 mediante corse bis e corse sperimentali. Aveva domandato, in via principale, l’adozione dei provvedimenti autorizzativi e la liquidazione di contributi per Euro 5.631.209,50, oltre interessi, nonché Euro 2.000.000,00 a titolo di danni patrimoniali; in subordine, aveva chiesto un indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 30 gennaio 2014, dichiarò il difetto di giurisdizione ordinaria per le corse non riconosciute dalla Regione come ammesse a contributo e non svolte in via ordinaria e continuativa; dichiarò inoltre il difetto di legittimazione attiva della società per le annualità 2007-2008, affidate al consorzio, e rigettò la domanda relativa alle maggiori percorrenze 2002-2006. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 784/2017 depositata il 28 aprile 2017, rigettò l’appello e compensò le spese. In Cassazione la società propose tre motivi: 1) contestò la declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che corse sperimentali e corse bis fossero assoggettate a contributo al ricorrere dei presupposti, senza discrezionalità regionale; 2) denunciò violazione della normativa regionale e nullità per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo, insistendo sulla remunerabilità delle corse durante la sperimentazione e sull’obbligo di eseguire le corse bis; 3) in subordine, invocò l’azione di arricchimento senza causa per le prestazioni anteriori alla trasformazione delle corse. La Regione aveva contestato la giurisdizione ordinaria e dedotto, tra l’altro, che le percorrenze ammesse erano già state computate e pagate, che alcune pretese erano state rinunciate o riguardavano annualità affidate al consorzio, e che le corse non autorizzate o espressamente escluse dai contributi non davano diritto al pagamento.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale, ricostruito considerando la domanda introduttiva, la causa petendi e la posizione soggettiva dedotta; per le corse sperimentali svolte solo durante la fase di prova prima della trasformazione e per le corse bis effettuate al di fuori di provvedimenti autorizzativi, la controversia investe poteri della pubblica amministrazione e spetta al giudice amministrativo. Per le corse bis previste dal disciplinare, la Corte d’appello aveva invece deciso nel merito. Il secondo motivo, nella parte diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, è inammissibile perché mira a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; è infondato nella parte relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché non sussiste un contrasto insanabile che impedisca di individuare il comando giudiziale. Il terzo motivo è infondato: l’azione ex art. 2041 c.c. è sussidiaria e non è esperibile quando l’utilità deriva da un rapporto che conserva efficacia obbligatoria; nel caso concreto il rapporto era regolato dalla concessione e le corse eseguite in violazione del disciplinare o autorizzate in via sperimentale senza oneri contributivi non giustificavano un indennizzo. La Corte ha dunque dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo per le pretese indicate, confermato il rigetto degli altri motivi e condannato la ricorrente alle spese di cassazione, liquidate in Euro 15.200,00 per compensi, oltre spese forfetarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
l’azione generale di arricchimento ha come presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o l’altro rapporto conservino la propria efficacia obbligatoria
L’azione di arricchimento presuppone una locupletazione priva di giusta causa e non può supplire alla disciplina di un contratto o di un altro rapporto ancora efficace; nel caso, la concessione regolava il rapporto e impediva l’indennizzo per prestazioni effettuate in violazione del disciplinare o senza oneri contributivi.
art. 2042 c.c.
la Corte territoriale ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c., per difetto di sussidiarietà dell’azione
La tutela di arricchimento è sussidiaria e non opera quando la pretesa è riconducibile a un rapporto regolato dalla concessione che conserva efficacia obbligatoria.
art. 132 c.p.c.
sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto
La divergenza tra motivazione e dispositivo determina nullità soltanto se rende impossibile individuare il comando giudiziale e il diritto riconosciuto; non basta un’asserita incoerenza che lasci intellegibile la statuizione.
art. 156 c.p.c.
sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto
La nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo se il provvedimento non consente di identificare il concreto comando giudiziale; nel caso concreto il contenuto della decisione era comprensibile e coerente.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
al fine di determinare la giurisdizione, occorre far riferimento alla domanda così come formulata dall’istante
Il riparto di giurisdizione si determina sulla base della domanda introduttiva e del suo petitum sostanziale, considerando la causa petendi e la natura della posizione soggettiva dedotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
si mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, in tal modo realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito; una censura così formulata non può trasformare il giudizio di cassazione in un ulteriore grado di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto
La censura di nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo è fondata solo quando l’incoerenza renda non identificabile il comando della sentenza.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
La disposizione è richiamata quale fonte dell’obbligo processuale di versare, ricorrendone i presupposti, un ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre considerare la domanda introduttiva nel suo petitum sostanziale, individuato non solo dalla pronuncia richiesta ma anche dalla causa petendi e dalla natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.
- Le contestazioni che, pur rubricate come violazioni di legge, sollecitano una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione, perché trasformerebbero il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza soltanto quando renda impossibile individuare il comando giudiziale e il diritto o bene riconosciuto.
- L’azione generale di arricchimento è sussidiaria e richiede un’utilità conseguita senza giusta causa; non è esperibile per ottenere un indennizzo quando la prestazione si inserisce in un contratto o in un altro rapporto che conserva efficacia obbligatoria.
Come è indicizzato
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