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Circolare

Circolare n. 21 del 26/07/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce requisiti, ambito di applicazione, modalità di perfezionamento e effetti della rinuncia agevolata prevista dai commi 213-218 della legge di bilancio 2023: il contribuente che, entro il 30 settembre 2023, abbia definito transattivamente con l'Agenzia delle entrate tutte le pretese oggetto del giudizio in Cassazione può rinunciare al ricorso previa sottoscrizione dell'accordo e pagamento integrale entro 20 giorni; è previsto il beneficio di riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e sono indicate esclusioni, limitazioni procedurali e requisiti formali dell'atto.

Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Punti principali

Ambito di applicazione

Si applica alle controversie pendenti in Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) in cui è parte l'Agenzia delle entrate e aventi ad oggetto atti impositivi; la nozione di atto impositivo è ampia (avvisi di accertamento, atti di recupero, cartelle prima comunicazione etc.), mentre sono escluse liti su dinieghi di rimborso, atti di mera riscossione e controversie riguardanti solo sanzioni.

Requisiti e perfezionamento della definizione

Presupposto è la definizione transattiva tra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, perfezionata con la sottoscrizione dell'accordo e il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione; non è ammessa dilazione, compensazione o restituzione eccedente.

Effetti e benefici

La rinuncia agevolata, assimilabile a una conciliazione giudiziale, estingue il giudizio per via di legge e comporta la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto; le parti possono anche disciplinare la ripartizione o la compensazione delle spese di lite.

Termini e formalità

La facoltà di aderire richiede che l'accordo e il pagamento siano perfezionati comunque entro il termine del 30 settembre 2023; la rinuncia formale può considerare le disposizioni dell'art. 390 c.p.c. e deve essere sottoscritta dalla parte e dal difensore o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

Limitazioni e combinazioni con altri istituti

Il medesimo atto impositivo non può essere oggetto contemporaneamente di definizione automatica (commi 186-204) e di rinuncia agevolata, ma in processi che coinvolgono più atti è possibile combinare definizioni diverse per atti distinti; non è consentita la rinuncia solo per controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni collegate ai tributi.

Procedure operative e vigilanza

Si richiamano i chiarimenti già forniti nelle circolari precedenti (n. 2/E, n. 6/E, n. 9/E) e si dispone che le Direzioni regionali vigilino sull'applicazione delle istruzioni da parte degli uffici provinciali e dipendenti.

Testo integrale

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