Circolare n. 22 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo introdotte dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): viene istituito un versamento una tantum a carico dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, determinato per scaglioni in relazione all'importo massimo previsto (al netto di IVA); sono indicate le modalità telematiche di versamento (F24 ELIDE con codici tributo dedicati) e la decorrenza di applicazione (procedimenti avviati dal 1° luglio 2023).
Articolo 18, comma 10, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Imposta di bollo sui contratti pubblici
Punti principali
Ambito applicativo
Si applica ai contratti di appalto pubblici disciplinati dal Codice (lavori, forniture, servizi). L'imposta è dovuta al momento della stipula e determinata in base all'importo massimo previsto nel contratto, comprensivo di opzioni e rinnovi espressi, ma calcolato al netto dell'IVA.
Scaglioni e importi
Sistema semplificato a scaglioni: esenzione per contratti <€40.000; €40 per €40.000-<€150.000; €120 per €150.000-<€1.000.000; €250 per €1.000.000-<€5.000.000; €500 per €5.000.000-<€25.000.000; €1.000 per ≥€25.000.000.
Effetto sostitutivo e computo
Il versamento alla stipula ha carattere sostitutivo dell'imposta di bollo sugli atti relativi all'intera procedura di selezione ed esecuzione (salvo fatture, note e simili che seguono la disciplina ordinaria). L'importo già versato in fasi precedenti si computa a scomputo fino a concorrenza.
Soggetto tenuto e solidarietà passiva
L'onere è posto sull'aggiudicatario alla stipula; permane il principio della solidarietà passiva previsto dall'art. 22 del DPR n. 642/1972. Se la stazione appaltante è amministrazione dello Stato, l'imposta resta a carico dell'appaltatore (art. 8 DPR 642/1972).
Modalità telematiche di versamento
Versamento tramite modello F24 ELIDE secondo il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (28/6/2023). Introdotti i codici tributo 1573 (imposta), 1574 (sanzione) e 1575 (interessi). Possibile integrazione futura con pagoPA; per contratti registrati telematicamente dal notaio si applicano le modalità della procedura telematica prevista (art. 3-bis D.Lgs. 463/1997). Non è ammesso il contrassegno virtuale.
Decorrenza e transizione
Le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023; si applicano solo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023. I procedimenti in corso restano disciplinati dalla previgente normativa (d.lgs. n. 50/2016) secondo le fattispecie transitorie previste.
Vigilanza e applicazione
Le direzioni regionali devono vigilare sull'osservanza delle istruzioni da parte degli uffici provinciali e dipendenti; non sono previsti ulteriori versamenti da parte dell'aggiudicatario dopo la stipula.
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