Circolare n. 24 del 2/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le agevolazioni fiscali introdotte per contenere gli aumenti dei prezzi energetici: crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per diversi trimestri (dic. 2022, I e II trimestre 2023 e disposizioni su III/IV 2022), con percentuali differenziate per imprese "energivore"/"non energivore" e "gasivore"/"non gasivore", condizioni di accesso basate sull'incremento >30% rispetto al 2019, regole di utilizzo in compensazione entro termini prefissati, cessione e tracciabilità dei crediti; riduzione temporanea dell'IVA al 5% per somministrazioni di gas metano per combustione e per teleriscaldamento/fornitura di energia termica per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2023, con applicazione anche ai conguagli relativi a consumi stimati.
Crediti d’imposta per acquisto energia e gas; riduzione aliquota IVA gas (varie norme 2022-2023)
Punti principali
Crediti d'imposta - quadro generale
Crediti riconosciuti per acquisto di energia elettrica e gas: misure specifiche per primo e secondo trimestre 2023 e proroghe/disposizioni relative a terzo/quarto trimestre 2022; accesso subordinato a verifiche sull'incremento dei prezzi e, per alcune categorie, all'inclusione negli elenchi CSEA.
Percentuali e categorie beneficiarie
Primo trimestre 2023: energivore 45% (anche autoconsumo), non energivore 35% (no autoconsumo), gasivore 45%, non gasivore 45%. Secondo trimestre 2023: energivore 20%, non energivore 10%, gasivore 20%, non gasivore 20%. Soglia di accesso: incremento medio >30% rispetto al corrispondente periodo 2019.
Parametri di confronto e imprese costituite dopo 2019/2022
Per imprese non presenti nel 2019 sono fissati valori convenzionali PUN+PD per il confronto; per i crediti riferiti al primo trimestre 2023 non sono ammessi benefici per imprese costituite dopo il 31/12/2022 (mancanza del parametro di confronto).
Utilizzo, limiti e trattamento fiscale
I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24 entro i termini previsti (per i crediti I e II trimestre 2023 entro il 31/12/2023; per III/IV 2022 il termine è stato prorogato), non sono rimborsabili, non concorrono al reddito d'impresa né alla base IRAP e non sono soggetti ai limiti annuali ordinari.
Cessione, tracciabilità e visto di conformità
I crediti sono cedibili "solo per intero"; dopo la prima cessione è consentita al massimo ulteriore cessione a favore di banche, gruppi bancari o compagnie assicurative. È richiesta tracciabilità, comunicazione telematica e, per la cessione, il visto di conformità dei dati a carico del cedente; sono stati istituiti codici tributo specifici per utilizzo e per cessione.
Rettifiche, conguagli e responsabilità
In caso di conguagli o rettifiche che riducono il credito già fruito l'impresa deve riversare l'eccedenza con interessi; se il credito risultasse maggiore l'impresa può utilizzare l'ulteriore importo entro i termini previsti. Comunicazioni all'Agenzia per crediti maturati erano obbligatorie per terzo/quarto trimestre 2022 con possibilità di remissione in bonis in caso di omesso invio.
Riduzione IVA al 5% per gas metano (luglio-settembre 2023)
Somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali contabilizzate per consumi stimati o effettivi nei mesi luglio-agosto-settembre 2023 soggette temporaneamente all'IVA al 5%; l'aliquota si applica anche ai conguagli derivanti da consumi stimati. Non comprende il gas usato per produzione di energia elettrica.
Estensione IVA ridotta a teleriscaldamento e contratti di servizio energia
L'agevolazione al 5% si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di contratti di servizio energia per consumi stimati o effettivi nel periodo 1/7/2023-30/9/2023; tutte le componenti del servizio sono interessate.
Attuazione e vigilanza
I provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate hanno definito codici tributo, modalità di comunicazione, regole di cessione e tracciabilità; le direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione delle istruzioni e dei principi della circolare.
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