Cassazione Civile, Sentenza n. 25547/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento e dell'avviso per TARSU anno 2007 notificati da Serit Sicilia S.p.A. (poi Riscossione Sicilia). In primo grado il ricorso era stato accolto; il Comune aveva proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 519/25/14 del 17/02/2014, aveva accolto l'appello (respingendo il ricorso della società). La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Successivamente, con sentenza n. 9496/08/2021 depositata il 27/10/2021 (passata in giudicato), la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione nella parte in cui aveva sancito la legittimità dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri. La ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la revoca della sentenza d'appello, passata in giudicato, abbia fatto venire meno l'interesse ad impugnare. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti. Non è disposto il pagamento doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
Cass. Sezioni Unite, 28/04/2017, n. 10553
Cass. S.U. 28/04/2017, n. 10553
Principio secondo cui la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Cassazione civile, n. 9201 del 02/04/2021
Cass. n. 9201 del 02/04/2021
Conferma il principio che l'interesse ad impugnare deve sussistere al momento della decisione e che la revoca della sentenza impugnata determina la perdita dell'interesse del ricorrente.
Cass. Sezioni Unite, 14/12/2020, n. 28383
Cass. sez. un. 14/12/2020, n. 28383
Stabilisce che, quando l'esito decisorio dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, le spese possono essere compensate e non è dovuto il pagamento doppio del contributo unificato nelle ipotesi previste.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato e la possibilità, in determinate ipotesi, del pagamento del contributo in misura duplicata; nel caso di cessazione della materia del contendere per evento sopravvenuto si è escluso il doppio adempimento.
Massime di principio
- Se la sentenza di appello, oggetto del ricorso per cassazione, viene revocata con decisione passata in giudicato, l'interesse del ricorrente a proseguire la cassazione viene meno e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse ad agire o ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: eventi sopravvenuti che eliminano l'oggetto della controversia determinano l'inammissibilità del gravame.
- La possibilità che la sentenza di revoca possa a sua volta essere impugnata non impedisce la cessazione dell'interesse del ricorrente: la mera possibilità di ulteriori impugnazioni non rende attuale l'interesse a coltivare il ricorso pendente.
- Quando la causa si estingue o l'oggetto della impugnazione viene meno per evento sopravvenuto, le spese processuali possono essere compensate integralmente tra le parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere dovuta a evento sopravvenuto, non trova applicazione l'obbligo di pagamento in misura duplicata del contributo unificato previsto per altre ipotesi, salvo diverse previsioni concrete e rilevanti.
- Prima di proseguire con un ricorso di legittimità è opportuno verificare l'esistenza di pronunce sopravvenute nei gradi inferiori che possano incidere sull'interesse alla decisione (es. revoche, rettifiche, nuove sentenze passate in giudicato).
- Se la revoca riguarda solo una parte della decisione impugnata, va valutata la persistenza dell'interesse rispetto alle rimanenti questioni: la cessazione può essere parziale e non automatica per l'intero ricorso.
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