Sentenza n. 214/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto rettorale n. -OMISSIS-in data 30/9/2022, con il quale: è stata “accertata la regolarità degli atti …. della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra”, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 6/5/2020; è stato “ammesso alla fase di valutazione …. il seguente candidato: -OMISSIS-”; - del decreto rettorale n. -OMISSIS- in data 16/10/2020, che ha: nuovamente dichiarato la regolarità dei suddetti atti (cfr. l'art. 1); nominato, “per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall'1/11/2020, il -OMISSIS-, dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura valutativa sopra indicata, …. professore ordinario preso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo ….”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguenziale, con particolare riferimento ai verbali della Commissione in data 29/6/2020 (“prima seduta”), 31/7/2020 (“seconda seduta”), 21/9/2020 (“terza seduta”) e 2/10/2020 (“quarta seduta”). Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal prof. -OMISSIS- il 28\1\2021: per l’annullamento: - del decreto rettorale n. -OMISSIS-del 30 settembre 2020 con il quale “è stata accertata la regolarità degli atti … della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 6 maggio 2020” e “è stato ammesso alla fase di valutazione … il seguente candidato: Prof. -OMISSIS-”; - del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2020, che ha “nuovamente dichiarato la regolarità dei suddetti atti (cfr. l'art. 1)” e “nominato «per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall'1 novembre 2020, il Prof. -OMISSIS-, dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura valutativa sopra indicata … professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo …»”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o consequenziale, con particolare riferimento ai verbali della Commissione in data 29 giugno 2020 (prima seduta), 31 luglio 2020 (seconda seduta), 21 settembre 2020 (terza seduta) e 2 ottobre 2020 (quarta seduta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti rettorali di approvazione degli atti e di nomina del candidato selezionato a professore ordinario, nonché i verbali della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura valutativa bandita ai sensi dell'art. 24, comma 6, l. 240/2010 per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria. In primo luogo ha contestato i criteri fissati dalla commissione nella prima seduta, deducendo violazione dell'art. 18 l. 240/2010 e del regolamento di Ateneo richiamato nel ricorso, nonché eccesso di potere, difetto di presupposto e di motivazione. In particolare, ha lamentato che la commissione avesse modificato il criterio relativo alla consistenza e qualità della produzione scientifica, valorizzando i lavori più significativi e rapportando la consistenza all'età accademica; avesse omesso, nei criteri sui titoli, il riferimento alla direzione e alla partecipazione a comitati editoriali di collane, enciclopedie e trattati, nonché alla cura di volumi; e avesse sintetizzato il criterio sull'attività didattica senza menzionare numero, caratteristiche e continuità dei corsi. Ha poi dedotto l'illegittimità derivata dei successivi atti. Con ulteriori motivi ha denunciato omessa o erronea valutazione di titoli, incarichi, partecipazioni editoriali, organizzazione di convegni, pubblicazioni e attività didattica; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza e sviamento. Ha infine contestato il giudizio comparativo, sostenendo che la commissione non avrebbe adeguatamente considerato il maggior numero di partecipazioni a convegni, inviti, corsi tenuti e citazioni, né la propria attività istituzionale e produzione scientifica. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale per contestare l'ammissione del ricorrente alla procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale. Ha preliminarmente rilevato che la procedura era stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 6, l. 240/2010 e che, pertanto, il regolamento applicabile era quello specifico per le chiamate ex art. 24, comma 6, non quello richiamato dal ricorrente per le procedure ex art. 18. Quanto ai criteri della commissione, il Collegio ha affermato che le commissioni possono specificare i criteri regolamentari e introdurne di ulteriori, purché conformi agli standard qualitativi della comunità scientifica di riferimento e costituiscano sviluppo logico dei criteri regolamentari. La valutazione della produzione scientifica può legittimamente concentrarsi sui lavori più significativi ed essere rapportata all'età accademica, poiché la consistenza quantitativa assoluta non consente, da sola, di individuare il candidato migliore tra soggetti con diversa anzianità. Le censure relative all'omesso richiamo di alcune categorie di titoli sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, non avendo il ricorrente indicato titoli posseduti che, a causa della modifica dei criteri, non fossero stati valutati. La diversa formulazione del criterio sull'attività didattica è stata ritenuta meramente riassuntiva: dai giudizi risultava che la commissione aveva considerato entità, tipologia e continuità dei corsi. Anche le doglianze sulla mancata menzione di singoli titoli e pubblicazioni sono state respinte, poiché i giudizi collegiali hanno natura necessariamente sintetica e non devono elencare ogni elemento del curriculum. La produzione ritenuta non pertinente al settore MAT/03, perché divulgativa o riferita alla storia e filosofia della matematica, poteva essere legittimamente considerata di minore rilievo. Quanto al giudizio comparativo, il TAR ha escluso palesi incongruenze o errori macroscopici. I dati numerici relativi a pubblicazioni, convegni, corsi e citazioni non sono dirimenti, dovendo la commissione considerare anche coerenza con il settore disciplinare, tipologia e rilevanza scientifica dei titoli. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili sotto i profili di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e attendibilità tecnica, ma non possono essere sostituite dal diverso apprezzamento del giudice in assenza di errori di fatto, contraddizioni manifeste o sviamento logico. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
La procedura di chiamata era stata indetta ai sensi di questa disposizione; per essa trovava applicazione lo specifico regolamento di Ateneo previsto per le chiamate ex art. 24, comma 6.
art. 18 l. 240/2010
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità, ma ritenuto non direttamente pertinente perché la procedura era stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 6.
art. 6 del Regolamento di Ateneo per le chiamate ex art. 24, comma 6, l. 240/2010
in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
Attribuisce alla commissione il potere di individuare criteri ulteriori per la valutazione dei curricula, nel rispetto degli standard qualitativi internazionali.
art. 9 del Regolamento di Ateneo per le chiamate ex art. 18 l. 240/2010
Le disposizioni sui criteri di produzione scientifica, attività didattica e titoli sono state richiamate dal ricorrente; il TAR ha tuttavia ritenuto applicabile il diverso regolamento per le procedure ex art. 24, comma 6.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie per la chiamata dei professori, la commissione può specificare i criteri stabiliti dal regolamento di Ateneo e introdurre criteri ulteriori, purché tali criteri siano conformi agli standard qualitativi della comunità scientifica di riferimento e costituiscano uno sviluppo logico dei criteri regolamentari.
- La valutazione della produzione scientifica può essere complessiva e concentrarsi sui lavori più significativi; tale modalità non viola il criterio della consistenza complessiva quando consente di valutare una produzione quantitativamente ampia senza imporre l'esame analitico di ogni pubblicazione.
- Nelle valutazioni comparative tra candidati con diversa anzianità accademica, la consistenza della produzione scientifica può essere rapportata all'età accademica, poiché il mero dato quantitativo assoluto rischierebbe di favorire automaticamente il candidato più anziano invece di individuare il migliore.
- La censura contro l'omesso richiamo, nei criteri della commissione, di determinate categorie di titoli è inammissibile per carenza di interesse se il candidato non dimostra di possedere titoli riconducibili a quelle categorie che, proprio per l'omissione, non siano stati valutati.
- I giudizi collegiali nelle procedure di chiamata universitaria possono essere sintetici e non devono menzionare singolarmente ogni titolo o pubblicazione, purché dal loro contenuto emerga una valutazione complessiva coerente con i criteri stabiliti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione è pieno quanto alla verifica di attendibilità, correttezza del criterio applicato, ragionevolezza e assenza di errori di fatto o contraddizioni manifeste, ma non consente di sostituire il giudizio tecnico della commissione con una diversa valutazione, in assenza di vizi macroscopici.
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