Sentenza del 08/11/2017 n. 1576 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci. (Art. 36 D.P.R. 602/1973)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità personale del liquidatore per i debiti tributari della società. Ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, per l’IRES, e dell’art. 2495 c.c., con riferimento a IVA e IRAP, il liquidatore può essere chiamato a rispondere quando, per propria colpa, non abbia pagato o accantonato le somme necessarie a soddisfare i debiti fiscali. Nel caso descritto, l’Ufficio ha contestato al liquidatore non solo il mancato accantonamento delle somme dovute, ma anche l’occultamento di incassi sociali, non registrati come ricavi, nonché la consapevolezza dell’avvenuto incasso di una somma rilevante da parte di un socio, comprovata da una ricevuta rilasciata dallo stesso liquidatore.
La decisione
L’atto di recupero emesso nei confronti del liquidatore è stato ritenuto pienamente legittimo. La responsabilità personale è stata giustificata dalla prova della condotta colposa del liquidatore, consistente nel mancato accantonamento delle risorse necessarie per il pagamento delle imposte e nell’occultamento o nella mancata contabilizzazione di incassi della società. La conoscenza diretta di un rilevante incasso, risultante da una ricevuta sottoscritta dal liquidatore, costituisce ulteriore elemento probatorio della sua responsabilità.
Norme richiamate
Art. 36 D.P.R. 602/1973
Prevede la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari relativi all’IRES quando, con colpa, non abbia provveduto a pagare o accantonare le somme necessarie per soddisfare i crediti fiscali. La responsabilità richiede la prova della condotta omissiva e del relativo profilo colposo.
Art. 2495 codice civile
È richiamato quale fondamento della responsabilità del liquidatore, in particolare con riferimento ai debiti IVA e IRAP, quando la mancata soddisfazione dei crediti fiscali sia riconducibile a una condotta colposa del liquidatore.
Massime di principio
- Il liquidatore non risponde automaticamente dei debiti fiscali della società: l’Amministrazione deve provare una condotta colposa, il mancato pagamento o accantonamento delle somme e il collegamento causale con il pregiudizio arrecato al Fisco.
- Durante la liquidazione, le risorse disponibili devono essere destinate prioritariamente alla soddisfazione dei debiti tributari, evitando distribuzioni o pagamenti incompatibili con tali obblighi.
- L’occultamento di ricavi, la mancata registrazione di incassi o la conoscenza diretta di somme riscosse dalla società possono costituire elementi decisivi per dimostrare la responsabilità personale del liquidatore.
- Ricevute, scritture contabili e altri documenti sottoscritti dal liquidatore possono provare la sua conoscenza degli incassi e rendere legittimo l’atto di recupero nei suoi confronti.
- In situazioni analoghe, la responsabilità deve essere valutata distinguendo tra semplice insufficienza patrimoniale della società, che non basta da sola, e condotte del liquidatore che abbiano contribuito alla mancata riscossione delle imposte.
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