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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/770

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/770 della Commissione, del 4 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all’esito di un riesame in previsione della scadenza, che le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina di determinati lavori di ghisa devono restare in vigore. La Commissione ha accertato la persistenza del dumping, un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e l’assenza di motivi contrari all’interesse dell’Unione. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote differenziate per singola società e per tutte le altre imprese.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o a grafite sferoidale (ghisa duttile) e loro parti, classificati nei codici NC ex 7325 10 00 e ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325100031 e 7325991060), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi alcuni prodotti specificamente elencati, tra cui griglie e coperchi per canali conformi alla norma EN 1433, scarichi a pavimento e per tetti/pozzetti sifonati conformi alla EN 1253, scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e resta obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/770: dazio antidumping definitivo su determinati lavori di ghisa originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza di misure antidumping già in vigore sui lavori di ghisa cinesi. La Commissione ha ritenuto che, nonostante il calo delle importazioni cinesi rispetto al passato, permangano pratiche di dumping, un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un forte rischio che la cessazione delle misure determini una nuova ondata di importazioni a prezzi pregiudizievoli.

Procedura e contesto del riesame

Le misure originarie erano state istituite con il regolamento (UE) 2018/140 e modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261. A seguito dell’avviso di imminente scadenza, il 28 ottobre 2022 Eurofonte ha presentato domanda di riesame per conto di sette produttori dell’Unione, rappresentativi di oltre il 70 % dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha aperto il riesame il 27 gennaio 2023, consultando il comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022; l’analisi delle tendenze ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2019 alla fine del periodo di riesame.

Partecipazione delle parti e assenza di collaborazione cinese

Sono stati informati e invitati a partecipare il richiedente, i produttori dell’Unione, i produttori cinesi noti, le autorità cinesi, importatori, utilizzatori e operatori commerciali. La CCCME è stata privata dello status di parte interessata per mancata produzione della procura richiesta, a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-478/21 P. I produttori esportatori cinesi e il governo della RPC non hanno collaborato; la Commissione ha quindi fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati lavori di ghisa grigia o ghisa duttile e loro parti, destinati a coprire o a dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei. Il regolamento precisa che alcuni prodotti sono esclusi, tra cui griglie e coperchi per canali EN 1433, scarichi e pozzetti sifonati EN 1253, scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti. La Commissione conferma che il prodotto importato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese, quello esportato da altri produttori nel resto del mondo e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping e metodo di determinazione del valore normale

Poiché i produttori cinesi non hanno collaborato e il governo della RPC non ha fornito risposte al questionario sulle distorsioni significative, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha ritenuto che i prezzi e i costi interni cinesi non fossero utilizzabili per la presenza, nel settore siderurgico e nell’economia cinese in generale, di distorsioni significative legate all’intervento pubblico, alla proprietà statale, alla presenza del PCC nelle imprese, ai mercati finanziari, al lavoro, alle materie prime, all’energia e all’assegnazione dei terreni.

La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo, in quanto avente un livello di sviluppo economico analogo, con produzione del prodotto rilevante e dati pubblici disponibili. Per il costo dell’energia elettrica e del gas naturale la Commissione ha successivamente utilizzato dati della Malaysia, mentre per acqua e carburante ha impiegato fonti turche. Le SGAV e i profitti sono stati ricavati dai dati di 892 società turche appartenenti alla categoria NACE 24.5. Il valore normale è stato così costruito tipo per tipo; il confronto con il prezzo all’esportazione ha condotto a un margine di dumping superiore al 60 %.

Persistenza del dumping e capacità inutilizzata

La Commissione ha rilevato che in Cina esiste una significativa capacità inutilizzata: una capacità produttiva stimata di 1 031 292 tonnellate annue a fronte di una produzione e vendite effettive di 408 654 tonnellate, con capacità inutilizzata pari a 622 638 tonnellate. Tale capacità supera il consumo complessivo dell’Unione nel periodo esaminato e potrebbe essere dirottata verso il mercato europeo in caso di scadenza delle misure. Il mercato dell’Unione resta inoltre attraente per i produttori cinesi, sia per dimensione sia per livelli di prezzo, anche perché il mercato statunitense è coperto da misure di difesa commerciale del 25,52 % contro la Cina.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione era composta da 22 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 4 %, ma la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %, le vendite del 3 % e la quota di mercato è scesa dal 71 % al 66 %. La produttività è diminuita e, pur in presenza di un incremento dei prezzi di vendita del 29 %, i costi sono aumentati del 32 %, impedendo di recuperare pienamente la redditività. Nel periodo di riesame la redditività è scesa al 3,4 %, sotto il livello-obiettivo del 5,3 % indicato nell’inchiesta iniziale.

Le importazioni cinesi, pur diminuite in volume, sono rimaste significative e ancora a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione: nel periodo di riesame la quota di mercato cinese era pari al 4,7 % e i prezzi risultavano inferiori del 6 % ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione, ovvero del 25 % se si escludono i dazi antidumping. La Commissione ha quindi ritenuto sussistente un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso di causalità

La Commissione ha attribuito il pregiudizio notevole principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che hanno continuato a esercitare pressione al ribasso su prezzi e volumi di vendita. Ha considerato anche altri fattori: le importazioni da India, Turchia e Iran, cresciute e vendute a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, e il calo delle esportazioni dei produttori dell’Unione. Tali fattori hanno contribuito al pregiudizio, ma non hanno interrotto il nesso causale con le importazioni cinesi oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione

Nel bilanciamento dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse necessario per evitare un ulteriore deterioramento della situazione dell’industria europea. Gli importatori indipendenti che hanno partecipato hanno contestato le misure, ma la Commissione ha osservato che esse non hanno funzione protezionistica bensì di riequilibrio concorrenziale. Nessun utilizzatore o consumatore ha fornito elementi tali da prevalere sull’interesse alla tutela dell’industria dell’Unione.

Dispositivo e applicazione doganale

Il dazio definitivo è applicato con aliquote differenziate per società, inclusi codici TARIC specifici. Le società individualmente elencate devono presentare una fattura commerciale conforme alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3; in assenza di tale documento si applica il dazio per tutte le altre società. Le autorità doganali possono richiedere documentazione supplementare per verificare la correttezza della dichiarazione. Il regolamento disciplina anche la procedura per i nuovi produttori esportatori e richiama la possibilità di inchieste antielusione in caso di mutamenti significativi dei flussi commerciali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e prodotto interessato

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa grigia o duttile e loro parti originari della RPC. Il prodotto comprende lavori destinati a coprire o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei; sono previste esclusioni puntuali per specifiche categorie di prodotti normate o comunque individuate nel regolamento.

Aliquote del dazio e codici TARIC

Le aliquote variano per produttore esportatore: Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory 15,5 % (C221), Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd 31,5 % (C222), Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd 38,1 % (C223), Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd 21,3 % (C224), Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd 25,0 % (C225), altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 25,4 % e tutte le altre società 38,1 % (C999).

Condizione della fattura commerciale valida

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento, firmata e datata da un responsabile identificato. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere di essere assoggettato all’aliquota media ponderata applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione, se dimostra: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta (1 ottobre 2015-30 settembre 2016), assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure e avvenute esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Riesame in previsione della scadenza e base normativa

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in esito a un riesame avviato il 27 gennaio 2023 su domanda presentata il 28 ottobre 2022 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha operato in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, ricorrendo ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

Determinazione del valore normale con paese rappresentativo

Per la stima del valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e costi interni cinesi per la presenza di distorsioni significative. È stata scelta la Turchia come paese rappresentativo; per energia elettrica e gas naturale si è fatto ricorso alla Malaysia, mentre per SGAV e profitti si sono usati dati di 892 società turche della categoria NACE 24.5.

Accertamento di dumping e margine

Sulla base del confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione, la Commissione ha concluso che il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il margine di dumping risulta superiore al 60 %.

Persistenza del dumping e del pregiudizio

La Commissione ha ritenuto probabile, in caso di scadenza delle misure, il riorientamento verso l’Unione di consistenti capacità inutilizzate cinesi, pari a 622 638 tonnellate annue, superiore al consumo totale dell’Unione nel medesimo periodo. Ne deriva un forte rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da 22 produttori, ha subito un pregiudizio notevole: produzione e vendite in calo, quota di mercato passata dal 71 % al 66 %, redditività scesa al 3,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante l’aumento del consumo dell’Unione. Le importazioni cinesi, pur diminuite in volume, sono rimaste significative e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che hanno esercitato pressione sui prezzi e sui volumi di vendita. Ha anche considerato contributi di altri fattori, in particolare le importazioni da India, Turchia e Iran e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, escludendo tuttavia che tali fattori spezzassero il nesso causale.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure è conforme all’interesse dell’Unione: tutela l’industria europea, mentre gli importatori indipendenti non hanno dimostrato un pregiudizio tale da prevalere sull’interesse a ristabilire condizioni di concorrenza leale. Nessun utilizzatore o consumatore ha presentato osservazioni rilevanti.

Applicazione e controlli doganali

Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e alle loro importazioni di prodotto originario della RPC; per le altre imprese si applica il dazio generale. Le dogane possono richiedere documentazione aggiuntiva per verificare la correttezza della dichiarazione e, in caso di aumento anomalo delle esportazioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganalecommercio internazionale

Testo integrale

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