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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1682

Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione, del 4 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE

Normativa europea32024R1682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato introduce lo stallatico trasformato nella categoria 10 dei materiali costituenti del regolamento (UE) 2019/1009, consentendone l’impiego nei prodotti fertilizzanti dell’UE a condizioni tecniche e di sicurezza specifiche. Le nuove prescrizioni riguardano tempi massimi tra punto finale e dichiarazione di conformità, ulteriori trasformazioni obbligatorie, limiti per gli IPA16, regole sugli additivi, modalità di stoccaggio e informazioni obbligatorie in ეტichetta. L’obiettivo è facilitare il mercato interno dei fertilizzanti, garantendo al contempo tutela dell’ambiente, della salute e coerenza con la disciplina sui sottoprodotti di origine animale e sui residui nei prodotti alimentari e mangimi.

Modifica del regolamento (UE) 2019/1009 per autorizzare l’uso dello stallatico trasformato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell’UE e per fissarne condizioni tecniche, di sicurezza ed etichettatura.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009, limitatamente ai casi in cui contengano stallatico trasformato come materiale costituente ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le nuove regole incidono sui fabbricanti, sulla valutazione di conformità, sull’immissione sul mercato e sull’etichettatura dei prodotti interessati nell’intero mercato interno dell’Unione; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Restano fermi i requisiti generali del regolamento (UE) 2019/1009 e, per i profili richiamati, le norme del regolamento (CE) n. 1069/2009, del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (UE) 2019/1021, della direttiva 91/676/CEE e del regolamento (CE) n. 396/2005.

Regolamento delegato (UE) 2024/1682: aggiunta dello stallatico trasformato nei prodotti fertilizzanti dell’UE

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2019/1009 per consentire l’impiego dello stallatico trasformato come materiale costituente dei prodotti fertilizzanti dell’UE. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di facilitare gli scambi nel mercato interno, valorizzare un materiale derivato di uso agricolo consolidato e rafforzare, al contempo, le garanzie di sicurezza, qualità e informazione per gli utilizzatori finali.

Ambito e contesto normativo

La modifica si inserisce nella disciplina dei fertilizzanti UE e si coordina con il quadro sui sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. Il punto finale nella catena di fabbricazione dello stallatico trasformato è già stato determinato dal regolamento delegato (UE) 2023/1605; il presente atto aggiunge tuttavia requisiti ulteriori per l’uso come componente di fertilizzanti UE. Nei considerando, la Commissione richiama anche il contributo della nuova disciplina all’attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati, favorendo il trasferimento di nutrienti dalle aree ad alta densità a quelle a bassa densità.

Inserimento nella CMC 10 dell’allegato II

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato nella parte relativa alla CMC 10, dedicata ai prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Lo stallatico trasformato vi è inserito come materiale costituente ammissibile, ma solo se soddisfa le condizioni del regolamento delegato (UE) 2023/1605 e le ulteriori prescrizioni introdotte dal nuovo allegato.

Requisiti tecnici per l’uso dello stallatico trasformato

Per poter essere impiegato in un prodotto fertilizzante UE, lo stallatico trasformato deve innanzitutto aver raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione non oltre 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità. Inoltre, deve essere sottoposto a una trasformazione aggiuntiva che assicuri almeno uno dei seguenti risultati:

  • almeno il 90% della massa secca deve passare attraverso un setaccio da 0,25 mm;
  • il materiale deve essere granulato sotto pressione, pellettizzato, essiccato a temperature superiori a 100 °C o sottoposto a un processo equivalente, in modo che il contenuto di semi infestanti e propaguli vitali non superi 3 unità/l;
  • in alternativa, il materiale deve soddisfare almeno uno dei criteri di stabilità previsti per la CMC 3, punto 5.

Il regolamento consente anche ulteriori processi, tra cui metodi di trasformazione della CMC 2, trattamenti biologici con nitrificazione e denitrificazione, separazione meccanica della frazione solida e liquida, recupero di nutrienti o carbonio organico, modifiche chimiche del pH e trattamenti fisici per ottenere polveri, granuli o pellet.

Additivi e limitazioni di sicurezza

Gli additivi necessari nei processi di trasformazione possono essere utilizzati solo se rispettano la CMC 1, punto 2, e se la loro concentrazione non supera il 5% del peso dello stallatico trasformato o della frazione in ingresso nel relativo processo. Il considerando specifica che tali additivi devono essere considerati anche ai fini della valutazione dei rischi prevista dal regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006).

Sul piano della sicurezza chimica, viene introdotto un limite massimo per gli IPA16 pari a 6 mg/kg di materia secca. Il testo chiarisce che, quando il rispetto del limite risulti certo e incontestabile dalla natura del materiale o dal processo produttivo, la conformità può essere presunta senza eseguire prove, sotto la responsabilità del fabbricante.

Stoccaggio del materiale

Lo stallatico trasformato destinato a costituire un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere immagazzinato in modo da essere protetto dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta. La prescrizione risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di limitare il deterioramento del contenuto nutritivo e le possibili ricadute ambientali di uno stoccaggio prolungato in condizioni non ottimali.

Obblighi di etichettatura

L’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è integrato con nuovi obblighi informativi per i prodotti contenenti stallatico trasformato. In particolare, l’etichetta deve riportare informazioni sulle possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria dovute al rilascio di ammoniaca e deve invitare l’utilizzatore ad adottare misure correttive adeguate.

È inoltre imposta un’avvertenza specifica per il possibile contenuto di aminopiralid o clopiralid, con l’indicazione che il prodotto non deve essere usato per la produzione di colture sensibili, come fagioli, trifoglio, lenticchie, piselli, insalata, girasoli e pomodori, e che deve essere impiegato in modo da evitare il superamento dei livelli massimi di residui applicabili a alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. Questa avvertenza non è richiesta se il prodotto contiene non più di 50 μg di materia secca di aminopiralid o clopiralid per kg.

Infine, per i prodotti fertilizzanti UE contenenti un materiale costituente proveniente dallo stallatico, deve essere indicato il tenore totale di azoto prodotto dallo stallatico.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione dello stallatico trasformato nella CMC 10

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 è modificato per includere, nella CMC 10 relativa ai prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo stallatico trasformato che soddisfi le condizioni del regolamento delegato (UE) 2023/1605.

Condizioni di impiego e trasformazione aggiuntiva

Il prodotto fertilizzante dell’UE può contenere stallatico trasformato solo se il punto finale nella catena di fabbricazione è stato raggiunto al più tardi 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità e se il materiale ha subito una trasformazione aggiuntiva che soddisfi almeno una delle condizioni previste: passaggio del 90% della massa secca attraverso setaccio da 0,25 mm; granulazione, pellettizzazione, essiccazione oltre 100 °C o processo equivalente con contenuto di semi infestanti e propaguli vitali non superiore a 3 unità/l; oppure soddisfacimento di almeno uno dei criteri di stabilità della CMC 3, punto 5.

Processi aggiuntivi consentiti

Sono ammessi ulteriori trattamenti, tra cui i metodi di trasformazione della CMC 2, trattamenti biologici con nitrificazione e denitrificazione, separazione meccanica solido-liquido, recupero di nutrienti e/o carbonio organico senza altra modificazione del materiale, processi chimici per modificare il pH e trattamenti fisici per rimozione dell’acqua e produzione di polvere, granuli o pellet.

Additivi per la trasformazione

Gli additivi necessari nei processi di trasformazione possono essere utilizzati solo se conformi alla CMC 1, punto 2, e se la loro concentrazione non supera il 5% del peso dello stallatico trasformato o della frazione in ingresso nel rispettivo processo. Il regolamento richiama inoltre la valutazione dei rischi e la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Limite per gli IPA16 e presunzione di conformità

Lo stallatico trasformato non può contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16. Se il rispetto del limite deriva in modo certo e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione, la conformità può essere presunta senza prove, sotto la responsabilità del fabbricante.

Prescrizioni di stoccaggio

Lo stallatico trasformato destinato a essere impiegato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere immagazzinato in modo da proteggerlo dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta.

Etichettatura: ammoniaca e qualità dell’aria

Nell’allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è introdotto un obbligo di informazione in etichetta sulle possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria del rilascio di ammoniaca derivante dall’uso del prodotto e un invito ad adottare misure correttive adeguate.

Etichettatura: aminopiralid e clopiralid

Deve figurare un’avvertenza specifica sul possibile contenuto di aminopiralid o clopiralid e sul divieto di utilizzo per colture sensibili, nonché sull’esigenza di evitare il superamento dei livelli massimi di residui fissati ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. L’avvertenza non è necessaria se il prodotto contiene non più di 50 μg/kg di materia secca di aminopiralid o clopiralid.

Etichettatura: tenore totale di azoto

Per i prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti un materiale costituente proveniente dallo stallatico, deve essere indicato il tenore totale di azoto prodotto dallo stallatico.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fertilizzantisicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleetichettaturacircolazione dei prodotti nel mercato interno

Testo integrale

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