Regolamento (UE) 2024/827
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/827 del Consiglio, del 4 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/827 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, relativo alle misure restrittive adottate in relazione alla situazione in Ucraina. L’intervento consiste nella sostituzione della sezione B dell’allegato, dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, con un testo aggiornato che richiama il quadro processuale ucraino e motiva la permanenza in elenco di alcuni soggetti. Il regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 sulle misure restrittive relative a talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, in particolare quanto alle informazioni sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti delle persone, entità e organismi elencati nel regolamento (UE) n. 208/2014, con riferimento specifico all’aggiornamento delle informazioni contenute nell’allegato I. Il regolamento incide sui profili documentali relativi ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva per i soggetti nominativamente indicati nell’allegato, tra cui Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/827 del Consiglio
Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 208/2014 in relazione alla situazione in Ucraina. L’intervento non introduce un nuovo regime, ma sostituisce la sezione B dell’allegato I per aggiornare le informazioni sui diritti della difesa e sulla tutela giurisdizionale effettiva di alcune persone già incluse in elenco.
Finalità e contesto normativo
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014. Dai considerando emerge che, a seguito del riesame periodico, è stato ritenuto opportuno aggiornare le informazioni contenute nell’allegato I, in particolare quelle che giustificano la permanenza delle misure restrittive alla luce dei diritti di difesa e del diritto a un ricorso effettivo.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda esclusivamente la sezione B, intitolata "Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva", che viene sostituita integralmente.
Quadro dei diritti processuali nel diritto ucraino richiamato dal regolamento
La nuova sezione B richiama l’articolo 42 del codice di procedura penale dell’Ucraina, secondo cui il sospettato o imputato gode dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva. Tra tali diritti vengono espressamente menzionati:
- il diritto di essere informato del reato contestato;
- il diritto di essere informato, espressamente e immediatamente, dei diritti previsti dal codice;
- il diritto di avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta;
- il diritto di presentare istanze di atti procedurali;
- il diritto di contestare decisioni, azioni e omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore.
Vengono inoltre richiamati gli articoli 303, 306, 308 e 309 del codice di procedura penale, per evidenziare il sistema di impugnazioni e di controllo giurisdizionale nella fase istruttoria e preprocessuale, nonché la possibilità di compiere determinati atti investigativi solo con decisione giudiziale, come i sequestri di beni e i provvedimenti di detenzione.
Valutazione dei singoli nominativi
Per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko il testo ricostruisce lo stato dei procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici. Il Consiglio conclude, sulla base degli atti richiamati, che i diritti della difesa e il diritto a un processo entro un termine ragionevole sono stati rispettati nei procedimenti considerati.
Per Zakharchenko e Ratushniak vengono citati, tra l’altro, i provvedimenti del 19 aprile 2021 sulla detenzione preventiva, la decisione del 10 agosto 2021 del tribunale del distretto Pecherskyi di Kiev che ha autorizzato un’indagine preliminare speciale nel procedimento penale n. 42016000000002929, nonché la trasmissione dell’atto di accusa alla procura generale il 5 agosto 2022 e l’avvio di un processo in contumacia il 2 maggio 2023. Il Consiglio richiama anche le misure adottate dalle autorità ucraine per rintracciare gli interessati e osserva che i periodi in cui si sarebbero sottratti all’indagine non devono essere computati ai fini della durata ragionevole.
Per Kurchenko il regolamento menziona sia il procedimento n. 42016000000003393, nel quale la difesa è stata informata della conclusione dell’indagine preliminare e ha avuto accesso alla documentazione, sia il procedimento n. 12014160020000076, nel quale sono richiamati la misura cautelare disposta dalla Corte d’appello di Odessa il 18 settembre 2020, l’autorizzazione a un’indagine preliminare speciale in contumacia del 20 dicembre 2021, l’invio dell’atto di accusa all’8/1 agosto 2022 e l’avvio di un procedimento speciale il 18 aprile 2023. È inoltre menzionata una richiesta di "avviso rosso" a Interpol ed Europol e una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale alla Federazione russa.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, la sezione B dell’allegato I, relativa ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è sostituita integralmente.
Fondamento giuridico e finalità dell’aggiornamento
Il Consiglio richiama l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014 e, a seguito di un riesame, ritiene opportuno aggiornare le informazioni relative ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva contenute nell’allegato I.
Contenuto della nuova sezione B dell’allegato I
La nuova sezione B riepiloga il quadro dei diritti garantiti dal codice di procedura penale dell’Ucraina, in particolare l’articolo 42, e descrive gli strumenti di impugnazione e controllo giurisdizionale previsti dagli articoli 303, 306, 308 e 309, nonché la necessità di un previo provvedimento del giudice istruttore o del tribunale per taluni atti investigativi (ad esempio sequestri e detenzioni).
Valutazione specifica dei singoli soggetti elencati
Per Vitalii Yuriyovych Zakharchenko, Viktor Ivanovych Ratushniak e Serhiy Vitalyovych Kurchenko, il Consiglio afferma che i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo sono stati rispettati nei procedimenti penali rilevanti, e che il diritto a un processo entro un termine ragionevole non risulta compromesso dalle circostanze descritte. Il testo richiama, per ciascuno, decisioni dei giudici istruttori, indagini preliminari speciali in contumacia, atti di accusa trasmessi ai tribunali competenti e, per Kurchenko, anche misure di ricerca internazionale e richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
Elementi procedurali richiamati per la persistenza delle misure
Il Consiglio sottolinea che alcuni interessati si sarebbero sottratti alle indagini e che tali periodi devono essere esclusi dal calcolo del tempo rilevante ai fini della valutazione della ragionevole durata del procedimento, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Viene anche evidenziato che, in alcuni casi, la difesa non avrebbe esercitato i diritti disponibili o sarebbe stato nominato un difensore d’ufficio.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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