Regolamento (UE) 2024/1700
Regolamento delegato (UE) 2024/1700 della Commissione, del 5 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano, per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce un modello uniforme per la dichiarazione sui principali effetti negativi delle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni sui fattori di sostenibilità. L'obiettivo è garantire informazioni chiare, comparabili e facilmente reperibili per gli investitori, coordinando l'informativa tra cartolarizzazioni STS tradizionali non ABCP e cartolarizzazioni STS nel bilancio. Il testo stabilisce principi generali di presentazione, contenuti minimi della dichiarazione, regole sull'uso di dati non disponibili, riferimenti al repertorio dati ESMA e obblighi di correzione degli errori materiali.
Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione dell'informativa sui principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità nelle cartolarizzazioni STS tradizionali non ABCP e nelle cartolarizzazioni STS nel bilancio.
Ambito di applicazione
Si applica ai cedenti di cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS) e ai cedenti di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, quando tali cedenti scelgono o sono tenuti a rendere disponibile l'informativa sui principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. Le informazioni devono essere messe a disposizione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, anche tramite repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato presso l'ESMA. Il regolamento disciplina specificamente il formato, il contenuto e le modalità di presentazione dell'informativa; prevede inoltre l'uso di codici di elemento per il tracciamento nel repertorio dati e, in caso di errore materiale, l'obbligo di rettifica senza indebito ritardo.
Dichiarazione sui principali effetti negativi delle cartolarizzazioni sui fattori di sostenibilità
Il regolamento delegato (UE) 2024/1700 completa il regolamento (UE) 2017/2402 fissando norme tecniche uniformi per l'informativa sui principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni sui fattori di sostenibilità. La finalità dichiarata è migliorare la chiarezza, la comparabilità e la visibilità delle informazioni per gli investitori, assicurando coerenza tra il regime delle cartolarizzazioni STS tradizionali non ABCP e quello delle cartolarizzazioni STS nel bilancio.
Ambito soggettivo e coordinamento con il regolamento (UE) 2017/2402
L'atto riguarda i cedenti di cartolarizzazioni STS tradizionali non ABCP e di cartolarizzazioni STS nel bilancio. Le informazioni devono essere rese disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e, per le operazioni per le quali è richiesto un prospetto, anche tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato presso l'ESMA. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2020/1224, in particolare per l'uso di specifici codici di elemento e per i casi in cui il cedente scelga l'informativa sui principali effetti negativi in luogo di talune informazioni sulla performance ambientale.
Principi generali di presentazione dell'informativa
L'articolo 1 impone che l'informativa sia fornita usando i modelli, le definizioni e le formule dell'allegato e che sia presentata in modo visibile, semplice, conciso, comprensibile, corretto, chiaro e non fuorviante. Le informazioni devono essere rese in formato elettronico ricercabile. Quando il cedente utilizza l'opzione di divulgare i principali effetti negativi anziché le informazioni sulla performance ambientale di prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto, deve inserire il valore "ND" in specifici campi del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
Contenuto della dichiarazione e sezione di sintesi
L'articolo 2 richiede che la dichiarazione sia pubblicata secondo il formato delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato. Nella sezione "Sintesi" devono figurare almeno:
- identificativo unico della cartolarizzazione;
- eventuali codici ISIN delle tranche o obbligazioni;
- indicazione che i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono stati presi in considerazione;
- periodo di riferimento della dichiarazione;
- saldo corrente totale del capitale delle esposizioni sottostanti per ciascuna tipologia di attività;
- sintesi dei principali effetti negativi.
La sintesi, se stampata, non può superare due facciate A4.
Integrazione dei principali effetti negativi nella selezione delle esposizioni sottostanti
Il cedente deve spiegare in che modo i principali effetti negativi sono considerati nella selezione delle esposizioni da includere nel portafoglio, sia al momento dell'offerta sia durante la vita della cartolarizzazione. In tale sezione vanno indicati, tra l'altro:
- criteri o soglie numeriche applicabili alla composizione del portafoglio;
- prove, eventi e fattori scatenanti pertinenti;
- riferimenti puntuali alle sezioni del documento di offerta finale o del prospetto e dei documenti di conclusione dell'operazione;
- una spiegazione concisa di come tali effetti negativi incidano sui criteri di concessione del credito;
- eventuali informative pubbliche con collegamenti ipertestuali.
Se alcune informazioni non sono prontamente disponibili, il cedente deve descrivere gli sforzi compiuti per ottenere i dati dai debitori, da esperti esterni o mediante ipotesi ragionevoli. Per la spiegazione sui criteri di concessione del credito, può inoltre richiamare codici di condotta d'impresa e norme internazionali riconosciute in materia di due diligence e reporting.
Indicatori da comunicare e raffronto storico
La sezione descrittiva dei principali effetti negativi deve contenere le informazioni disponibili sugli indicatori della tabella 1 dell'allegato, sugli indicatori climatici supplementari e sugli altri indicatori ambientali della tabella 2, sugli indicatori sociali, relativi ai diritti umani e alla lotta alla corruzione della tabella 3, nonché su eventuali altri indicatori utilizzati per identificare ulteriori principali effetti negativi. Se il cedente ha già pubblicato almeno una dichiarazione, deve includere un raffronto storico con ciascun periodo precedente oggetto di comunicazione, fino agli ultimi quattro.
Repertorio dati, codici di elemento e correzione degli errori
Qualora la dichiarazione sia resa disponibile tramite repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, deve essere utilizzato il codice di elemento 1 dell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. Se il cedente individua errori materiali, deve correggerli e pubblicare senza indebito ritardo una dichiarazione rettificata.
Allegato: modello di dichiarazione e indicatori specifici
L'allegato fornisce il modello standard della dichiarazione e definisce le nozioni chiave utilizzate. Tra le definizioni rilevanti figurano quelle di identificativo unico della cartolarizzazione, emissioni specifiche di CO2, obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE, riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità, efficienza di riciclaggio e veicoli di categoria M1 o N1.
Per le attività finanziate da prestiti su immobili residenziali, gli indicatori principali riguardano l'esposizione ai combustibili fossili per riscaldamento o produzione di energia elettrica e l'esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico. Per i prestiti per veicoli o leasing auto, gli indicatori principali comprendono l'esposizione a veicoli che non rispettano le soglie di emissione applicabili, l'esposizione a veicoli non conformi alle norme sull'inquinamento atmosferico e l'esposizione a veicoli con basso tasso di riciclabilità.
La tabella 2 introduce indicatori climatici supplementari e altri indicatori ambientali, tra cui l'efficienza di riciclaggio delle batterie per veicoli elettrici e l'esposizione a veicoli con emissioni di CO2 superiori agli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE. La tabella 3 prevede indicatori supplementari su problematiche sociali, personale, diritti umani e lotta alla corruzione attiva e passiva, applicabili alle imprese che hanno fabbricato i veicoli e garantiscono le esposizioni sottostanti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le norme sono adottate come regolamento delegato e si inseriscono nel quadro di attuazione del regolamento (UE) 2017/2402.
Disposizioni principali
Principi generali di presentazione
Le informazioni devono essere fornite usando i modelli, le definizioni e le formule dell'allegato e in modo visibile, semplice, conciso, comprensibile, corretto, chiaro e non fuorviante. Devono essere rese disponibili in formato elettronico ricercabile e secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. Se il cedente opta per l'informativa sui principali effetti negativi invece che per talune informazioni sulla performance ambientale di prestiti su immobili residenziali, prestiti per veicoli o leasing auto, deve usare il valore "ND" in specifici campi del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
Contenuto della dichiarazione sui principali effetti negativi
La dichiarazione deve essere pubblicata nel formato delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato. Nella sezione di sintesi vanno indicati identificativo unico della cartolarizzazione, eventuali codici ISIN delle tranche o obbligazioni, conferma che i principali effetti negativi sono stati considerati, periodo di riferimento, saldo corrente totale del capitale per tipologia di attività e una sintesi degli effetti negativi. La sintesi, una volta stampata, non può superare due facciate A4.
Spiegazione dell'integrazione dei principali effetti negativi nella selezione del portafoglio
Il cedente deve descrivere criteri o soglie numeriche applicabili alla composizione del portafoglio, prove/eventi/fattori scatenanti rilevanti, riferimenti alle parti pertinenti del documento di offerta finale o del prospetto e dei documenti di chiusura, una spiegazione concisa di come i principali effetti negativi siano considerati nei criteri di concessione del credito e collegamenti ipertestuali a eventuali informative pubbliche pertinenti. Se alcune informazioni non sono prontamente disponibili, devono essere indicati gli sforzi compiuti per ottenerle dai debitori, da esperti esterni o mediante ipotesi ragionevoli.
Uso di fonti alternative e riferimenti a codici di condotta
Per la spiegazione su come i principali effetti negativi siano presi in considerazione nei criteri di concessione, il cedente può anche richiamare codici di condotta d'impresa e norme internazionali riconosciute in materia di due diligence e reporting a cui aderisce.
Descrizione degli indicatori e raffronto storico
Devono essere riportate le informazioni disponibili sugli indicatori principali di effetti negativi della tabella 1, su uno o più indicatori climatici supplementari e altri indicatori ambientali della tabella 2, su uno o più indicatori sociali, di diritti umani e anticorruzione della tabella 3, nonché su eventuali altri indicatori utilizzati per individuare ulteriori principali effetti negativi. Se il cedente ha già presentato almeno una dichiarazione, deve fornire un raffronto storico fino agli ultimi quattro periodi precedenti.
Codice di elemento nel repertorio dati e rettifica degli errori
Se la dichiarazione è messa a disposizione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, deve essere usato il codice di elemento 1 dell'allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224. Gli errori materiali devono essere corretti e la dichiarazione rettificata deve essere pubblicata senza indebito ritardo.
Modello dell'allegato e indicatori specifici
L'allegato definisce le nozioni rilevanti, tra cui identificativo unico della cartolarizzazione, emissioni specifiche di CO2, obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE, riutilizzabilità, riciclabilità, recuperabilità, efficienza di riciclaggio e veicoli M1 o N1. Il modello di tabella 1 distingue indicatori per prestiti su immobili residenziali e per prestiti per veicoli o leasing auto, includendo esposizione ai combustibili fossili, efficienza energetica, emissioni di CO2, conformità alle norme sull'inquinamento atmosferico, bassa riciclabilità e altri indicatori principali. La tabella 2 prevede indicatori supplementari ambientali, tra cui l'efficienza di riciclaggio delle batterie dei veicoli elettrici e le emissioni di CO2 superiori agli obiettivi dell'intero parco veicoli dell'UE. La tabella 3 copre gli indicatori sociali e di governance, applicabili alle imprese che hanno fabbricato i veicoli e che garantiscono le esposizioni sottostanti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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