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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/796

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/796 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 per quanto riguarda le informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico con cui le autorità competenti devono pubblicare le informazioni previste dalla direttiva 2013/36/UE, adeguandolo alle modifiche introdotte nel diritto UE bancario e chiarendo il riparto con la disciplina sulle imprese di investimento. La modifica principale riguarda l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, in particolare la periodicità dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate. Sono inoltre sostituiti integralmente gli allegati, che contengono i modelli di pubblicazione su opzioni, facoltà, SREP, dati aggregati, misure di vigilanza e deroghe.

Modifica le norme tecniche di attuazione sul formato, la struttura, il contenuto e la periodicità delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri incaricate della pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 143 della direttiva 2013/36/UE, con riferimento agli enti creditizi soggetti alla loro vigilanza prudenziale. Il regolamento incide sulle informazioni da pubblicare in materia di recepimento nazionale, opzioni e discrezionalità prudenziali, SREP, dati statistici aggregati, misure di vigilanza e deroghe; non disciplina direttamente gli enti, ma gli obblighi informativi delle autorità. Sono esclusi, per effetto del riassetto richiamato nei considerando, gli obblighi informativi relativi alle imprese di investimento rientranti nel perimetro della direttiva (UE) 2019/2034, ora coperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389. Si applica nel SEE e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle norme tecniche di attuazione sulle informazioni da pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/796 aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, che disciplina il formato, la struttura, il contenuto e la periodicità delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare in attuazione dell’articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Il provvedimento si colloca nel processo di aggiornamento dell’assetto prudenziale bancario europeo, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 e del diverso regime applicabile alle imprese di investimento.

Finalità e contesto normativo

Nei considerando la Commissione spiega che il precedente quadro tecnico deve essere allineato alla direttiva 2013/36/UE, come modificata, per rimediare a disposizioni non abbastanza chiare o eccessivamente onerose e per evitare interpretazioni divergenti. Viene inoltre chiarito che le informazioni relative alle imprese di investimento rientranti nel regime della direttiva (UE) 2019/2034 sono ormai disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389, sicché il regolamento n. 650/2014 non deve più includere tali pubblicazioni.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le autorità competenti degli Stati membri tenute a pubblicare informazioni sulla vigilanza prudenziale degli enti soggetti alla direttiva 2013/36/UE. Non introduce obblighi diretti per banche o altri intermediari, ma incide sugli adempimenti informativi delle autorità di vigilanza. L’aggiornamento tocca in particolare i modelli relativi al recepimento nazionale della direttiva, alle opzioni e facoltà discrezionali esercitate dagli Stati membri o dalle autorità, al processo SREP, ai dati statistici aggregati, alle misure di vigilanza e alle deroghe prudenziali.

Modifica dell’articolo 5 del regolamento n. 650/2014

La disposizione centrale è la riscrittura del secondo e terzo comma dell’articolo 5. Le autorità competenti devono:

  • aggiornare entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, riferite all’anno civile precedente;
  • aggiornare periodicamente, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), per gli enti sottoposti alla loro vigilanza prudenziale, salvo che non vi siano modifiche rispetto all’ultima pubblicazione.

Contenuto dei nuovi allegati

Gli allegati sostituiti ridefiniscono in modo ampio i modelli di pubblicazione.

Allegato I: norme e orientamenti

L’allegato I contiene modelli relativi a:

  • recepimento della direttiva 2013/36/UE;
  • approvazione di modelli interni e altre metodologie prudenziali, tra cui IRB, IMA, IMM e AMA;
  • finanziamenti specializzati;
  • attenuazione del rischio di credito;
  • obblighi specifici di comunicazione applicati agli enti;
  • deroghe all’applicazione dei requisiti prudenziali;
  • partecipazioni qualificate in un ente creditizio;
  • segnalazioni regolamentari e finanziarie.

I modelli chiedono alle autorità di indicare, in forma strutturata, riferimenti al testo nazionale di recepimento, se l’informazione è disponibile in inglese, i criteri applicati per approvazioni e deroghe, le modalità di valutazione e di cooperazione tra autorità, nonché le opzioni esercitate in materia prudenziale.

Allegato II: opzioni e facoltà

L’allegato II elenca le opzioni e le facoltà previste dalla direttiva 2013/36/UE, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/61. Le sezioni riguardano:

  • opzioni generali e facoltà esercitabili da Stati membri o autorità competenti;
  • opzioni e facoltà transitorie;
  • elementi variabili della remunerazione ai sensi dell’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE.

Tra gli elementi rilevanti figurano il divieto di raccolta di depositi da parte di soggetti non autorizzati, il capitale iniziale delle banche, le esenzioni per organismi centrali, gli obblighi di segnalazione nello Stato ospitante, le riserve di capitale sistemiche, i requisiti LCR e NSFR, nonché i limiti e le soglie sulla remunerazione variabile.

Allegato III: SREP

L’allegato III disciplina il contenuto della pubblicazione sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Le autorità devono descrivere:

  • l’ambito di applicazione dello SREP;
  • la metodologia di valutazione degli elementi SREP;
  • la revisione di ICAAP e ILAAP;
  • la valutazione complessiva e le misure di vigilanza;
  • il collegamento con eventuali misure di intervento precoce ai sensi della direttiva 2014/59/UE.

Il testo insiste sulla proporzionalità, sulla classificazione degli enti, sulla frequenza delle valutazioni e sulla possibilità di pubblicare orientamenti generali e prassi di vigilanza, nel rispetto della riservatezza e senza indicare singoli enti.

Allegato IV: dati statistici aggregati

L’allegato IV contiene modelli per dati aggregati su base consolidata, suddivisi in:

  • dati consolidati per autorità competente;
  • rischio di credito;
  • rischio di mercato;
  • rischio operativo;
  • misure di vigilanza e sanzioni amministrative;
  • deroghe.

Sono previste istruzioni dettagliate su valuta, unità di misura, anonimizzazione, livello di consolidamento e coerenza con i modelli COREP. L’allegato richiede anche dati sulle esposizioni immobiliari, sulle perdite, sulle deroghe concesse e sulle sanzioni, sempre in forma aggregata e senza riferimenti a singoli enti.

Profili di interesse operativo per il mercato italiano

Per banche, gruppi bancari e consulenti, il regolamento è rilevante soprattutto sul piano della compliance regolamentare delle autorità di vigilanza, perché rende più puntuale e comparabile la pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 143 della direttiva 2013/36/UE. Il testo è anche utile per comprendere, in chiave comparata, come gli Stati membri esercitano opzioni e discrezionalità prudenziali, con riflessi indiretti su autorizzazioni, deroghe, requisiti patrimoniali, liquidità e remunerazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento annuale delle informazioni pubblicate

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 è modificato: le autorità competenti aggiornano entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2013/36/UE, riferite all’anno civile precedente; aggiornano inoltre periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettere da a) a c), per gli enti sottoposti alla loro vigilanza, salvo assenza di modifiche rispetto all’ultima pubblicazione.

Sostituzione degli allegati tecnici

Sono sostituiti gli allegati I, II, III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, con nuovi modelli e tabelle per la raccolta e la pubblicazione delle informazioni richieste alle autorità competenti.

Riflesso delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE

Nei considerando si precisa che il regolamento tiene conto delle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/878 alla direttiva 2013/36/UE, al fine di eliminare ambiguità interpretative e oneri eccessivi. La Commissione richiama anche il diverso regime applicabile alle imprese di investimento ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389.

Esclusione delle imprese di investimento dal precedente schema informativo

Poiché alle imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si applicano le disposizioni prudenziali della direttiva (UE) 2019/2034, le informazioni da pubblicare su tali imprese non sono più disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 ma dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariainformativa regolamentareservizi finanziarirequisiti prudenzialitrasparenza amministrativa

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