Regolamento (UE) 2024/1232
Regolamento delegato (UE) 2024/1232 della Commissione, del 5 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta e del loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2022/2371 definendo come l’ECDC debba valutare l’attuazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta degli Stati membri e il loro allineamento con il piano dell’Unione. Le valutazioni si fondano sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di base e utilizzano una metodologia qualitativa basata su norme, criteri e indicatori contenuti negli allegati. Il procedimento prevede, in via generale, esame documentale, visita nel paese e relazione finale con eventuali raccomandazioni e azioni di follow-up. Gli allegati dettagliano un ampio set di capacità valutate, dal quadro giuridico-finanziario alla sorveglianza, dalla logistica sanitaria alla comunicazione del rischio, fino a resistenza antimicrobica, ricerca ed elementi di ripresa.
Stabilisce procedure, norme e criteri per valutare l’attuazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito delle valutazioni svolte dall’ECDC ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Riguarda la verifica dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta, anche con riferimento all’interazione con il piano dell’Unione e, se del caso, ai livelli interregionale e transfrontaliero. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non disciplina in modo autonomo soggetti privati, ma incide indirettamente sulle autorità sanitarie nazionali e sugli organismi pubblici coinvolti nella pianificazione e nella risposta alle emergenze sanitarie.
Regolamento delegato (UE) 2024/1232: valutazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2022/2371 sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, precisando come debbano essere effettuate le valutazioni dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta e del loro rapporto con il piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione. La logica del testo è quella di rendere omogenea, comparabile e periodica la verifica delle capacità nazionali, attraverso il coordinamento dell’ECDC con Commissione, agenzie e organismi dell’Unione e, ove utile, con il supporto dell’OMS Europa.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento si colloca nell’attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2371, che disciplina le valutazioni dei piani nazionali sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Il considerando evidenzia che le valutazioni devono fondarsi su indicatori concordati e su un approccio qualitativo, utilizzando anche il modello informativo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808.
Oggetto e ambito delle valutazioni
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento definisce procedure, norme e criteri per valutare:
- lo stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta;
- il rapporto tra tali piani nazionali e il piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione.
Le valutazioni riguardano gli Stati membri e si inseriscono nel sistema di sorveglianza e coordinamento europeo sulle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Le relazioni nazionali da considerare sono quelle trasmesse entro il 27 dicembre 2023 e, successivamente, ogni tre anni.
Procedura di valutazione dell’ECDC
L’allegato I descrive una procedura in più fasi. L’ECDC avvia il processo con una discussione generale preliminare con ciascuno Stato membro, quindi procede a:
- esame documentale dei materiali pertinenti;
- visita nel paese con discussioni con esperti e portatori di interessi;
- predisposizione di una relazione di valutazione preliminare;
- adozione della relazione finale, tenendo conto delle osservazioni dello Stato membro.
La visita nel paese è articolata in due momenti: una prima discussione generale su tutte le capacità previste dal modello informativo e una seconda parte focalizzata su capacità specifiche, che possono variare da ciclo a ciclo in base alle situazioni nazionali. La relazione di valutazione può contenere raccomandazioni; la pubblicazione, totale o parziale, è rimessa alla discrezione dello Stato membro valutato.
Ruolo dell’ECDC e cooperazione istituzionale
L’ECDC è il soggetto tecnico centrale della procedura. Quando le valutazioni riguardano materie di competenza della Commissione o di altre agenzie e organismi dell’Unione, l’ECDC deve cooperare strettamente con tali soggetti. Può inoltre chiedere il supporto dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa e di esperti di altri Stati membri, sempre previo accordo con lo Stato membro interessato.
Criteri e metodo di valutazione
L’allegato II stabilisce che l’ECDC applica un approccio qualitativo, basato su:
- capacità del regolamento sanitario internazionale (2005);
- capacità supplementari di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371;
- livelli degli indicatori e risposte alle domande aperte del modello informativo del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808.
Le norme e i criteri sono organizzati in 16 aree tematiche, raggruppate in due blocchi: capacità ai sensi dell’RSI 2005 e capacità supplementari ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371.
Contenuto delle capacità valutate
Le aree di valutazione sono molto ampie e coprono l’intero ciclo di preparazione e risposta sanitaria. In sintesi, comprendono:
- strumenti politici, giuridici e normativi per l’attuazione dell’RSI, inclusi coordinamento multilivello e revisione degli strumenti;
- finanziamento ordinario e di emergenza, con meccanismi di monitoraggio e rendicontazione;
- laboratori, biosicurezza, qualità, capacità di analisi, reti diagnostiche e notifiche dei risultati;
- sorveglianza epidemiologica, allarme rapido, sistemi automatizzati, monitoraggio delle acque reflue e gestione degli eventi;
- risorse umane, inclusi meccanismi di aumento in emergenza e cooperazione internazionale;
- piani multi-rischio, gestione delle emergenze sanitarie, sistemi di gestione degli incidenti e misure sociali e di sanità pubblica;
- logistica di emergenza, catena di approvvigionamento, produzione e scorte strategiche di contromisure mediche;
- continuità dei servizi sanitari e continuità operativa dei fornitori;
- comunicazione del rischio, gestione delle infodemie e coinvolgimento della comunità;
- punti di entrata e salute alle frontiere, incluse le misure per i viaggi internazionali;
- approccio One Health, zoonosi, minacce ambientali e impatti del clima;
- eventi chimici e sistemi di sorveglianza integrata;
- resistenza antimicrobica e infezioni associate all’assistenza sanitaria;
- coordinamento con il comitato per la sicurezza sanitaria e funzioni di supporto dell’Unione;
- ricerca, innovazione e procedure di ricerca nelle emergenze;
- piano di ripresa e azioni per colmare le lacune, con stima dei costi della pianificazione nazionale per la sicurezza sanitaria.
Raccomandazioni e follow-up
Il sistema di valutazione non si limita a fotografare il livello di preparazione, ma mira anche a generare raccomandazioni dell’ECDC rivolte agli Stati membri, tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali. Tali raccomandazioni possono includere azioni di follow-up proposte allo Stato membro, che devono poi essere affrontate nell’ambito di un piano d’azione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2371.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità della valutazione
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa procedure, norme e criteri per le valutazioni, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, dello stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, preparazione e risposta e del loro rapporto con il piano di prevenzione, preparazione e risposta dell’Unione.
Procedure di valutazione dell’ECDC
L’articolo 2 rinvia all’allegato I per le modalità procedurali delle valutazioni svolte dall’ECDC. Le fasi comprendono una discussione preliminare con lo Stato membro, un esame documentale, una visita nel paese e una relazione di valutazione preliminare e finale, con possibilità di raccomandazioni. L’ECDC può cooperare con Commissione, agenzie e organismi dell’Unione e può chiedere supporto all’Ufficio regionale OMS per l’Europa e a esperti di altri Stati membri previo accordo con lo Stato valutato.
Norme e criteri sostanziali della valutazione
L’articolo 3 prevede che l’ECDC valuti lo stato di attuazione dei piani nazionali e il loro rapporto con il piano dell’Unione sulla base delle norme e dei criteri di cui all’allegato II. La valutazione è qualitativa e utilizza i livelli degli indicatori associati e le risposte alle domande aperte del modello di informazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808.
Collegamento con il regolamento (UE) 2022/2371 e con il modello informativo
Il regolamento si fonda sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2371 e richiama l’articolo 7, paragrafo 1, per le relazioni nazionali periodiche, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1808 che stabilisce il modello per la raccolta delle informazioni. Le valutazioni devono tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 27 dicembre 2023 e successivamente ogni tre anni.
Allegato I: fasi e contenuto della procedura
L’allegato I disciplina la sequenza operativa: discussione generale preliminare, raccolta e analisi documentale, visita nel paese con incontri con esperti e portatori di interessi, analisi delle informazioni aggiuntive fornite dallo Stato membro, relazione preliminare e relazione finale. La visita nel paese si articola in una parte generale su tutte le capacità del modello e in una seconda parte su capacità specifiche variabili per ciclo. La pubblicazione della relazione, in tutto o in parte, è rimessa alla discrezione dello Stato membro valutato.
Allegato II: metodo di valutazione e basi di riferimento
L’allegato II stabilisce che la valutazione si basa su un approccio qualitativo e sulle capacità indicate nel regolamento sanitario internazionale (2005) e nelle capacità supplementari previste dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371. Le norme sono raggruppate in 16 aree tematiche e l’ECDC applica i criteri considerando gli indicatori e le risposte contenuti nel modello informativo.
Capacità valutate: quadro istituzionale, finanziamento, laboratorio e sorveglianza
Tra le aree principali figurano: strumenti politici, giuridici e normativi per l’attuazione dell’RSI; coordinamento dei punti focali nazionali RSI; finanziamento per l’attuazione e per l’emergenza; laboratori, biosicurezza, qualità e capacità di analisi; sorveglianza e allarme rapido, inclusi sistemi per infezioni respiratorie e acque reflue; valutazione delle minacce pandemiche e gestione degli eventi.
Capacità valutate: risorse umane, emergenze sanitarie e logistica
L’allegato include la valutazione delle risorse umane per l’RSI e del loro incremento in emergenza, della pianificazione multi-rischio, della risposta a specifiche minacce, dei sistemi di gestione degli incidenti, delle misure sociali e di sanità pubblica, della logistica di emergenza e della catena di approvvigionamento, della produzione e delle scorte strategiche di contromisure mediche.
Capacità valutate: servizi sanitari, comunicazione e frontiere
Sono altresì oggetto di valutazione la continuità dei servizi sanitari e la continuità operativa dei fornitori, la comunicazione del rischio e il coinvolgimento della comunità, le capacità nei punti di entrata e la gestione delle misure relative ai viaggi internazionali.
Capacità valutate: One Health, chimica, antimicrobico-resistenza e ricerca
L’allegato contempla l’approccio One Health per zoonosi e minacce ambientali, le misure di preparazione e risposta per eventi chimici, la resistenza antimicrobica e le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, il coordinamento con il comitato per la sicurezza sanitaria, lo sviluppo della ricerca e le procedure di ricerca in emergenza.
Ripresa e colmatura delle lacune
Le ultime aree riguardano il piano di ripresa e le azioni per colmare le lacune riscontrate nell’attuazione dei piani. È previsto un piano d’azione nazionale allineato all’approccio esteso a tutta l’amministrazione e all’approccio One Health for all hazards, nonché una stima dei costi della pianificazione nazionale per la sicurezza sanitaria o di un sistema equivalente.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente indicata la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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