Cassazione Penale, Sentenza n. 31259/2022 del 18/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva derubricato la fattispecie in termini di "insolvenza fraudolenta" e rideterminato la pena. In cassazione deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo l'insussistenza del reato di cui all'art. 641 c.p. (truffa), perché non avrebbe posto in essere artifici o raggiri né avrebbe dissimulato la propria insolvenza; anzi avrebbe comunicato le difficoltà di pagamento e la successiva impossibilità derivava da eventi (detenzione) che avrebbero determinato un mero inadempimento civilistico. La Procura Generale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la tesi dell'assenza dell'elemento psicologico era un novum rispetto all'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancanza del dolo di truffa perché la Corte territoriale aveva motivatamente accertato che il ricorrente non aveva sinceramente "palesato" la propria insolvenza: egli aveva invocato una presunta condizione transitoria (la recente scomparsa della madre) inesistente, circostanza che non chiariva le difficoltà ma le giustificava falsamente come temporanee, rafforzando la convinzione della controparte circa la sua solvibilità e inducendola a consegnare il bene. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (tenuto conto dei profili di colpa nell'origine dell'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 641 c.p.
Norma richiamata quale fattispecie contestata in primo grado (truffa). La Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo consistente nella dissimulazione o artificio) sulla base della condotta del ricorrente e della menzogna circa la temporaneità della difficoltà economica
art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Motivi di impugnazione richiamati dal ricorrente in cassazione (vizi di motivazione e di diritto). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e inammissibile, anche perché introduceva elementi non valorizzati in appello
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna per l'inammissibilità del ricorso al pagamento di una somma alla cassa delle ammende. Applicata per valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato ai fini procedurali in relazione al contraddittorio scritto nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione (contestazione trattata con contraddittorio scritto)
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Precedente giurisprudenziale richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e alla quantificazione della somma dovuta per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per configurare il reato di truffa/insolvenza fraudolenta è decisivo l'elemento intenzionale: non è sufficiente il mero inadempimento o la mancanza di mezzi; occorre che il soggetto abbia adottato artifici o menzogne o abbia consapevolmente dissimulato la propria situazione economica per indurre l'altro al trasferimento del bene o al credito.
- La comunicazione di difficoltà economiche non esclude automaticamente il dolo, se tale comunicazione è falsa, tendenziosa o presenta la situazione come temporanea con lo scopo di rafforzare la fiducia dell'altro soggetto.
- In cassazione non si possono introdurre novità fattuali o argomentative che non siano state adeguatamente sviluppate in sede di appello: motivi nuovi possono essere dichiarati inammissibili se costituiscono novum rispetto all'istanza di appello.
- La Corte valuta la congruenza e la credibilità delle circostanze addotte: l'accertamento sulla realtà dei fatti (es. falsità della giustificazione della temporaneità delle difficoltà) è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti e quando vi sia un vizio di diritto evidenziabile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche ulteriori oltre alle spese processuali: l'art. 616 c.p.p. permette la condanna ad una somma alla cassa delle ammende se si riscontrano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31249/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31251/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31252/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2022 del 18/08/2022
- Sentenza penale · 18 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31254/2022 del 18/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →