Cassazione Civile, Sentenza n. 8231/2020 del 28/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di avere ricevuto minacce da una forza politica avversa al partito al quale apparteneva suo padre. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 412/2018 depositata il 4 luglio 2018, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto il racconto generico e poco circostanziato quanto al partito, al ruolo del padre e alle ragioni delle minacce; aveva inoltre escluso che nel luogo di provenienza sussistesse un livello di violenza indiscriminata tale da integrare i presupposti della protezione sussidiaria e aveva ritenuto non dimostrate vulnerabilità individuale e integrazione significativa in Italia. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007, contestando la mancata applicazione dell’onere probatorio attenuato e la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni, che assumeva precise e coerenti con la situazione sociopolitica del Bangladesh. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che ricorresse una minaccia grave alla vita derivante da violenza indiscriminata. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 251/2007, lamentando l’omessa valutazione della situazione personale ai fini della protezione umanitaria e richiamando il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato come autista/corriere, con contratto a tutele crescenti dal 1° gennaio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi della protezione e, quando possibile, provarli; la cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio operano in presenza di allegazioni esaustive e dopo il positivo vaglio di credibilità previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007. La Corte d’appello aveva valutato le dichiarazioni e le informazioni sul Paese d’origine secondo i parametri legali, con motivazione adeguata; la richiesta di ulteriore cooperazione si risolveva in una contestazione dell’accertamento di merito, non censurata nei limiti consentiti in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di fatto sulla situazione del Bangladesh: la Corte d’appello aveva esaminato fonti internazionali accreditate, rilevato scontri tra militanti, ma escluso che la violenza raggiungesse il livello richiesto per un rischio effettivo per la sola presenza del richiedente. Il terzo motivo è stato rigettato: la protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva tra la situazione individuale nel Paese d’origine e il grado d’integrazione in Italia, verificando il rischio di compromissione del nucleo essenziale dei diritti umani. Il contratto di lavoro, da solo, non era decisivo in assenza di elementi di vulnerabilità e di compressione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007
Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.
La cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere della prova non dispensano il richiedente dall’allegare in modo esaustivo i fatti costitutivi della domanda e dal compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziarli; il dovere del giudice di acquisire informazioni e di considerare veri i fatti non provabili presuppone anche il superamento del vaglio di credibilità soggettiva secondo i criteri legali.
art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007
Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO 2017). La Corte ha altresì rilevato la sussistenza di scontri tra i militanti dei diversi partiti, escludendo comunque che sia raggiunto il richiesto livello di pericolo generalizzato per la pubblica incolumità.
La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata richiede che, nel contesto di conflitto armato, il livello di violenza sia tale da determinare per il civile un rischio effettivo di minaccia grave alla vita o alla persona; la mera presenza di scontri o rischi diffusi non è sufficiente se non raggiunge tale soglia.
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.
La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa concreta tra la condizione personale nel Paese d’origine e il livello d’integrazione raggiunto in Italia, per accertare se il rimpatrio comporterebbe una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La valutazione di credibilità delle dichiarazioni e il relativo accertamento di fatto appartengono al giudice di merito; in cassazione sono censurabili soltanto entro i limiti del vizio motivazionale previsto dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle domande di protezione internazionale resta a carico del richiedente l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto e, ove possibile, di provarli. La cooperazione istruttoria officiosa e l’attenuazione dell’onere probatorio presuppongono allegazioni esaustive, tempestività, il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e il superamento del vaglio di credibilità soggettiva.
- La valutazione della credibilità del richiedente è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione nei soli limiti del vizio motivazionale consentito dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la mera contrapposizione di una diversa lettura delle dichiarazioni o delle prove non consente di rimettere in discussione tale valutazione.
- La protezione sussidiaria prevista per la minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato richiede che il livello di violenza sia talmente elevato da esporre il civile, per la sola presenza nell’area interessata, a un rischio effettivo di grave minaccia alla vita o alla persona; la presenza di scontri o di rischi generali non basta di per sé.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine e del grado d’integrazione in Italia, diretta a verificare se il rimpatrio comporterebbe la privazione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale. La sola titolarità di un contratto di lavoro in Italia non è decisiva in assenza di vulnerabilità o di compressione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine.
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