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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-666/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2019. — IT Development SAS contro Free Mobile SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall’autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile. — Causa C-666/18

Giurisprudenza europea62018CJ0666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, in materia di software, la violazione di una clausola di licenza che riguarda un diritto esclusivo dell'autore può essere fatta valere come violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48. Il diritto nazionale conserva la libertà di regolare la natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione, ma tale scelta non può comprimere la tutela effettiva garantita dal diritto dell'Unione. Nel caso concreto, ciò consente al licenziante di invocare le garanzie della direttiva anche se l'inadempimento deriva dal rapporto contrattuale con il licenziatario.

La violazione di una clausola di licenza di software che vieta la modifica del codice sorgente integra una "violazione dei diritti di proprietà intellettuale" ai sensi della direttiva 2004/48, anche se il diritto nazionale qualifica l'azione come contrattuale o extracontrattuale.

La questione giuridica

Se la mancata osservanza, da parte del licenziatario di un software, delle clausole del contratto di licenza che limitano o vietano determinate utilizzazioni e modifiche del programma, in particolare la modifica del codice sorgente riservata al titolare, debba essere qualificata come "violazione dei diritti di proprietà intellettuale" ai sensi della direttiva 2004/48, con conseguente applicazione delle garanzie previste da tale direttiva, oppure possa essere assoggettata esclusivamente a un diverso regime di responsabilità di diritto nazionale, in particolare contrattuale.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore che incida su diritti di proprietà intellettuale del titolare, come il divieto di modificare il codice sorgente, rientra nella nozione di "violazione dei diritti di proprietà intellettuale" di cui alla direttiva 2004/48. Ne deriva che il titolare deve poter beneficiare delle misure, procedure e mezzi di ricorso previsti da tale direttiva, senza che il diritto dell'Unione imponga un regime di responsabilità specifico; spetta quindi agli Stati membri stabilire se l'azione sia qualificata come contrattuale o extracontrattuale, purché sia garantita una tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/48/CE
  • Articoli 1, 2, 3 e 4 della direttiva 2004/48/CE
  • Direttiva 2009/24/CE
  • Articoli 1, 4, 5 e 8 della direttiva 2009/24/CE

Violazione di clausola di licenza software e tutela dei diritti di proprietà intellettuale

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Paris nell’ambito di una controversia tra il titolare di un software e la sua licenziataria. Il tema centrale riguarda la qualificazione giuridica della violazione di una clausola contrattuale che vieta al licenziatario di modificare il codice sorgente del programma.

Fatti e procedimento principale

IT Development SAS aveva concesso a Free Mobile SAS una licenza e un contratto di manutenzione per il software ClickOnSite. Dopo aver contestato a Free Mobile di aver modificato il programma, anche mediante la creazione di nuovi moduli, IT Development aveva promosso un’azione per contraffazione chiedendo il risarcimento del danno.

Il tribunal de grande instance de Paris aveva dichiarato irricevibili le pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale, ritenendo che la fattispecie ricadesse nella responsabilità contrattuale, in applicazione del principio francese del divieto di cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La Corte d’appello di Parigi ha quindi chiesto se la violazione di una clausola di licenza software integri una contraffazione ai sensi del diritto dell’Unione o possa essere trattata soltanto come inadempimento contrattuale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha domandato, in sostanza, se il mancato rispetto delle condizioni di una licenza software, in particolare la modifica del codice sorgente quando tale facoltà è riservata al titolare, costituisca una "violazione dei diritti di proprietà intellettuale" ai sensi della direttiva 2004/48 oppure se possa essere soggetto a un regime distinto di responsabilità di diritto comune.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2004/48, in particolare:

  • l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 2, che ne delimita l’ambito di applicazione alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
  • l’articolo 3, che impone misure, procedure e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi;
  • l’articolo 4, che riconosce la legittimazione ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Viene poi in rilievo la direttiva 2009/24, in particolare:

  • l’articolo 1, che impone agli Stati membri di tutelare i programmi per elaboratore mediante diritto d’autore;
  • l’articolo 4, che riserva al titolare il diritto di autorizzare la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica del programma;
  • l’articolo 5, che prevede deroghe per gli atti necessari a un uso conforme alla destinazione;
  • l’articolo 8, che salva l’applicazione del diritto contrattuale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2009/24 tutela i diritti esclusivi dell’autore del software e non subordina tale tutela alla natura, contrattuale o meno, della violazione. Il divieto di modificare il codice sorgente rientra dunque nei diritti d’autore protetti dalla direttiva.

Quanto alla direttiva 2004/48, la Corte interpreta l’espressione "violazioni dei diritti di proprietà intellettuale" in senso ampio. La direttiva mira infatti ad assicurare un livello elevato ed omogeneo di protezione e si applica a tutte le violazioni di tali diritti, comprese quelle che derivano dall’inadempimento di una clausola contrattuale relativa allo sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale.

La Corte precisa tuttavia che la direttiva 2004/48 non impone un particolare regime di responsabilità. Spetta dunque agli Stati membri stabilire se l’azione debba essere qualificata come contrattuale o extracontrattuale, purché il rimedio assicuri in ogni caso una tutela effettiva, leale, proporzionata e dissuasiva, conforme all’articolo 3 della direttiva.

Decisione

La Corte risponde che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, quando riguarda diritti di proprietà intellettuale del titolare, rientra nella nozione di "violazione dei diritti di proprietà intellettuale" ai sensi della direttiva 2004/48. Il titolare deve quindi poter beneficiare delle garanzie previste da tale direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.

Principio affermato

La tutela dell’Unione copre anche la violazione contrattuale di clausole che incidono su diritti esclusivi del titolare del software; la qualificazione dell’azione come contrattuale o extracontrattuale resta rimessa agli ordinamenti nazionali, ma non può compromettere l’effettività della protezione assicurata dalle direttive 2004/48 e 2009/24.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualesoftware e diritto d'autorelicenze di softwareazione per contraffazioneresponsabilità contrattuale

Testo integrale

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