Tribunale, Sentenza T-690/18
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019. — Sony Interactive Entertainment Europe Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Vita – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata. — Causa T-690/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza del marchio denominativo "Vita". La Corte chiarisce che, dopo l’annullamento della precedente decisione per difetto di motivazione, la commissione di ricorso doveva riesaminare nuovamente l’intera controversia e non poteva considerare "definitive" alcune conclusioni della decisione precedente. Viene inoltre precisato che l’autorità di cosa giudicata non si estende a passaggi della motivazione non necessari al dispositivo della sentenza di annullamento.
Marchio UE "Vita": effetti dell’autorità di cosa giudicata dopo annullamento per difetto di motivazione e obbligo dell’EUIPO di riesaminare integralmente la decadenza.
La questione giuridica
Se, a seguito dell’annullamento di una precedente decisione della commissione di ricorso per insufficienza di motivazione, la nuova commissione di ricorso fosse vincolata da alcune conclusioni della decisione annullata ritenute dal Tribunale "giuridicamente soddisfacenti" e quindi coperte da cosa giudicata, oppure dovesse riesaminare ex novo tutte le questioni rilevanti per la decadenza del marchio per mancato uso; e, in subordine, se la decisione impugnata fosse comunque sufficientemente motivata.
Principio di diritto
Quando il Tribunale annulla una decisione dell’EUIPO per difetto di motivazione, l’istituzione deve, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, riesaminare tutte le questioni rilevanti per la decisione senza ritenere definitive le parti della motivazione della decisione annullata che il Tribunale abbia soltanto considerato sufficientemente motivate; infatti, l’autorità di cosa giudicata riguarda solo il necessario fondamento del dispositivo della sentenza di annullamento e non si estende a valutazioni non decisive sul merito. Di conseguenza, la commissione di ricorso non può limitarsi a recepire tali conclusioni né omettere di esaminare gli argomenti delle parti; la decisione adottata in violazione di tale obbligo va annullata integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio dell’Unione europea "Vita" e decadenza per mancato uso
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza per mancato uso del marchio dell’Unione europea denominativo "Vita". Il Tribunale affronta soprattutto l’effetto della propria precedente sentenza di annullamento e l’estensione dell’obbligo di riesame imposto all’EUIPO dall’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.
Fatti essenziali e svolgimento del procedimento amministrativo
Il marchio "Vita" era stato registrato per prodotti della classe 9, in particolare supporti di dati contenenti programmi registrati e supporti audio e/o video non in carta. Vieta Audio aveva chiesto la decadenza del marchio per mancato uso effettivo nel quinquennio di riferimento; la titolare aveva replicato producendo prove d’uso collegate soprattutto alla console PlayStation Vita, al gioco Aqua Vita e a materiale promozionale.
La divisione di annullamento aveva dichiarato la decadenza. La quinta commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso della titolare. Con sentenza del 12 dicembre 2017 nel procedimento T‑35/16, il Tribunale aveva annullato quella decisione per un vizio di motivazione. Dopo il rinvio alla quarta commissione di ricorso, quest’ultima aveva nuovamente respinto il ricorso, ritenendo in sostanza che alcune conclusioni della precedente decisione fossero ormai divenute definitive.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorso dinanzi al Tribunale si fondava su due motivi:
- violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 e dell’obbligo di motivazione, per non aver l’EUIPO adottato le misure necessarie a conformarsi alla sentenza di annullamento;
- violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in relazione alla valutazione dell’uso effettivo del marchio.
Il nucleo della controversia era se la nuova commissione di ricorso fosse vincolata da alcune affermazioni contenute nella precedente decisione, che il Tribunale aveva descritto come sufficientemente motivate, oppure se dovesse riesaminare integralmente la domanda di decadenza.
Normativa rilevante e principi applicati
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, che impone all’EUIPO di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del giudice dell’Unione;
- l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 296 TFUE, in tema di obbligo di motivazione;
- la giurisprudenza secondo cui l’annullamento produce effetti ex tunc;
- il principio per cui l’autorità di cosa giudicata riguarda solo il dispositivo della sentenza e la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento.
Il Tribunale distingue inoltre tra insufficienza di motivazione e fondatezza della motivazione: una motivazione può essere formalmente sufficiente anche se, nel merito, le ragioni espresse sono errate.
Ragionamento del Tribunale
La sentenza del 12 dicembre 2017 aveva annullato integralmente la decisione anteriore per difetto di motivazione, ma il Tribunale aveva anche rilevato che alcuni passaggi della motivazione erano espressi in modo giuridicamente soddisfacente. Nella presente causa il Tribunale precisa però che tali osservazioni non equivalgono a una decisione sul merito e non producono una cosa giudicata estesa a quei punti.
Ne consegue che la quarta commissione di ricorso non poteva ritenere "definitive" le conclusioni della quinta commissione di ricorso relative:
- alla console PlayStation Vita come presunto supporto di dati contenenti programmi registrati;
- ai supporti audio e/o video non in carta;
- al videogioco Aqua Vita.
Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto pronunciarsi di nuovo su tutte le questioni rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, senza limitarsi a richiamare la precedente motivazione. Inoltre, la decisione impugnata non poteva essere salvata invocando una pretesa identità di posizione tra la quarta e la quinta commissione, poiché dalla decisione stessa emergeva che la nuova commissione si era considerata vincolata da punti della decisione annullata e non aveva esaminato compiutamente gli argomenti delle parti.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso e annulla la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2018. Poiché tale vizio è sufficiente a travolgere l’intera decisione, non occorre esaminare gli altri motivi. L’EUIPO viene condannato alle spese.
Principio affermato
La sentenza afferma che, dopo l’annullamento di una decisione dell’EUIPO per difetto di motivazione, l’organo amministrativo deve riesaminare integralmente la controversia e non può trattare come coperti da giudicato elementi della precedente motivazione che il Tribunale abbia solo ritenuto sufficientemente chiari; l’autorità di cosa giudicata non si estende infatti a valutazioni non necessarie al dispositivo della sentenza di annullamento. Di conseguenza, il mancato riesame delle questioni rilevanti integra violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.
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