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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-447/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2019. — UB contro Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Prestazione di vecchiaia – Libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti – Vantaggi sociali – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una “prestazione supplementare per i rappresentanti sportivi” ai soli cittadini di tale Stato. — Causa C-447/18

Giurisprudenza europea62018CJ0447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la prestazione supplementare slovacca per sportivi di alto livello fosse una prestazione di vecchiaia o una prestazione speciale non contributiva ai sensi del regolamento n. 883/2004. Ha però ricondotto tale prestazione alla nozione di vantaggio sociale ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, perché idonea a favorire l'integrazione del lavoratore nello Stato membro ospitante. Ne consegue che la cittadinanza non può essere usata come requisito per negare la prestazione a un cittadino di un altro Stato membro che si trovi in situazione analoga.

Prestazione supplementare per sportivi di alto livello: esclusione dal regolamento 883/2004 e divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 492/2011

La questione giuridica

Se una prestazione supplementare versata ad alcuni sportivi di alto livello, che hanno rappresentato uno Stato membro o i suoi predecessori giuridici in competizioni sportive internazionali, rientri nell'ambito del regolamento n. 883/2004 come prestazione di vecchiaia o prestazione speciale non contributiva e, in caso contrario, se la normativa che subordina tale prestazione alla cittadinanza dello Stato membro sia incompatibile con la parità di trattamento dei lavoratori migranti e con la nozione di vantaggio sociale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, anche alla luce dell'articolo 34 della Carta.

Principio di diritto

Una prestazione supplementare destinata a ricompensare alcuni sportivi di alto livello per i risultati ottenuti in rappresentanza di uno Stato membro non costituisce una prestazione di vecchiaia né una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai fini del regolamento n. 883/2004; resta quindi fuori dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, se tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori nazionali, essa costituisce un "vantaggio sociale" ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e non può essere negata ai lavoratori cittadini di altri Stati membri per il solo fatto della loro cittadinanza, sicché una condizione di cittadinanza è incompatibile con il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera w), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 5, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 70, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 45, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 34, paragrafi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 165 TFUE

Prestazione supplementare per sportivi di alto livello e discriminazione per cittadinanza

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema della Repubblica slovacca in materia di coordinamento della sicurezza sociale e libera circolazione dei lavoratori. Il giudizio verteva sulla legittimità di una prestazione supplementare prevista per alcuni sportivi di alto livello che avevano rappresentato la Slovacchia o i suoi predecessori giuridici in competizioni internazionali.

Fatti e procedimento principale

UB, cittadino ceco residente da molti anni in Slovacchia, aveva ottenuto nel 1971 una medaglia d'oro agli Europei e una medaglia d'argento ai Mondiali di hockey su ghiaccio come membro della nazionale cecoslovacca. Dopo aver chiesto nel 2015 la prestazione supplementare prevista dalla legge slovacca n. 112/2015, la sua domanda era stata respinta perché non possedeva la cittadinanza slovacca.

UB aveva contestato il diniego sostenendo che la normativa nazionale producesse una discriminazione fondata sulla cittadinanza. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se gli articoli 1, lettera w), 4 e 5 del regolamento n. 883/2004, letti alla luce dell'articolo 34 della Carta, ostassero a una simile disciplina nazionale.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento n. 883/2004, e segnatamente gli articoli 1, lettera w), 3, paragrafo 1, lettera d), 4, 5 e 70;
  • il regolamento n. 492/2011, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2;
  • l'articolo 45, paragrafo 2, TFUE;
  • l'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta;
  • l'articolo 165 TFUE, richiamato nel ragionamento sul ruolo sociale dello sport.

Esclusione dal regolamento n. 883/2004

La Corte ha innanzitutto verificato se la prestazione rientrasse nell'ambito materiale del regolamento n. 883/2004. Ha ricordato che una prestazione può essere qualificata come prestazione previdenziale solo se attribuita in base a una situazione legalmente definita, senza valutazione discrezionale individuale, e se si riferisce a uno dei rischi elencati nell'articolo 3, paragrafo 1.

Nel caso di specie, la prestazione non è stata considerata una prestazione di vecchiaia, perché la sua funzione essenziale non era integrare una pensione, ma ricompensare un numero ristretto di atleti per gli eccezionali risultati sportivi conseguiti in rappresentanza del paese. La Corte ha rilevato che il finanziamento era diretto dello Stato, fuori dal sistema previdenziale, e che la prestazione non dipendeva dal diritto del beneficiario a una pensione di vecchiaia, ma solo da una domanda.

Per le stesse ragioni, la prestazione non è stata qualificata neppure come prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento n. 883/2004, poiché non era destinata a coprire rischi di sicurezza sociale né a proteggere specificamente persone con disabilità, oltre a non essere inclusa nell'allegato X.

Applicazione del regolamento n. 492/2011 e nozione di vantaggio sociale

Pur avendo constatato l'inapplicabilità del regolamento n. 883/2004, la Corte ha ritenuto necessario esaminare il regolamento n. 492/2011, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, perché dal fascicolo risultava che UB era stato lavoratore dipendente in Slovacchia al momento dell'adesione di Slovacchia e Repubblica ceca all'Unione e aveva continuato a lavorare almeno fino al 2006.

La Corte ha ricordato che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 consacra, nel settore dei vantaggi sociali, la parità di trattamento con i lavoratori nazionali e si applica sia ai lavoratori migranti residenti nello Stato membro ospitante sia ai frontalieri. Ha inoltre ribadito che la nozione di vantaggio sociale va intesa in senso ampio e comprende tutti i benefici generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in ragione del loro status di lavoratori o della loro residenza.

Ragionamento decisivo: la prestazione come incentivo all'integrazione

La Corte ha ritenuto che la prestazione supplementare possa costituire un vantaggio sociale perché ricompensa i lavoratori migranti, al pari dei nazionali, per risultati sportivi eccezionali ottenuti rappresentando lo Stato membro ospitante o i suoi predecessori giuridici. Tale riconoscimento, oltre alla componente finanziaria, attribuisce un prestigio sociale che può favorire l'integrazione del lavoratore nell'ambiente dello Stato ospitante.

La Corte ha distinto questa ipotesi dalle prestazioni riconosciute agli ex combattenti o ex prigionieri di guerra, che in precedenti pronunce erano state escluse dalla nozione di vantaggio sociale perché costituivano una mera testimonianza di riconoscenza nazionale per i servizi resi al paese. Qui, invece, la prestazione ha una funzione integrativa e non meramente onorifica.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • la prestazione supplementare non rientra nella nozione di prestazione di vecchiaia dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004 ed è quindi esclusa dal suo ambito di applicazione;
  • l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 osta a una normativa nazionale che subordina il beneficio di tale prestazione, in particolare, al requisito della cittadinanza dello Stato membro.

In sostanza, uno Stato membro non può riservare a soli cittadini nazionali un vantaggio sociale di questo tipo quando esso è connesso alla qualità di lavoratore e alla sua integrazione nel mercato e nella società dello Stato ospitante.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialelibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentovantaggi socialidiritto dello sport

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