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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-509/18

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Termini applicabili tra più visite delle autorità nazionali di controllo – Preavviso dei controlli in loco – Preavviso implicito – Articoli 25 e 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Rettifica finanziaria su base forfettaria. — Causa T-509/18

Giurisprudenza europea62018TJ0509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva escluso dal finanziamento FEASR pagamenti per EUR 151116,65 a carico della Repubblica ceca. La Corte ritiene infondata l’interpretazione secondo cui il primo controllo in loco costituirebbe un preavviso implicito dei controlli successivi. Tale lettura non trova base nell’articolo 25 del regolamento n. 809/2014, contrasta con l’articolo 26 e con il principio di certezza del diritto.

Esclusione dal finanziamento FEASR di spese agricole per asserita violazione delle regole sul preavviso dei controlli in loco e sui termini tra visite successive.

La questione giuridica

Se, nei controlli in loco relativi alle misure FEASR, il primo controllo effettuato da più autorità nazionali presso uno stesso beneficiario possa essere qualificato come "preavviso implicito" dei controlli successivi, con la conseguenza che tali controlli debbano essere eseguiti tutti entro i termini massimi di preavviso previsti dall’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; e se la violazione così prospettata possa giustificare una rettifica finanziaria forfettaria ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Principio di diritto

L’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non consente di qualificare il primo controllo in loco come "preavviso implicito" dei controlli successivi né impone che tutte le visite successive presso uno stesso beneficiario siano eseguite entro 14 giorni, o 48 ore nei casi previsti, dal primo controllo. Poiché tale obbligo non risulta dal tenore letterale, dal contesto né dalla finalità della disciplina, e non è sufficientemente chiaro e prevedibile, la sua inosservanza non può costituire una violazione del diritto dell’Unione idonea a giustificare una rettifica finanziaria ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 26 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) n. 65/2011
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014

Esclusione dal finanziamento FEASR per presunta violazione delle regole sui controlli in loco

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica ceca contro la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, con la quale erano state escluse dal finanziamento dell’Unione alcune spese FEAGA/FEASR. La controversia verte in particolare su un importo di EUR 151116,65 relativo a pagamenti FEASR effettuati nel 2016.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva svolto un’indagine nel 2015 sul sistema di gestione e controllo applicato in Repubblica ceca nell’ambito di misure di sviluppo rurale. A seguito di scambi di corrispondenza e di un’ulteriore indagine svolta nel 2017, la Commissione ha contestato che, in caso di controlli multipli presso lo stesso beneficiario, il primo controllo dovesse essere considerato un "preavviso implicito" dei successivi. Sulla base di tale impostazione, ha ritenuto che i controlli dovessero svolgersi entro 14 giorni, o entro 48 ore per le domande di aiuto per animale, e ha applicato per il 2016 una rettifica forfettaria del 5%.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale esamina la controversia alla luce del regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 1, che consente l’esclusione dal finanziamento UE delle spese non eseguite conformemente al diritto dell’Unione. La disciplina di dettaglio è contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, soprattutto negli articoli 25 e 26.

  • L’articolo 25 disciplina il preavviso dei controlli in loco, consentendolo solo se non compromette lo scopo o l’efficacia del controllo e limitandolo a 14 giorni, o 48 ore per le domande di aiuto per animale.
  • L’articolo 26 disciplina la ripartizione dei controlli nel corso dell’anno e prevede espressamente che, se sono necessarie visite aggiuntive, l’articolo 25 si applica a ciascuna di esse.

Motivi di ricorso

La Repubblica ceca deduceva tre motivi:

  • violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013;
  • violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
  • violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, quanto all’importo della rettifica.

Il nucleo della causa era però il primo motivo: la ricorrente contestava che il diritto dell’Unione imponesse di considerare il primo controllo come preavviso implicito dei successivi.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale respinge la tesi della Commissione dopo un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle disposizioni pertinenti.

1. Interpretazione letterale

L’articolo 25 non dice che un primo controllo in loco equivalga a un preavviso dei controlli futuri, né che tutti i controlli successivi debbano essere effettuati entro 14 giorni o 48 ore dal primo controllo. Anche ammettendo in astratto un preavviso implicito, un controllo già effettuato non informa il beneficiario che vi saranno certamente ulteriori visite, né ne indica tempi e oggetto.

2. Contesto e sistema della normativa

L’articolo 26 è la disposizione che organizza temporalmente i controlli, consentendo la loro distribuzione nell’anno sulla base dei rischi e prevedendo esplicitamente ulteriori visite in momenti successivi quando ciò sia necessario. La lettura proposta dalla Commissione svuoterebbe questa flessibilità e sarebbe incompatibile con la possibilità, riconosciuta dalla stessa Commissione, di svolgere controlli diversi in periodi differenti dell’anno in funzione del ciclo agricolo.

3. Finalità della disciplina

Lo scopo dell’articolo 25 è garantire l’efficacia dei controlli, privilegiando l’effetto sorpresa e ammettendo un preavviso solo limitato e giustificato. La mera successione di più controlli nel corso dell’anno non elimina di per sé l’effetto sorpresa, né garantisce che il beneficiario possa prepararsi in anticipo alle visite successive.

4. Certezza del diritto

Il Tribunale sottolinea inoltre che qualsiasi obbligo idoneo a produrre conseguenze finanziarie per gli Stati membri deve essere chiaro, preciso e prevedibile. L’obbligo sostenuto dalla Commissione non emerge con sufficiente chiarezza dal contesto normativo e non può quindi fondare una rettifica finanziaria.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e che, di conseguenza, viene meno l’unica base giuridica addotta dalla Commissione per la rettifica finanziaria del 2016. Accoglie quindi il primo motivo di ricorso, senza esaminare gli altri, annulla la decisione impugnata nella parte relativa all’importo di EUR 151116,65 e condanna la Commissione alle spese.

Principio affermato

Un primo controllo in loco non può essere automaticamente assimilato a un "preavviso implicito" dei controlli successivi ai sensi dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014; pertanto, la mera circostanza che più controlli presso lo stesso beneficiario siano effettuati in momenti diversi dell’anno non costituisce, di per sé, una violazione tale da giustificare una rettifica finanziaria FEASR ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefeaga e feasrcontrolli in locorettifiche finanziariecertezza del diritto

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