Corte di giustizia, Ordinanza C-465/19
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2019. — B & L Elektrogeräte GmbH contro GC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Straubing. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 2, punto 8, lettera c), e punto 9 – Contratto negoziato fuori dei locali commerciali – Nozione di “locali commerciali” – Contratto concluso presso lo stand di una fiera commerciale immediatamente dopo che il consumatore che si trovava in uno spazio comune della fiera è stato avvicinato dal professionista. — Causa C-465/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in una fiera commerciale, il corridoio comune ai diversi stand non è un locale commerciale del professionista. Se il consumatore viene avvicinato in tale spazio e poi conclude il contratto nello stand, il contratto rientra nella nozione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali. Ne deriva l’applicazione del diritto di recesso previsto dalla direttiva 2011/83/UE.
Contratto concluso in uno stand fieristico dopo avvicinamento nel corridoio comune: qualificazione come contratto negoziato fuori dei locali commerciali e diritto di recesso.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, un contratto concluso nello stand di un professionista in una fiera, subito dopo che il consumatore è stato avvicinato nel corridoio comune ai vari stand del padiglione, debba qualificarsi come contratto negoziato fuori dei locali commerciali, con conseguente diritto di recesso ex articolo 9 della direttiva.
Principio di diritto
Un contratto concluso nello stand di un professionista in fiera è qualificabile come "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" quando il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un’area comune del padiglione che non costituisce locale commerciale del professionista; in tale ipotesi il consumatore beneficia del diritto di recesso di 14 giorni previsto dall’articolo 9 della direttiva 2011/83/UE. La Corte valorizza l’elemento di sorpresa e la circostanza che, fuori dai locali commerciali, il consumatore può essere sottoposto a una pressione psicologica analoga a quella che il legislatore dell’Unione intende neutralizzare con la disciplina di protezione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 8, lettera c), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punto 9, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 9, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Contratto concluso in uno stand fieristico dopo avvicinamento nel corridoio comune: qualificazione come contratto negoziato fuori dei locali commerciali e diritto di recesso
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Straubing (Germania) in materia di tutela dei consumatori e interpretazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. La controversia opponeva B & L Elektrogeräte GmbH, venditrice di aspiratori a vapore, a GC, consumatore che aveva concluso un acquisto in occasione di una fiera commerciale.
Fatti e procedimento principale
GC e sua moglie si trovavano nel corridoio di un padiglione fieristico, dinanzi allo stand della società, quando un dipendente li ha avvicinati per proporre l’acquisto di un aspiratore. Su invito del dipendente, essi sono entrati nello stand e hanno concluso il contratto. Successivamente GC ha comunicato di non voler mantenere in vigore il contratto, ritenendo di disporre di un diritto di recesso e di non essere stato informato di tale diritto.
La società venditrice ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo. Il giudice nazionale ha osservato che lo stand poteva essere considerato un "locale commerciale" ai sensi dell’articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE, ma ha rilevato che il corridoio comune del padiglione non era utilizzato dal professionista come spazio di esercizio della sua attività e restava accessibile a tutti i visitatori.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se un contratto concluso nello stand di un professionista in fiera, immediatamente dopo che il consumatore era stato avvicinato nel corridoio comune del padiglione, costituisse un contratto negoziato fuori dei locali commerciali ai sensi dell’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, con conseguente diritto di recesso ex articolo 9.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, punto 8, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, che include tra i contratti negoziati fuori dei locali commerciali quelli conclusi nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato in un luogo diverso dai locali del professionista;
- l’articolo 2, punto 9, della medesima direttiva, che definisce i "locali commerciali";
- l’articolo 9, paragrafo 1, che riconosce il diritto di recesso di 14 giorni per i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.
Sono inoltre richiamati i considerando 21 e 22 della direttiva, fondamentali per la ricostruzione della ratio della disciplina: fuori dai locali commerciali il consumatore può essere esposto a sorpresa o pressione psicologica; gli spazi pubblici utilizzati solo eccezionalmente dal professionista non sono, di regola, locali commerciali.
Ragionamento della Corte
La Corte applica la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Verbraucherzentrale Berlin (C‑485/17), per ribadire che uno stand fieristico può costituire locale commerciale quando, alla luce delle circostanze concrete, il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento può aspettarsi che il professionista vi eserciti la propria attività e proponga la conclusione di contratti.
Tuttavia, il punto decisivo non era lo stand, ma il luogo in cui il consumatore è stato inizialmente avvicinato. Il corridoio comune ai diversi stand del padiglione, accessibile al pubblico e non riservato all’attività del singolo professionista, non può essere qualificato come locale commerciale ai sensi dell’articolo 2, punto 9. La situazione coincide con l’ipotesi evocata dal considerando 22 relativa agli spazi pubblici utilizzati solo occasionalmente dal professionista.
La Corte osserva quindi che, quando il consumatore viene avvicinato personalmente e singolarmente in tale spazio comune e il contratto è concluso immediatamente dopo nello stand del professionista, ricorre la fattispecie dell’articolo 2, punto 8, lettera c). Il legislatore dell’Unione ha voluto tutelare il consumatore anche in queste ipotesi perché l’effetto sorpresa e la potenziale pressione psicologica non vengono meno solo perché la firma avviene poco dopo nei locali del professionista.
Decisione della Corte
La Corte risponde che l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 9, deve essere interpretato nel senso che un contratto concluso tra un professionista e un consumatore in uno stand di un professionista in occasione di una fiera commerciale, immediatamente dopo che il consumatore, trovandosi nel corridoio comune ai diversi stand del padiglione, è stato avvicinato dal professionista, costituisce un "contratto negoziato fuori dei locali commerciali".
Effetti pratici per l’operatore
La qualificazione comporta l’applicazione del diritto di recesso di 14 giorni previsto dall’articolo 9 della direttiva 2011/83/UE, con i relativi obblighi informativi a carico del professionista. In ambito commerciale fieristico, dunque, non basta che il contratto sia firmato nello stand: occorre verificare se il primo contatto sia avvenuto in uno spazio comune che non costituisce locale commerciale del professionista.
Principio affermato
Ai fini della direttiva 2011/83/UE, un contratto concluso nello stand di un professionista in fiera è "negoziato fuori dei locali commerciali" quando il consumatore è stato prima avvicinato in un corridoio o spazio comune del padiglione che non è locale commerciale del professionista; in tale caso il consumatore beneficia del diritto di recesso previsto per i contratti fuori dei locali commerciali.
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