Corte di giustizia, Sentenza C-71/21
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 settembre 2023. — KT contro Sofiyska gradska prokuratura. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritti fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione da parte di uno Stato membro di un mandato d’arresto emesso dal Regno di Norvegia – Emissione di un nuovo mandato d’arresto da parte del Regno di Norvegia a carico della stessa persona per gli stessi fatti – Esame da parte di un altro Stato membro – Presa in considerazione del rifiuto dell’esecuzione del primo mandato d’arresto. — Causa C-71/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata dell’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla consegna: un nuovo mandato d’arresto può essere emesso dopo il rifiuto di un precedente mandato, ma solo se ciò è compatibile con i diritti fondamentali e con il principio di proporzionalità. Il rifiuto opposto da un primo Stato membro non produce un effetto preclusivo automatico verso un secondo Stato membro, che deve valutare autonomamente il nuovo mandato. La decisione valorizza l’obiettivo dell’accordo di contrastare l’impunità, bilanciandolo con la tutela dei diritti fondamentali.
Mandati d’arresto successivi verso Norvegia/Islanda: ammissibilità di un nuovo mandato dopo un precedente rifiuto di consegna e irrilevanza automatica del diniego di un altro Stato membro.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo UE-Norvegia/Islanda sulla procedura di consegna consenta l’emissione di un nuovo mandato d’arresto nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti dopo il rifiuto di esecuzione del primo mandato da parte di uno Stato membro per ragioni connesse ai diritti fondamentali; e se, in caso di rifiuto di un primo mandato da parte di un altro Stato membro, lo Stato membro adito con un nuovo mandato possa rifiutare automaticamente l’esecuzione o debba comunque esaminarla.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo UE-Islanda/Norvegia sulla procedura di consegna non vieta, di per sé, l’emissione di mandati d’arresto successivi contro la stessa persona e per gli stessi fatti dopo il rifiuto di esecuzione di un primo mandato da parte di un altro Stato aderente, purché il nuovo mandato non comporti una violazione dei diritti fondamentali tutelati da tale disposizione e la sua emissione sia proporzionata. Inoltre, il rifiuto di esecuzione di un primo mandato da parte di uno Stato membro non vincola automaticamente un secondo Stato membro ad astenersi dall’esaminare un nuovo mandato: quest’ultimo deve comunque esaminarlo e decidere sull’esecuzione, potendo rifiutarla solo per i motivi previsti dall’accordo, in particolare in presenza di un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 67, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna
- Articolo 2, paragrafo 5, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna
- Articolo 4, punto 2, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna
- Articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna
- Decisione 2014/835/UE del Consiglio
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 31, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8 della CEDU
Mandato d’arresto successivo dopo un precedente rifiuto di consegna
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto emesso dalla Norvegia nei confronti di KT. La Corte interpreta l’accordo UE-Islanda/Norvegia relativo alla procedura di consegna tra Stati membri, con particolare attenzione alla possibilità di emettere un nuovo mandato dopo il rifiuto di un precedente mandato da parte di un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
KT, residente in Bulgaria con i figli, era perseguito in Norvegia per frode ai danni del sistema previdenziale norvegese. Dopo un primo mandato d’arresto del 26 luglio 2018 e la segnalazione nel SIS, egli veniva arrestato in Polonia il 25 novembre 2019. La Norvegia emetteva quindi un nuovo mandato il 27 novembre 2019, ma il Tribunale regionale di Varsavia ne rifiutava l’esecuzione il 15 gennaio 2020 sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo e dell’articolo 8 CEDU, ritenendo che la consegna avrebbe leso la vita familiare di KT. Successivamente, KT veniva arrestato in Bulgaria il 10 marzo 2020 e la Procura regionale di Hordaland emetteva un ulteriore mandato il 12 marzo 2020; il giudice bulgaro era quindi chiamato a pronunciarsi sulla sua esecuzione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo consenta l’emissione di un nuovo mandato d’arresto nello stesso procedimento dopo il rifiuto di un primo mandato da parte di uno Stato membro;
- se l’accordo, letto con gli articoli 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, TFUE e con gli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta, consenta a uno Stato membro di rifiutare l’esecuzione del nuovo mandato per il solo fatto che un altro Stato membro ha già negato la consegna della stessa persona per gli stessi fatti.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, dell’accordo UE-Islanda/Norvegia;
- l’articolo 2, paragrafo 5, e l’articolo 4, punto 2, del medesimo accordo;
- l’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo;
- la decisione 2014/835/UE del Consiglio, che approva la conclusione dell’accordo;
- la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, richiamata per analogia;
- l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro;
- gli articoli 6 TUE, 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, TFUE;
- gli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della Carta;
- l’articolo 8 CEDU.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che nessuna disposizione dell’accordo vieta l’emissione di mandati d’arresto successivi, anche quando un primo mandato sia stato rifiutato. Il sistema di consegna previsto dall’accordo mira a rendere più efficace e rapida la cooperazione giudiziaria e a prevenire l’impunità delle persone ricercate.
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, tutela i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dalla CEDU e, per gli Stati membri, dall’articolo 6 TUE e dalla Carta. Ne deriva che un nuovo mandato non può essere emesso se la sua esecuzione comporterebbe una violazione di tali diritti. Inoltre, prima di emettere un nuovo mandato, l’autorità competente deve verificarne la proporzionalità, tenendo conto della gravità del reato, degli effetti dei precedenti mandati sulla persona e delle probabilità di esecuzione del nuovo provvedimento.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte rileva che l’accordo, a differenza della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, non contiene una disposizione equivalente all’obbligo generale di esecuzione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro. Ciò nonostante, il sistema convenzionale resta costruito sulla logica della stretta cooperazione e della fiducia reciproca, e gli Stati aderenti devono in linea di principio dare seguito ai mandati d’arresto, salvo i motivi di rifiuto previsti dall’accordo.
Il rifiuto di esecuzione pronunciato da un primo Stato membro non equivale a una "sentenza definitiva" ai sensi dell’articolo 4, punto 2, dell’accordo. Di conseguenza, non impedisce automaticamente a un secondo Stato membro di esaminare un nuovo mandato emesso nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti. Tale precedente rifiuto deve solo indurre il secondo giudice a una particolare vigilanza, senza esonerarlo dal dovere di esaminare la richiesta e di decidere sull’esecuzione.
La Corte esclude inoltre che gli articoli 21 e 67 TFUE o gli articoli 6 e 45 della Carta conducano a un diverso risultato: la restrizione derivante dall’arresto provvisorio è giustificata dall’obiettivo di evitare l’impunità e rientra nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo non osta all’emissione di più mandati d’arresto successivi contro la stessa persona dopo il rifiuto di un primo mandato, purché il nuovo mandato non violi i diritti fondamentali e sia proporzionato;
- l’accordo osta invece a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo fatto che un altro Stato membro abbia già rifiutato l’esecuzione di un primo mandato emesso dalla Norvegia o dall’Islanda nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti.
Principi affermati
La pronuncia afferma che il rifiuto di consegna per motivi legati ai diritti fondamentali non produce un effetto vincolante automatico erga omnes tra Stati membri diversi, quando si tratti di un nuovo mandato emesso nell’ambito dell’accordo UE-Islanda/Norvegia. Rimane però essenziale, per l’autorità emittente, il controllo di proporzionalità e il rispetto dei diritti fondamentali in ogni fase del procedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-466/21
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-508/21
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-632/21
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-820/21
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-821/21
- Sentenza · 14 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-27/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →