Corte di giustizia, Sentenza C-632/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 settembre 2023. — JF e NS contro Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España) e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción - Granadilla de Abona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Ambito di applicazione – Contratti di multiproprietà – Azione in giudizio volta a ottenere la dichiarazione di nullità di tali contratti – Parti aventi la cittadinanza del Regno Unito – Scelta della legge applicabile – Articolo 3 – Libertà di scelta – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta – Articolo 6 – Contratti conclusi da consumatori – Limiti. — Causa C-632/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il regolamento Roma I può governare contratti di multiproprietà tra cittadini britannici se esiste un elemento di estraneità, e che la Brexit non incide su tale applicazione davanti ai giudici degli Stati membri. Per i contratti con consumatori, conferma la possibilità di una scelta di legge, ma entro i limiti inderogabili dell’articolo 6 del regolamento. La quarta questione è dichiarata irricevibile per carenza di elementi sulla normativa nazionale invocata.
Applicabilità del regolamento Roma I ai contratti di multiproprietà con parti cittadine britanniche e limiti della scelta della legge applicabile nei contratti con consumatori
La questione giuridica
Se il regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) si applichi a contratti conclusi da entrambe le parti cittadine del Regno Unito ma con elementi di estraneità; quale norma del regolamento regoli la legge applicabile a un contratto di multiproprietà mediante punti di club, anche quando il contratto sia concluso da consumatori e contenga una clausola di scelta della legge; e se una normativa nazionale che assoggetti in modo generale tali contratti alla propria legge sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Il regolamento Roma I si applica ai contratti conclusi davanti a un giudice di uno Stato membro anche se entrambe le parti sono cittadine del Regno Unito, purché il rapporto presenti un elemento di estraneità. Nei contratti conclusi da consumatori che rientrano nell’articolo 6, paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 3, ma tale scelta non può privare il consumatore delle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta; inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, ha carattere esaustivo e non può essere derogato invocando una legge ritenuta più favorevole al consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 1 regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 3 regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 6 regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 9 regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 24 regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 28 regolamento (CE) n. 593/2008
- Convenzione di Roma del 1980
- Primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
- Direttiva 94/47/CE
- Direttiva 2008/122/CE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
Applicabilità del regolamento Roma I ai contratti di multiproprietà con parti cittadine britanniche
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Granadilla de Abona (Spagna) in una controversia tra due consumatori britannici e società del gruppo Diamond Resorts relativa alla nullità di contratti di multiproprietà basati su un sistema di punti. Il giudice spagnolo chiedeva, in particolare, quale disciplina di conflitto dovesse applicarsi alla determinazione della legge regolatrice di tali contratti.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti, cittadini del Regno Unito residenti in tale Stato, avevano concluso due contratti con Diamond Resorts Europe, uno nel 2008 e uno nel 2010. I contratti attribuivano un numero di punti utilizzabili per soggiorni in una pluralità di alloggi in vari paesi europei, soprattutto in Spagna, senza indicare un alloggio specifico né un periodo annuale determinato.
I ricorrenti domandavano la nullità dei contratti, sostenendo che non rispettassero i requisiti delle leggi spagnole 42/1998 e 4/2012, che disciplinano i diritti di multiproprietà e richiedono, tra l’altro, l’iscrizione nel registro immobiliare, la precisa individuazione dell’alloggio e la determinazione della durata. La convenuta sosteneva invece che si trattasse di diritti personali e che dovesse applicarsi la legge inglese, anche in ragione della cittadinanza e residenza abituale dei consumatori.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva:
- se la Convenzione di Roma e il regolamento Roma I si applichino a contratti tra cittadini del Regno Unito;
- se il regolamento Roma I possa applicarsi a contratti conclusi prima della sua entrata in vigore e, in caso contrario, quale fosse la disciplina della Convenzione di Roma;
- come qualificare giuridicamente il contratto di multiproprietà mediante punti di club ai fini degli articoli 4 e 6 del regolamento Roma I;
- se una norma nazionale che assoggetti tutti i contratti di multiproprietà alla legge spagnola sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Competenza della Corte e ricevibilità
La Corte ha anzitutto distinto tra Convenzione di Roma e regolamento Roma I. Quanto alla Convenzione di Roma, ha dichiarato di non essere competente perché lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 2 de Granadilla de Abona non rientra tra i giudici abilitati a interpellare la Corte ai sensi del primo protocollo: per la Spagna, l’elenco comprende solo il Tribunal Supremo, oltre ai giudici che decidono in appello, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto al regolamento Roma I, la Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Pur in assenza dei termini esatti dei contratti, il rinvio conteneva elementi sufficienti per comprendere il nesso tra diritto UE e controversia e per fornire una risposta utile, in conformità all’articolo 267 TFUE e all’articolo 94 del regolamento di procedura.
Applicabilità del regolamento Roma I ai contratti tra cittadini britannici
La Corte ha affermato che l’articolo 1 del regolamento Roma I si applica a ogni rapporto contrattuale che presenti un elemento di estraneità, senza che la cittadinanza delle parti sia decisiva. Di conseguenza, anche contratti conclusi da due cittadini dello stesso Stato possono rientrare nel regolamento se il rapporto presenta altri elementi transfrontalieri.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che i contratti erano stati conclusi con una società di diritto inglese e dovevano essere eseguiti in diversi Stati europei, tra cui la Spagna. Ha inoltre precisato che il recesso del Regno Unito dall’Unione non incide sull’applicazione del regolamento Roma I davanti a un giudice di uno Stato membro; le disposizioni transitorie dell’accordo di recesso riguardano infatti le cause pendenti dinanzi ai giudici britannici.
Ambito temporale del regolamento Roma I
La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 28 del regolamento Roma I, esso si applica solo ai contratti conclusi a decorrere dal 17 dicembre 2009. Non vi è applicazione immediata agli effetti futuri di contratti conclusi prima di tale data. Perciò il contratto del 14 aprile 2008 resta fuori dal suo ambito temporale, mentre il contratto del 28 giugno 2010 vi rientra.
Contratti con consumatori e scelta della legge applicabile
Per il contratto del 2010, la Corte ha applicato l’articolo 6 del regolamento Roma I, che costituisce una disciplina specifica ed esaustiva per i contratti conclusi da consumatori. Se il contratto rientra nel paragrafo 1 di tale articolo, le parti possono scegliere la legge applicabile ai sensi dell’articolo 3, ma la scelta non può privare il consumatore della protezione offerta dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta.
La Corte ha tuttavia osservato che, nel caso concreto, la legge scelta era proprio quella del paese della residenza abituale dei consumatori, ossia la legge inglese. Ne consegue che non era possibile invocare una deroga al sistema dell’articolo 6 per applicare un’altra legge ritenuta più favorevole al consumatore. Una simile soluzione comprometterebbe la prevedibilità e la certezza del diritto nei rapporti contrattuali transfrontalieri.
Irricevibilità della quarta questione
La quarta questione verteva sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa spagnola che assoggetta tutti i contratti relativi alla multiproprietà situata in Spagna alla legge spagnola. La Corte l’ha dichiarata irricevibile perché il giudice del rinvio non aveva fornito il tenore preciso delle disposizioni nazionali pertinenti né una sufficiente spiegazione delle ragioni per cui tali disposizioni dovessero essere considerate norme di applicazione necessaria o per cui la loro compatibilità con il regolamento Roma I fosse dubbia.
Dispositivo e principi affermati
La Corte ha quindi stabilito che:
- il regolamento Roma I si applica in una controversia dinanzi a un giudice di uno Stato membro anche a contratti tra cittadini del Regno Unito, purché vi sia un elemento di estraneità;
- l’articolo 6, paragrafo 2, consente la scelta della legge applicabile nei contratti con consumatori solo nei limiti della tutela imperativa garantita dalla legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta;
- tale disposizione non può essere aggirata invocando una normativa ritenuta più favorevole al consumatore;
- la quarta questione è irricevibile.
La sentenza è particolarmente utile per la pratica dei contratti di multiproprietà e, più in generale, per i contratti consumeristici transfrontalieri in cui la clausola di scelta della legge non può essere letta come strumento per disapplicare il meccanismo protettivo dell’articolo 6 del regolamento Roma I.
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