Corte di giustizia, Sentenza C-466/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 settembre 2023. — Land Rheinland-Pfalz contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Settore aereo – Aiuto al funzionamento concesso dalla Repubblica federale di Germania all’aeroporto di Francoforte-Hahn – Articolo 108 TFUE – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Status di parte interessata – Salvaguardia dei diritti procedurali. — Causa C-466/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia annulla la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione sull’aiuto al funzionamento per l’aeroporto di Francoforte-Hahn. La Corte ritiene che il Tribunale abbia commesso errori di diritto e di motivazione nel riconoscere a Deutsche Lufthansa AG la qualità di interessato e nel considerare che il suo ricorso deducesse la violazione dei diritti procedurali. La causa viene quindi rinviata al Tribunale, con spese riservate.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato aeroportuali: ricevibilità del ricorso di un concorrente e requisiti per annullare una decisione della Commissione di non avviare il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere ricevibile il ricorso di Deutsche Lufthansa AG contro la decisione della Commissione che, in fase di esame preliminare, aveva dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto al funzionamento a favore dell’aeroporto di Francoforte-Hahn senza avviare il procedimento d’indagine formale; in particolare, se Lufthansa fosse un "interessato" ai sensi del regolamento n. 2015/1589 e se avesse dedotto la violazione dei propri diritti procedurali. In via incidentale, se la sentenza del Tribunale fosse viziata da errori di diritto e difetto di motivazione quanto alla concorrenza tra aeroporti e alla valutazione degli argomenti delle parti.
Principio di diritto
Il ricorso contro una decisione con cui la Commissione, senza avviare il procedimento formale, dichiara compatibile un aiuto può essere ricevibile solo se il ricorrente dimostra di essere un "interessato" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 e di voler far valere i diritti procedurali connessi all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza del Tribunale perché quest’ultimo ha errato nel qualificare Lufthansa come interessata e ha motivato in modo insufficiente la conclusione secondo cui il ricorso faceva valere la violazione dei diritti procedurali; la causa è rinviata al Tribunale per nuovo esame.
Norme richiamate
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 172, 174, 176, 177 e 178 del regolamento di procedura della Corte
Aiuto al funzionamento per l’aeroporto di Francoforte-Hahn e ricorso contro la decisione della Commissione
La pronuncia riguarda un’impugnazione in materia di aiuti di Stato nel settore aeroportuale. La Corte è chiamata a esaminare la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione di non avviare il procedimento d’indagine formale sull’aiuto al funzionamento concesso dalla Germania all’aeroporto di Francoforte-Hahn.
Contesto fattuale e amministrativo
La Repubblica federale di Germania aveva notificato alla Commissione, il 7 aprile 2017, l’intenzione di concedere all’aeroporto di Francoforte-Hahn un aiuto al funzionamento destinato a coprire la situazione deficitaria dell’infrastruttura. La Commissione, con la decisione controversa, aveva concluso che l’aiuto, pur costituendo un aiuto di Stato, era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e aveva quindi omesso di avviare il procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare:
- l’articolo 1, lettera h), che definisce gli "interessati";
- l’articolo 4, paragrafi 3 e 4, relativo alla decisione di non sollevare obiezioni e alla decisione di avviare il procedimento d’indagine formale. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 56 bis, nonché gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, in particolare i punti 25, 114, 115, 131 e 132, relativi al bacino di utenza e alla valutazione degli aiuti al funzionamento.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Deutsche Lufthansa AG aveva impugnato la decisione della Commissione chiedendone l’annullamento. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, ritenendo che la Commissione non avesse correttamente considerato tutti i criteri pertinenti per valutare il bacino di utenza dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e che l’esame fosse stato insufficiente e incompleto. Il Tribunale aveva pertanto annullato la decisione controversa.
Questioni esaminate in impugnazione
Dinanzi alla Corte, il Land Rheinland-Pfalz e la Commissione hanno censurato soprattutto la ricevibilità del ricorso originario di Lufthansa. Le questioni centrali sono state:
- se il Land, interveniente in primo grado, fosse legittimato a impugnare la sentenza del Tribunale;
- se Lufthansa potesse essere qualificata come "interessato" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589;
- se il ricorso di primo grado avesse effettivamente dedotto la violazione dei diritti procedurali connessi all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Ricevibilità delle impugnazioni
La Corte dichiara ricevibile l’impugnazione principale del Land, rilevando che la sentenza impugnata lo obbligherebbe a recuperare le rate dell’aiuto già versate e gli vieterebbe di erogare ulteriori rate. Analoga ricevibilità è riconosciuta all’impugnazione incidentale della Commissione, nonostante alcune irregolarità formali, poiché le altre parti erano state in grado di verificare la tempestività e la portata della stessa.
Ragionamento della Corte sulla qualità di "interessato"
La Corte ricorda che, nelle decisioni adottate al termine della fase preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un ricorso di annullamento è ricevibile se proposto da un interessato che intenda far valere i propri diritti procedurali. Tuttavia, la qualità di interessato non deriva automaticamente dall’esistenza di un rapporto di concorrenza diretta: occorre dimostrare che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla situazione del ricorrente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che l’aiuto potesse incidere sulla posizione concorrenziale dell’aeroporto di Francoforte sul Meno e sulla pressione concorrenziale esercitata da Ryanair su Lufthansa. La Corte censura tale approccio perché il Tribunale ha fondato parte della sua analisi su un argomento non dedotto da Lufthansa per giustificare la legittimazione ad agire e non ha adeguatamente risposto agli argomenti della Commissione volti a contestare la pertinenza degli elementi di prova. Ne deriva un errore di diritto e un difetto di motivazione.
Ragionamento della Corte sulla deduzione dei diritti procedurali
La Corte afferma che il giudice dell’Unione non può trasformare il ricorso di un soggetto che contesta il merito di una decisione in un ricorso volto alla tutela dei diritti procedurali, se tale finalità non emerge chiaramente dal ricorso stesso. Pur essendo vero che il ricorso di Lufthansa era diretto contro una decisione di non avvio del procedimento formale, il Tribunale avrebbe dovuto indicare espressamente i passaggi dell’atto introduttivo dai quali desumeva la violazione dei diritti procedurali e verificare quali censure fossero specificamente dirette a dimostrare la necessità di aprire il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Anche sotto questo profilo la motivazione del Tribunale è giudicata insufficiente.
Decisione della Corte
La Corte accoglie i motivi dell’impugnazione del Land e della Commissione relativi alla ricevibilità del ricorso di primo grado, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo. Poiché l’esame completo della ricevibilità e, se del caso, del merito richiede ulteriori valutazioni di fatto, la Corte non decide definitivamente la controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. Le spese sono riservate.
Principi affermati
La Corte ribadisce che:
- la qualità di interessato ex articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 richiede la dimostrazione di un’incidenza concreta dell’aiuto sulla situazione del ricorrente;
- la tutela giurisdizionale dei diritti procedurali in materia di aiuti di Stato presuppone che il ricorrente li abbia effettivamente dedotti in modo riconoscibile;
- il giudice dell’Unione deve motivare in modo sufficientemente esplicito le ragioni per cui ritiene sussistenti tali condizioni, soprattutto quando decide sulla ricevibilità di un ricorso contro una decisione adottata senza avvio del procedimento formale.
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