Cassazione Penale, Sentenza n. 25011/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 3) e dagli artt. 81, 110 c.p. con gli artt. 73 e 80 del D.P.R. n. 309/90 (capo 16). I motivi di ricorso erano quattro: (1) vizio relativo all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per mancata trasmissione al riesame delle richieste e dei decreti di intercettazione e dei verbali di inizio/fine operazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla presunta mancanza di gravi indizi in relazione al capo 3; (3) analoga censura sulla sussistenza dei gravi indizi per il capo 16; (4) violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura della custodia in carcere.
La decisione
Il difensore ha presentato rinuncia al ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende. La Corte ha altresì affermato che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità, per cui la sanzione pecuniaria prevista deve essere inflitta anche nei casi di inammissibilità per rinuncia (richiamando l'art. 591 c.p.p. e l'art. 606, comma 3). Per effetto della dichiarazione di inammissibilità non è stato esaminato il merito dei motivi di impugnazione e resta quindi confermata l'efficacia delle decisioni cautelari impugnate.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale in relazione alla pronuncia del Tribunale del riesame sulle misure cautelari; la Corte conferma che la decisione è stata adottata ai sensi di tale articolo.
artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme del testo unico sugli stupefacenti in relazione alle imputazioni (capo 3 e capo 16); il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi era relativo alla commissione di tali reati, ma non è stato esaminato per la rinuncia.
art. 81 e art. 110 cod. pen.
Richiamati in combinato con le norme sugli stupefacenti per la formulazione del capo 16 (concorso di persone e concorso di reati); la valutazione sostanziale non è stata svolta per effetto della rinuncia.
art. 616 c.p.p.
Interpretato dalla Corte nel senso che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 va applicata a tutte le ipotesi di inammissibilità del ricorso, senza distinzione tra le diverse cause (inclusa la rinuncia all'impugnazione).
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale disposizione che l'art. 616 non distingue rispetto alle cause di inammissibilità; la Corte sottolinea che la sanzione prevista è applicabile anche oltre il caso specifico di cui al comma 3.
art. 591 c.p.p.
Richiamato come norma che comprende tra le ipotesi di inammissibilità anche la rinuncia all'impugnazione; la Corte conferma che la sanzione pecuniaria opera anche per le inammissibilità pronunciate ai sensi di questo articolo.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame di merito delle censure proposte.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia (art. 591 c.p.p.), oltre che dagli altri casi di inammissibilità richiamati dall'art. 606 c.p.p.
- Se si intende contestare l'utilizzabilità di intercettazioni, occorre che al giudice competente siano trasmessi gli atti necessari (richieste, decreti di intercettazione, verbali di inizio e fine); tuttavia la mancata impugnazione o la rinuncia impedisce di ottenere un pronunciamento su tali vizi processuali.
- Per contestare la custodia cautelare è necessario proporre impugnazioni tempestive e documentare l'assenza di gravi indizi o delle esigenze cautelari e di proporzionalità; la rinuncia priva il ricorrente di questa possibilità in sede di appello.
- Prima di rinunciare a un'impugnazione è opportuno valutare l'onere economico (spese processuali e sanzione pecuniaria) e le alternative procedurali (istanze al GIP per revoca/modifica della misura).
- La decisione di rinunciare comporta in pratica il mantenimento dell'efficacia delle misure cautelari decise in sede di GIP/Tribunale del riesame, salvo che non si propongano altri rimedi processuali disponibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24978/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24979/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24980/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24981/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24982/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24983/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →