Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9870/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Incidente di esecuzione proposto da GRASSO volto a ottenere la declaratoria di estinzione per aver già esplicato l'isolamento diurno relativo a tutte le pene temporanee a suo carico, inclusa la pena dell'ergastolo; inoltre richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania del 11/03/2003) con una pena di anni trenta, presuntivamente già espiata. Il ricorrente censurava l'ordinanza del GIP del 12/07/2023 per: 1) inammissibilità dichiarata dopo udienza camerale (violazione di legge e pregiudizio procedurale); 2) erronea equiparazione della domanda a precedente istanza già decisa; 3) vizio di motivazione perché la precedente ordinanza del 15/04/2020 riguardava la riconoscimento della continuazione con diverso fondamento fattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: la questione era già stata esaminata e decisa in precedenti provvedimenti esecutivi (ordinanza 15/04/2020 e successivo rigetto in Cassazione Sez. 1, n. 35859/2020), non sono stati prodotti elementi di novità idonei a superare il giudicato esecutivo; il giudice dell'esecuzione poteva legittimamente dichiarare l'inammissibilità anche dopo udienza camerale; la nuova istanza tentava di rimettere in discussione la scelta del reato "più grave" già definitivamente determinata in sede esecutiva (reato individuato nella sentenza del 10/04/2008) e non risultano duplicazioni nell'esecuzione dell'isolamento diurno, che risulta già espiato. Conseguenze: dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di decidere anche dopo udienza camerale; la Corte conferma che la partecipazione all'udienza non impedisce la dichiarazione di inammissibilità e non arreca pregiudizio alla parte.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale, ma la Corte ritiene non sussistente la violazione in assenza di pregiudizio e di nuovi elementi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte valuta che il diritto al giusto processo non sia stato compromesso dalla modalità decisionale del giudice dell'esecuzione.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Applicato per i criteri di individuazione della violazione più grave in caso di concorso formale o reato continuato; la Corte conferma che, in sede esecutiva, il giudice deve riconsiderare la determinazione del cumulo e l'individuazione del reato più grave se cambia la pena base.

  • art. 72 cod. pen.

    Riferito al superamento del limite per i reati cumulati e alla conseguente applicazione dell'isolamento diurno; la Corte osserva che l'isolamento diurno, ove gia' scontato, non produce duplicazioni esecutive.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte sottolinea che le statuizioni sul trattamento sanzionatorio prescindono dalle vicende esecutive nel tempo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per le decisioni in sede di esecuzione; la Corte ribadisce che le valutazioni effettuate con provvedimenti esecutivi possono diventare irrevocabili se non emergono elementi di novità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e possibilmente una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento e a una somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione puo' dichiarare l'inammissibilita' dell'incidente anche dopo udienza camerale; la partecipazione all'udienza non impedisce tale dichiarazione e non configura di per sé pregiudizio procedurale.
  • Una richiesta esecutiva insistente su questioni gia' definitivamente decidete richiede l'apporto di elementi di novita' concreti e rilevanti; senza novum la riapertura è preclusa per effetto del giudicato esecutivo.
  • La sostituzione della pena base (es. ergastolo sostituito da pena temporanea) puo' comportare la riconsiderazione del cumulo e dell'individuazione del reato più grave, ma tale riconsiderazione non è illimitata: non può sovvertire decisioni esecutive ormai irrevocabili senza nuovi elementi.
  • L'isolamento diurno gia' scontato non determina duplicazione di esecuzione; la declaratoria di estinzione per esecuzione di tale sanzione richiede verifica che non vi siano effetti residuali o decisioni esecutive contrastanti.
  • Prima di proporre un nuovo incidente di esecuzione conviene documentare chiaramente ogni elemento di novita' (fatti, nuove decisioni giurisdizionali non ancora valutate, errori procedurali evidenti) in modo da evitare l'inammissibilita' e le relative sanzioni economiche.
  • La mancata introduzione di novelà puo' comportare non solo l'inammissibilita' ma anche la condanna alle spese processuali e a somme per la Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.