Cassazione Penale, Sentenza n. 9870/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Incidente di esecuzione proposto da GRASSO volto a ottenere la declaratoria di estinzione per aver già esplicato l'isolamento diurno relativo a tutte le pene temporanee a suo carico, inclusa la pena dell'ergastolo; inoltre richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Catania del 11/03/2003) con una pena di anni trenta, presuntivamente già espiata. Il ricorrente censurava l'ordinanza del GIP del 12/07/2023 per: 1) inammissibilità dichiarata dopo udienza camerale (violazione di legge e pregiudizio procedurale); 2) erronea equiparazione della domanda a precedente istanza già decisa; 3) vizio di motivazione perché la precedente ordinanza del 15/04/2020 riguardava la riconoscimento della continuazione con diverso fondamento fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: la questione era già stata esaminata e decisa in precedenti provvedimenti esecutivi (ordinanza 15/04/2020 e successivo rigetto in Cassazione Sez. 1, n. 35859/2020), non sono stati prodotti elementi di novità idonei a superare il giudicato esecutivo; il giudice dell'esecuzione poteva legittimamente dichiarare l'inammissibilità anche dopo udienza camerale; la nuova istanza tentava di rimettere in discussione la scelta del reato "più grave" già definitivamente determinata in sede esecutiva (reato individuato nella sentenza del 10/04/2008) e non risultano duplicazioni nell'esecuzione dell'isolamento diurno, che risulta già espiato. Conseguenze: dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di decidere anche dopo udienza camerale; la Corte conferma che la partecipazione all'udienza non impedisce la dichiarazione di inammissibilità e non arreca pregiudizio alla parte.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale, ma la Corte ritiene non sussistente la violazione in assenza di pregiudizio e di nuovi elementi.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte valuta che il diritto al giusto processo non sia stato compromesso dalla modalità decisionale del giudice dell'esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Applicato per i criteri di individuazione della violazione più grave in caso di concorso formale o reato continuato; la Corte conferma che, in sede esecutiva, il giudice deve riconsiderare la determinazione del cumulo e l'individuazione del reato più grave se cambia la pena base.
art. 72 cod. pen.
Riferito al superamento del limite per i reati cumulati e alla conseguente applicazione dell'isolamento diurno; la Corte osserva che l'isolamento diurno, ove gia' scontato, non produce duplicazioni esecutive.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte sottolinea che le statuizioni sul trattamento sanzionatorio prescindono dalle vicende esecutive nel tempo.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per le decisioni in sede di esecuzione; la Corte ribadisce che le valutazioni effettuate con provvedimenti esecutivi possono diventare irrevocabili se non emergono elementi di novità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e possibilmente una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento e a una somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione puo' dichiarare l'inammissibilita' dell'incidente anche dopo udienza camerale; la partecipazione all'udienza non impedisce tale dichiarazione e non configura di per sé pregiudizio procedurale.
- Una richiesta esecutiva insistente su questioni gia' definitivamente decidete richiede l'apporto di elementi di novita' concreti e rilevanti; senza novum la riapertura è preclusa per effetto del giudicato esecutivo.
- La sostituzione della pena base (es. ergastolo sostituito da pena temporanea) puo' comportare la riconsiderazione del cumulo e dell'individuazione del reato più grave, ma tale riconsiderazione non è illimitata: non può sovvertire decisioni esecutive ormai irrevocabili senza nuovi elementi.
- L'isolamento diurno gia' scontato non determina duplicazione di esecuzione; la declaratoria di estinzione per esecuzione di tale sanzione richiede verifica che non vi siano effetti residuali o decisioni esecutive contrastanti.
- Prima di proporre un nuovo incidente di esecuzione conviene documentare chiaramente ogni elemento di novita' (fatti, nuove decisioni giurisdizionali non ancora valutate, errori procedurali evidenti) in modo da evitare l'inammissibilita' e le relative sanzioni economiche.
- La mancata introduzione di novelà puo' comportare non solo l'inammissibilita' ma anche la condanna alle spese processuali e a somme per la Cassa delle ammende.
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