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Sentenza

Sentenza n. 3853/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3925/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, pubblicata il 22.5.2025, nel giudizio avente R.G. n. 2220/2025, con la quale è stato condannato il Comune di Afragola al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza che condannava il Comune al pagamento delle spese di lite attribuite al difensore antistatario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3925/2025, con la quale il Comune di Afragola era stato condannato al pagamento delle spese di lite in suo favore, con attribuzione al difensore antistatario. Il Comune ha effettuato il pagamento soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del giudizio, sostenendo che il pagamento tardivo aveva reso necessaria la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso aveva soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che il ricorso sarebbe stato accolto, poiché il Comune avrebbe dovuto adempiere tempestivamente alla precedente sentenza, evitando l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Per tale ragione ha condannato il Comune alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie alla pretesa sostanziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma può comunque porre le spese di lite a carico dell’amministrazione valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso era stato reso necessario dall’originaria inerzia dell’amministrazione e sarebbe stato accolto in assenza dell’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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