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Ordinanza

Ordinanza n. 9485/2026 - Roma, Sezione 1B

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI - del provvedimento del 16.02.2026, notificato alla ricorrente in pari data, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione Nazionale e Reclutamento dell’Esercito di Foligno, con il quale la Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, incaricata nell’ambito del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione Sanità-2025”, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti ha dichiarato NON IDONEA la Sig.ra -OMISSIS-; - della graduatoria finale pubblicata dal Ministero della Difesa in data 02.04.2026 con decreto recante prot. M_D AB05933 DE12026 0000309 02-04-2026; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quelli impugnati, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, NONCHÉ DELLA DECLARATORIA DEL DIRITTO della ricorrente all’ammissione a tutte le residue prove concorsuali, al fine di ottenere l’inserimento tra i candidati risultati idonei nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, profilo infermieri, che pure si impugna.

Giustizia amministrativa202604502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica per infezione tubercolare latente, con conseguente esclusione dal concorso, e graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento a nomina diretta di 40 marescialli dell’Esercito in servizio permanente, specializzazione Sanità-2025, l’ha dichiarata non idonea. Il giudizio sanitario era fondato sulla diagnosi di “infezione tubercolare latente. Quantiferon positivo”, ricondotta al codice 3-AR della Direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto del Ministro della Difesa del 4 giugno 2014. La ricorrente ha inoltre impugnato la graduatoria finale e chiesto l’ammissione alle residue prove concorsuali e l’inserimento nella graduatoria degli idonei. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti, ma evidenzia la contestazione della correttezza dell’accertamento sanitario e dell’idoneità al reclutamento.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda cautelare né ha annullato gli atti impugnati. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli articoli 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, la sua eventuale entità, i riflessi menomanti, il codice sanitario attribuibile alla candidata e la relativa idoneità al reclutamento. L’Amministrazione dovrà mettere a disposizione la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti dovranno essere preavvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno parteciparvi tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 15 luglio 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 settembre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell’incombente istruttorio della verificazione, da svolgersi in contraddittorio.

  • Direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con decreto Ministro della Difesa 04/06/2014

    “Infezione tubercolare latente. Quantiferon positivo”

    Il giudizio di non idoneità impugnato aveva ricondotto la diagnosi al codice 3-AR della Direttiva tecnica; la verificazione dovrà accertare il codice attribuibile e l’idoneità della candidata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscurarli.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica in una procedura di reclutamento militare dipende dalla sussistenza, dall’entità o dagli effetti menomanti di una specifica affezione, il giudice può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la condizione sanitaria, il codice del profilo sanitario applicabile e l’idoneità al reclutamento.
  • La verificazione può essere affidata a un organo sanitario militare diverso da quello che ha formulato il giudizio contestato, con facoltà di avvalersi di specialisti, purché l’accertamento sia svolto sulla documentazione medica e sulle norme e regole tecniche applicabili.
  • Nell’ambito della verificazione, le parti devono essere previamente informate delle operazioni e possono partecipare tramite i propri difensori e consulenti tecnici, i cui rilievi devono essere riportati a verbale.
  • La disposizione di un incombente istruttorio non definisce la domanda cautelare o di annullamento: il giudizio deve proseguire dopo l’acquisizione della relazione tecnica, mentre la regolazione delle spese può essere differita.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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