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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. 7783 del 25 giugno 2024, di diniego revisione canone appalto.

Giustizia amministrativa202401543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della revisione del canone dell'appalto per il servizio di igiene urbana

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa affidataria ha impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto l'istanza di revisione del canone, formulata con riferimento all'aumento dei costi sostenuti e alla clausola di revisione prevista dal capitolato. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 ratione temporis applicabile e del capitolato speciale, sostenendo che la clausola contrattuale, riferita a tutti i corrispettivi dal terzo anno e all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, imponesse un aggiornamento automatico del corrispettivo. È stato inoltre dedotto il difetto di motivazione del diniego, fondato anche sul mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e sulla mancata efficiente organizzazione del servizio. La ricorrente aveva chiesto anche la condanna del Comune al calcolo e al versamento dell'importo revisionale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poiché il Comune, nel decidere sull'istanza di revisione, ha esercitato una valutazione discrezionale con margini apprezzabili, implicante l'esercizio di potere pubblicistico. La domanda di condanna alla liquidazione dell'importo revisionale è stata dichiarata improcedibile per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il TAR ha rigettato la domanda di annullamento. Ha ritenuto che la clausola del capitolato, pur richiamando l'indice ISTAT quale criterio oggettivo, non prevedesse un adeguamento automatico del prezzo, ma imponesse lo svolgimento di un'istruttoria amministrativa volta ad accertare i presupposti della revisione e a determinarne eventualmente l'importo. L'obbligo di revisione periodica non attribuisce quindi all'appaltatore un diritto automatico all'aggiornamento del corrispettivo e non elimina il rischio d'impresa. La valutazione comunale secondo cui le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei materiali plastici rientravano nelle ordinarie oscillazioni e fluttuazioni prevedibili del mercato è stata ritenuta non illogica. Il TAR ha considerato tale ragione sufficiente a sostenere il diniego, a prescindere dagli ulteriori riferimenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e all'organizzazione del servizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.

    «se il contenuto della clausola esprime e quindi implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell'autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo»

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative alla revisione dei prezzi sussiste quando la clausola lascia alla pubblica amministrazione margini discrezionali nella valutazione dell'an e/o del quantum della revisione; se invece la clausola individua puntualmente un obbligo contrattuale, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    La domanda di condanna alla liquidazione dell'importo revisionale è stata dichiarata improcedibile in conseguenza della rinuncia espressa dalla ricorrente.

  • art. 106 d.lgs. n. 50/2016

    «i documenti di gara iniziali possono prevedere disposizioni chiare, precise e inequivocabili, contenenti clausole di revisione dei prezzi»

    La disposizione consente la previsione di clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, ma non comporta, di per sé, un automatico adeguamento del corrispettivo se la clausola richiede un'istruttoria e una valutazione amministrativa.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    «tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi»

    L'obbligo di revisione periodica impone alla stazione appaltante di attivare e svolgere l'istruttoria sui presupposti della revisione, ma non attribuisce automaticamente all'appaltatore il diritto all'aggiornamento del prezzo.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla revisione dei prezzi dei contratti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste quando la clausola di revisione lascia alla stazione appaltante margini discrezionali nella valutazione della debenza o nella determinazione dell'importo; qualora la clausola individui invece un obbligo contrattuale puntuale e completo, la posizione dell'appaltatore è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La clausola di revisione dei prezzi che richiama un indice ISTAT come parametro di riferimento non determina necessariamente un adeguamento automatico del corrispettivo: occorre verificare il contenuto concreto della clausola e, ove essa preveda un'istruttoria amministrativa, l'indice costituisce un criterio oggettivo da considerare nella valutazione dell'istanza.
  • L'obbligo della pubblica amministrazione di procedere alla revisione periodica del prezzo nei contratti di durata comporta lo svolgimento dell'istruttoria sui presupposti della revisione e l'adozione di un provvedimento espresso, ma non attribuisce all'appaltatore un diritto automatico al riconoscimento dell'aumento richiesto.
  • La revisione dei prezzi mira a preservare l'equilibrio economico del contratto e a prevenire aumenti incontrollati del corrispettivo, ma non elimina l'alea contrattuale né trasferisce integralmente sulla stazione appaltante il rischio delle ordinarie oscillazioni prevedibili del mercato.
  • Il diniego della revisione dei prezzi può ritenersi legittimo quando l'amministrazione, sulla base dell'istruttoria, qualifichi le variazioni dei costi come ordinarie oscillazioni di mercato e tale valutazione non risulti illogica o manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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