Sentenza n. 520/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento degli atti – indicati in ricorso – relativi alla procedura concorsuale per la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo presso la Città Metropolitana di Catania, ivi inclusa la deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva del concorso (determinazione n. 4146 del 24 dicembre 2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per quattro posti di funzionario amministrativo, inclusi i verbali della commissione, la graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 4146 del 24 dicembre 2024 e gli atti di scorrimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la preselezione e la prova orale con il massimo dei voti, ha contestato il punteggio minimo di 21/30 ottenuto nella prova scritta e il conseguente collocamento al quindicesimo posto. Ha dedotto disparità di trattamento, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, erroneità e irragionevolezza delle valutazioni della commissione, soprattutto con riferimento al primo quesito sul ruolo del segretario comunale, sostenendo che elaborati di altri candidati, ritenuti meno completi, articolati e corretti, avessero ricevuto punteggi superiori. Ha inoltre lamentato l’assenza di annotazioni sugli elaborati e il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal verbale n. 7. Con un ulteriore motivo ha impugnato gli artt. 1 e 6 del bando nella parte in cui equiparavano, ai fini dell’accesso e dell’attribuzione del punteggio, laurea triennale, diploma di laurea e laurea magistrale, chiedendo il riconoscimento di un punto aggiuntivo per la laurea magistrale in giurisprudenza quale titolo di studio superiore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione numerica delle prove scritte, poiché la commissione aveva previamente fissato criteri trasparenti e graduati per ordine logico, coerenza e attinenza, indicazione normativa, correttezza formale e grammaticale, esaustività e approfondimento, con punteggi da 0 a 2 per ciascun parametro. In presenza di criteri predeterminati, il voto numerico esprime adeguatamente la motivazione e non richiede annotazioni, glosse o spiegazioni ulteriori sugli elaborati. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errore procedurale, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il raffronto con gli elaborati di altri candidati non ha evidenziato una coincidenza assoluta o un vizio macroscopico: anche elaborati simili possono ricevere punteggi diversi in ragione della ponderazione dei singoli aspetti valutativi. Quanto al primo elaborato ritenuto eventualmente sopravvalutato, il candidato comparato era comunque collocato in posizione deteriore rispetto al ricorrente e il suo eventuale ridimensionamento non avrebbe prodotto utilità per quest’ultimo. Il motivo relativo ai titoli di studio è stato ritenuto infondato: dalla lettura coordinata degli artt. 1 e 6 del bando emergeva ragionevolmente che il titolo superiore fosse il titolo post-lauream, distinto dai titoli di laurea richiesti per l’accesso. In ogni caso, anche attribuendo al ricorrente il punto aggiuntivo richiesto, non sarebbe stata superata la prova di resistenza, poiché egli sarebbe rimasto al di sotto della nona posizione utile allo scorrimento, pari a 57,2 punti contro i suoi 54,74. Il generico interesse a un migliore posizionamento in vista di futuri scorrimenti non è stato ritenuto sufficiente, anche perché il PIAO richiamato non era stato prodotto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 6, d.P.R. 487/1994
La disposizione è richiamata dal ricorrente quale parametro della contestata disciplina dei requisiti e della valutazione concorsuale; il giudice non ravvisa una violazione rilevante nel caso concreto.
D.M. 509/1999
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli universitari e alla loro equiparazione; la censura è respinta.
D.M. 270/2004
Richiamato dal ricorrente quale disciplina statale dei diplomi universitari; il giudice ritiene comunque ragionevole la distinzione operata dal bando tra titoli di accesso e titoli superiori post-lauream.
artt. 1 e 6 del bando di concorso
Letti congiuntamente, distinguono i titoli di laurea richiesti per l’accesso dai titoli di studio superiori, individuati dal giudice nei titoli post-lauream; la disciplina è ritenuta ragionevole e non censurabile.
art. 97 d.lgs. 267/2000
Richiamato nell’ambito del quesito concorsuale relativo al ruolo del segretario comunale o provinciale; non costituisce parametro direttamente decisivo della controversia.
Massime di principio
- Quando una commissione di concorso predetermina criteri di valutazione chiari, trasparenti e graduati, l’attribuzione di un punteggio numerico alle prove è di regola sufficiente a motivare il giudizio, senza necessità di annotazioni o spiegazioni ulteriori sugli elaborati, salvo una manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prefissati e voto attribuito.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione di concorso resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errori procedurali macroscopici; non può trasformarsi in una nuova correzione degli elaborati o nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione.
- Il semplice raffronto tra elaborati di candidati diversi non dimostra, di per sé, una disparità di trattamento, poiché ogni prova conserva una propria individualità e la commissione può attribuire punteggi diversi a elaborati simili sulla base della ponderazione dei singoli profili valutativi. La disparità può assumere rilievo solo in presenza di casi-limite, quali la sostanziale coincidenza degli elaborati accompagnata da valutazioni manifestamente divergenti.
- L’interpretazione delle clausole di un bando deve avvenire in modo coordinato e complessivo: se il bando distingue i titoli richiesti per l’accesso dai titoli di studio superiori, è ragionevole riferire questi ultimi ai titoli post-lauream, anche quando tra i titoli di accesso siano ammesse sia lauree triennali sia lauree magistrali o del vecchio ordinamento.
- La prova di resistenza esclude l’utilità dell’impugnazione quando anche l’eventuale attribuzione del punteggio richiesto non consentirebbe al candidato di raggiungere una posizione utile della graduatoria; il mero interesse a un miglioramento astratto del piazzamento, in vista di futuri e incerti scorrimenti, non è sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →