Regolamento (UE) 2016/2016
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di sedici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando la parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è giustificata dal ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ritardo non imputabile ai richiedenti. Le nuove date di scadenza sono fissate principalmente al 31 gennaio 2018 o al 30 aprile 2018, in funzione della sostanza interessata.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive destinate ai prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e in particolare ad acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide. Riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; ha efficacia dalla data di entrata in vigore prevista dall’articolo 2. Non disciplina l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma solo la durata dell’approvazione di tali sostanze attive nell’ambito della procedura di rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 interviene sul regime delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, limitatamente alla durata dell’approvazione di alcune sostanze già iscritte nell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura nasce dall’esigenza di evitare che l’approvazione scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo, le cui valutazioni risultano ritardate per cause non imputabili ai richiedenti.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, base giuridica per la proroga dei periodi di approvazione. Nei considerando si precisa che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive. Il regolamento modifica quindi il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito materiale della proroga
La proroga riguarda sedici sostanze attive, tra cui sostanze chimiche e un microrganismo/ceppo biologico. Le nuove scadenze sono fissate in due gruppi principali:
- al 31 gennaio 2018: propineb, propizamide, mecoprop-P, propiconazolo, mesosulfuron, propoxycarbazone, zoxamide, acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin;
- al 30 aprile 2018: tiram, ziram, quinoxifen, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, mepanipyrim, acetamiprid e thiacloprid.
Effetti sulla disciplina del rinnovo
Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale di approvazione, ma differisce nel tempo la scadenza di approvazioni già esistenti. Il considerando 6 chiarisce il coordinamento con gli eventuali successivi atti della Commissione: in caso di non rinnovo, la scadenza sarà mantenuta alla data originariamente prevista o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; in caso di rinnovo, la Commissione si impegna a fissare una data di applicazione quanto più vicina possibile.
Entrata in vigore e forza vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga delle scadenze di approvazione
L’allegato sostituisce le date di scadenza dell’approvazione per le sostanze indicate. In particolare: propineb, propizamide, mecoprop-P, propiconazolo, mesosulfuron, propoxycarbazone, zoxamide, acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin sono prorogate al 31 gennaio 2018; tiram, ziram, quinoxifen, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, mepanipyrim, acetamiprid e thiacloprid sono prorogate al 30 aprile 2018.
Ragioni della proroga
I considerando precisano che le domande di rinnovo sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Per evitare la scadenza dell’approvazione prima della decisione sul rinnovo, è necessaria una proroga dei rispettivi periodi.
Coordinamento con le decisioni di rinnovo o non rinnovo
Il considerando 6 chiarisce che, se la Commissione adotterà un regolamento di non rinnovo per mancato rispetto dei criteri di approvazione, la data di scadenza sarà fissata alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione cercherà di fissare la data di applicazione più prossima possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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