Regolamento (UE) 2016/2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2024 della Commissione, del 18 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/2024 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplinano le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e origini, e il regolamento produce effetti dal giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC e alle origini paese terzo ivi elencati. Rileva ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; i valori sono fissati giorno per giorno sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2024 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Esso si colloca nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i prodotti e i periodi individuati a livello unionale.
Base normativa e contesto
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, per i codici NC elencati e per le specifiche origini dei paesi terzi. Il regolamento non introduce una disciplina generale sulle importazioni, ma aggiorna i valori economici da impiegare ai fini del prezzo di entrata per i prodotti espressamente menzionati.
Contenuto precettivo
L'articolo 1 rinvia all'allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per ciascuna combinazione di codice NC e origine. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati a seconda del paese di provenienza. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le altre origini.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in applicazione delle regole derivanti dall'Uruguay Round.
Determinazione quotidiana dei valori
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori fissati nell'allegato
I valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato, espresso in EUR/100 kg, per specifici codici NC e codici di paesi terzi. Sono riportate, tra le altre, origini come MA, TR, ZZ, JM, PE, BR, IN, LB, US, CL, NZ, ZA e CN, con il codice ZZ che indica le altre origini.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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