Regolamento (UE) 2016/2005
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione, del 16 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio del 12,1 % sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea. La Commissione conclude, in via provvisoria, che le importazioni coreane sono oggetto di dumping, che hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione. È prevista la prestazione di garanzia all’importazione e la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni entro 25 giorni dall’entrata in vigore.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di carta termica leggera (lightweight thermal paper) con peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza almeno pari a 20 cm, peso del rotolo almeno pari a 50 kg e diametro almeno pari a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo e con o senza rivestimento superficiale, rivestita di sostanza termosensibile, originaria della Repubblica di Corea e classificata ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520). Il dazio riguarda gli operatori che importano tali prodotti nell’UE; l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio. Il regolamento ha durata provvisoria di sei mesi dalla sua entrata in vigore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping provvisorio sulla carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 istituisce, in via provvisoria, misure antidumping sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea. La Commissione interviene all’esito di un’inchiesta avviata il 18 febbraio 2016 su denuncia dell’associazione europea del settore, ritenendo provvisoriamente sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria unionale, nesso causale e interesse dell’Unione.
Ambito oggettivo e prodotto interessato
Il prodotto interessato è la carta termica leggera con peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di grandi dimensioni, con specifiche dimensioni minime, con o senza rivestimento di fondo e con o senza rivestimento superficiale, rivestita di sostanza termosensibile. Il prodotto è originario della Repubblica di Corea e rientra nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85.
La Commissione ha respinto le richieste di esclusione della carta termica leggera senza fenolo e della carta termica leggera di peso inferiore a 44 g/m2. Ai fini della misura, tali varianti sono considerate parte di un unico prodotto, perché presentano caratteristiche di base, processi produttivi e usi finali sostanzialmente simili e sono intercambiabili per utilizzatori e consumatori.
Inchiesta, campionamento e periodo di riferimento
L’inchiesta ha coinvolto produttori dell’Unione, produttori esportatori coreani, importatori, utilizzatori, operatori commerciali e autorità coreane. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso i principali operatori coinvolti, tra cui i produttori dell’Unione inclusi nel campione, il gruppo Hansol, Hansol Europe e Schades.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è stato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2012 alla fine del periodo dell’inchiesta. Per i produttori dell’Unione è stato selezionato un campione rappresentativo di tre imprese in due Stati membri.
Determinazione del dumping
Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne e ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi sul mercato interno coreano o, per alcune tipologie di prodotto, mediante costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in modo diverso a seconda che la vendita fosse diretta a clienti indipendenti nell’Unione oppure effettuata tramite società collegate, con deduzione di SGAV, margini di profitto e, ove applicabile, costi di trasformazione.
La Commissione ha utilizzato anche un margine di profitto equo del 4,5 % per alcune costruzioni del prezzo all’esportazione. Il margine di dumping provvisorio risultante è pari al 12,1 % per il gruppo Hansol e, per effetto del livello elevato di collaborazione, anche per tutte le altre società coreane.
Situazione dell’industria dell’Unione e pregiudizio
L’industria dell’Unione è stata individuata in cinque produttori situati in Germania, Spagna e Finlandia. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 15 %, ma le importazioni coreane sono cresciute molto più rapidamente, passando da una quota di mercato dello 0,7 % nel 2012 al 13,6 % nel periodo dell’inchiesta.
Parallelamente, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 96,9 % all’85,1 %. I prezzi medi di importazione dalla Corea sono diminuiti del 15 % e la sottoquotazione media ponderata è stata dell’8,1 %, con circa l’84 % dei volumi importati oggetto di sottoquotazione. La Commissione ha inoltre evidenziato il deterioramento della redditività, passata dal +13 % nel 2012 al –0,5 % nel periodo dell’inchiesta, nonché il calo del flusso di cassa e del rendimento del capitale investito.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente rilevanti, tra cui importazioni da paesi terzi, export dell’industria unionale, dazi antidumping negli Stati Uniti, costi di produzione, digitalizzazione, pressione sui prezzi da parte della grande distribuzione e processi di ristrutturazione interni, concludendo che tali elementi non hanno spezzato il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Nella valutazione dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha considerato l’interesse dell’industria unionale, degli operatori commerciali e degli utilizzatori. Ha ritenuto che le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, sostenere la redditività dell’industria dell’Unione e non determinare, in questa fase, effetti negativi sproporzionati sulle altre parti interessate.
Misura provvisoria, garanzie e diritti procedurali
L’articolo 1 impone un dazio antidumping provvisorio del 12,1 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto interessato. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Il regolamento applica la regola del dazio inferiore, poiché il margine di pregiudizio (35,8 %) è superiore al margine di dumping.
Entro 25 giorni dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e domandare un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore. Nello stesso termine, le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Accertamento preliminare di dumping e pregiudizio
A seguito dell’inchiesta avviata il 18 febbraio 2016, la Commissione ha rilevato, in via provvisoria, margini di dumping pari al 12,1 % per il gruppo Hansol e per tutte le altre società. Ha altresì accertato un notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione, fondato su perdita di quota di mercato, calo dei prezzi di vendita, deterioramento della redditività e diminuzione del flusso di cassa e del rendimento del capitale investito.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è la carta termica leggera con determinate caratteristiche fisiche e dimensionali, originaria della Repubblica di Corea. La Commissione considera inclusi sia i prodotti con fenolo sia quelli senza fenolo, nonché i prodotti di peso inferiore a 44 g/m2, ritenendo che tutti costituiscano un unico prodotto in concorrenza tra loro e simile ai prodotti fabbricati e venduti nell’Unione e sul mercato interno coreano ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del margine di dumping
Per i produttori esportatori che hanno collaborato, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno coreano o, per alcune tipologie, mediante costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato, a seconda dei canali di vendita, sul prezzo effettivo all’esportazione o sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, con gli opportuni adeguamenti. Il margine di dumping provvisorio risultante è del 12,1 %.
Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da cinque produttori in tre Stati membri. Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 15 %, mentre le importazioni coreane sono cresciute fino a una quota di mercato del 13,6 %; parallelamente, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 96,9 % all’85,1 %. La sottoquotazione media ponderata è stata pari all’8,1 % e il margine di pregiudizio è stato stimato al 35,8 %.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che il pregiudizio notevole sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica di Corea e che gli altri fattori esaminati non abbiano spezzato il nesso causale. Sono stati considerati, senza effetto interruttivo del nesso, le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, i dazi antidumping USA, il calo dei prezzi della carta senza fenolo, l’aumento dei costi, la digitalizzazione e altri fattori di mercato.
Interesse dell’Unione
La Commissione conclude che l’istituzione di misure antidumping è nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, migliorare la redditività dell’industria unionale e non comporterebbero, secondo l’analisi provvisoria, effetti sproporzionati sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori.
Misura antidumping provvisoria
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio del 12,1 % sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto. In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio è fissato al livello del margine di dumping, inferiore al margine di pregiudizio del 35,8 %. Il dazio si applica per sei mesi.
Garanzia e disciplina doganale
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Diritti di difesa e osservazioni delle parti
Entro 25 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le parti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 possono presentare osservazioni sull’applicazione delle misure provvisorie nello stesso termine.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2006
- Regolamento · 15 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1996
- Regolamento · 15 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1997
- Regolamento · 15 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1998
- Regolamento · 15 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1999
- Regolamento · 17 nov 2016Regolamento (UE) 2016/2033
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →