Regolamento (UE) 2016/2017
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione, del 17 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all’importazione necessari per calcolare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in euro per 100 kg e variano in base al codice NC del prodotto e al paese terzo di origine. L’atto dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 ed entra in vigore immediatamente con la pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato, limitatamente ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per specifiche origini di paesi terzi. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell’ambito del regime UE degli ortofrutticoli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione puntuale del regime degli ortofrutticoli freschi previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato in un quadro in cui il valore forfettario viene aggiornato giornalmente sulla base di dati variabili.
Base normativa e funzione del regolamento
La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, soprattutto, l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Dai considerando emerge che il sistema dei valori forfettari all’importazione discende dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e serve a fornire un parametro uniforme per il calcolo del prezzo di entrata applicabile a determinate importazioni di ortofrutticoli.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell’allegato, individuati tramite codici NC. I prodotti interessati sono i seguenti:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 20 10
- 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90
- 0805 50 10
- 0806 10 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
Per ciascun codice sono indicati uno o più valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg, differenziati in base all’origine delle merci.
Origini e codici paese
L’allegato associa ai prodotti specifiche origini di paesi terzi, identificate secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Tra i codici riportati figurano MA, TR, JM, PE, BR, IN, LB, US, CL, NZ, ZA, CN e il codice ZZ, che corrisponde ad 'altre origini'. I valori variano quindi non solo per prodotto, ma anche per provenienza geografica.
Effetti giuridici e decorrenza
Ai sensi dell’articolo 1, i valori contenuti nell’allegato sono quelli da utilizzare ai fini dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori
I considerando ricordano che i valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che fissa i valori forfettari all’importazione (EUR/100 kg) per specifici codici NC e origini. Tra le origini indicate figurano, a seconda del prodotto, codici paese quali MA, TR, ZZ, JM, PE, BR, IN, LB, US, CL, NZ, ZA e CN; il codice ZZ corrisponde a 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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